Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18923 del 12/12/2017


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 18923 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: GENTILI ANDREA

SENTENZA

n. 42259 del 2017

sul ricorso proposto da:

SARDO Carmelo, nato a Catania, il 22 febbraio 1982;

avverso l’ordinanza n. 794/17 RIMC del Tribunale di Catania del 6 luglio 2017;

letti gli atti di causa, l’ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;

sentita la requisitoria del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.
Gabriele MAZZOTTA, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di
inammissibilità del ricorso.

Data Udienza: 12/12/2017

RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 6 luglio 2017, il Tribunale del riesame di Catania ha
rigettato l’appello presentato da Sardo Carmelo avverso la ordinanza con la
quale il Gip presso il medesimo Tribunale aveva rigettato la richiesta di
modifica della misura cautelare della custodia in carcere in atto applicata al
Sardo con quella degli arresti

domiciliari, ciò in ragione delle precarie

condizioni di salute in cui verserebbe il Sardo, incompatibili con la detenzione

Prima di decidere per il rigetto

del ricorso il Tribunale ha disposto

l’espletamento di perizia medica volta a verificare lo stato delle condizioni di
salute del ricorrente

ai fini della valutazione della compatibilità delle

medesime con il regime carcerario.
Sulla scorta delle relative risultanze il Tribunale del riesame – rilevato che
la patologia cardiaca da cui il Sardo è risultato affetto è soggetta ad adeguata
terapia farmacologica presso le strutture sanitarie dell’istituto

penitenziario

ove egli è ristretto e che le condizioni del ricorrente sono oggetto di un
costante ed efficace controllo da parte della struttura

in questione e che,

anche in presenza di eventi avversi improvvisi, la struttura è pronta a
prestare nell’immediatezza le prime cure necessarie

con maggiore

tempestività di quanto avverrebbe se il Sardo fosse sottoposto alla detenzione
domiciliare – ha concluso per la piena compatibilità fra il regime intramurario e
le condizioni di salute dell’indagato, rigettando pertanto il suo ricorso.
Avverso il predetto provvedimento ha interposto ricorso per cassazione il

Sardo, assistito dal proprio

difensore, adducendo quale unico motivo di

doglianza la contraddittorietà

ed insufficienza della motivazione della

ordinanza impugnata.
Con l’atto introduttivo della presente impugnazione la difesa del ricorrente
ha rilevato che il giudice dell’appello cautelare, sebbene abbia rincontrato la
presenza della patologia a carico del prevenuto, ha omesso di vaiutarne i
possibili affetti di aggravamento e la possibilità che tali effetti siano
fronteggiati in ambiente carcerario.
Il Tribunale, anche al fine di conformarsi aila giurisprudenza della Corte

Edu un materia di trattamenti penitenziari inumani, avrebbe dovuto verificare
la compatibilità dello stato di detenzione con la condizione del malato, la

intramuraria.

qualità delle cure dispensate in ambiente carcerario e la opportunità di
mantenere tale stato in presenza delle condizioni in questione.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto, essendo risultato manifestamente infondato, deve
essere, pertanto, dichiarato inammissibile.
Osserva, infatti, il Collegio che con l’unico motivo di impugnazione il

funzione di giudice dell’appello cautelare da lui formulato avverso il rigetto
della richiesta di modifica della misura cautelare in atto, non abbia dato
congrua risposta alle ragioni di impugnazione presentate in sede, appunto, di
gravame cautelare e da lui riassunte nella parte finale del ricorso ora in
questione.
Siffatta censura è palesemente infondata.
Ed invero, quanto alla doglianza avente ad oggetto la pretesa
contraddittorietà della motivazione della ordinanza impugnata, la quale
avrebbe, per un verso, dato atto del fatto che, alla luce della attività peritale
disposta ed espletata, è emerso che il Sardo sia affetto da una
“cardionniopatia ipertrofica con cinesi segmentaria e funzione contrattile
globale conservata e con lieve insufficienza mitralica e tricuspidale, con
somatizzazione viscerale”, mentre, per altro verso, ha affermato la
compatibilità di tale stato di salute con !a detenzione cautelare,

osserva la

Corte che, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, la
motivazione del Tribunale etneo è più che esaustiva al riguardo, atteso che il
Tribunale ha verificato che la patologia da cui il Sardo risulta essere affetto è
suscettibile di cure mediche del tipo di quelle che gli sono attualmente
somministrate presso la struttura carceraria nella quale egli è costod•to e che
la stessa patologia non si presenta al momento in una fase

acuta

che

giustificherebbe interventi di carattere urgente; peraltro il Tribunale ha
rilevato che la attuale condizione del Sardo – per il quale la restrizione
carceraria non è fattore di incremento del pericolo di evenienza di fattori critici
acuti – comportando un’assidua sorveglianza del medesimo in un ambiente
dotato di un costante presidio sanitario, è tale che, laddove dovesse insorgere
un episodio cardiaco acuto, i tempi di intervento medico sarebbero ancora più
solleciti di quelli che potrebbero realizzarsi ove I ricorrente s trovasse presso
il proprio domicilio.

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ricorrente, in sostanza, lamenta il fatto che !l Tribunale del riesame, in

In tal senso è del tutto ingiustificato il riferimento operato da parte della
difesa del ricorrente alla giurisprudenza formatasi .fr. seno alla Corte Edu in
relazione alla applicazione dell’art. 3 della Convenzione Edu, posto che la
stessa entra in gioco solo in quanto il giudice o abbia omesso di svolgere gli
opportuni accertamenti al fine di verificare la compatibilità o meno delle
condizioni di salute del soggetto istante con il regime carcerario (Corte di
cassazione, Sezione I penale, 21 dicembre 2016, n. 54448), ovvero, sebbene

disposto approfondimento tecnico, provveduto ad una sua congrua
valutazione considerando comparativamente, nel caso concreto, le
complessive condizioni di salute della persona e la adeguatezza delle cure ad
essa praticabili in ambiente carcerario o presso i presidi sanitari posti a
disposizione del detenuto (Corte di cassazione, Sezione I penale, 8 settembre
2015, n. 36322).
Adempimenti questi cui il Tribunale di Catania ha, invece, puntualmente
ottemperato, disponendo dapprima una perizia medica in relazione alle
condizioni del Sardo e, successivamente, operando, in termini di esaustiva
plausibilità, la ponderata valutazione delle risultanze da essa rivenienti;
valutazione in esito alla quale non sono emersi elementi ostativi rispetto al
mantenimento dello stato custodiale del ricorrente.
A tal proposito si osserva che, una volta operate nel senso dianzi
riportato le valutazioni di cui sopra, l’organo giudicante non è tenuto ad
operare un ulteriore giudizio di opportunità in ordine alla conservazione della
misura custodiale, posto che questa, una volta accertata in assenza di
elementi ostativi di carattere estrinseco rispetto alle condizioni che ne hanno
giustificato la primigenia adozione (cioè diverse rispetto alla ricorrenza dei
gravi indizi di colpevolezza e la sussistenza delle esigenze cautelari, secondo
la previsione di cui agli artt. 273 e 274 cod. proc. pen.), si none,
coerentemente con la adozione dell’originario nrovvedimento cautelare, in
termini di doverosa necessità e non solamente di discrezionale opportunità,
come, invece, sembrerebbe opinare il ricorrente laddove lamenta il fatto che il
Tribunale avrebbe dovuto comunque tenere conto della “opportunità di
mantenere lo stato detentivo alla luce delle condizioni di salute del ricorrente”.
Il ricorso proposto deve, pertanto, essere r

.- .11iarPtg

A tale pronunzia seguono, visto l’art. 616 cod. proc. pen., la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro

abbia proceduto nel senso dianzi indicato, nel caso in cui non abbia, in esito al

2.000,00 in favore della Cassa

delle ammende, nonché l’inoltro delle

comunicazioni ai sensi dell’art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. typn.

PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della cassa delle
ammende.

Direttore dell’Istituto penitenziario competente a norma dell’art. 94,
1 ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2017
Il Consigliere estensore

Il Presidente

comma

Dispone, altresì, che copia del presente provvedimento sia trasmesso al

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