Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18922 del 12/12/2017


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 18922 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: GENTILI ANDREA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

FORGIONE Francesco, nato a Sinopoli (Rc), il 21 giugno 1978;

avverso l’ordinanza n. 1239-P/16 RTL del Tribunale di Reggio Calabria del 12 luglio
2017;

letti gli atti di causa, l’ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;

sentita la requisitoria del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.
Gabriele MAZZOTTA, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
sentito, altresì, per il ricorrente, l’avv. Antonino CURATOLA, del foro di Reggio
Calabria, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

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Data Udienza: 12/12/2017

RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell’appello
cautelare, ha rigettato il gravame presentato da Forgione Francesco avverso
la ordinanza con la quale il Gip del Tribunale di Palmi aveva rigettato la
richiesta di modifica della misura cautelare attualmente a lui applicata, in
quanto indagato in relazione alla violazione degli artt. 73 e 74 del dPR n. 309

Il Tribunale reggino ha infatti rilevato che, per un verso, il tempo
trascorso dal momento dell’inizio della esecuzione della misura non era
elemento tale che potesse giustificare di per sé l’attenuazione delle esigenze
cautelari che la avevano giustificata, mentre per altro verso, la inerenza del
Forgione alla struttura della associazione dedita al traffico degli stupefacenti di
cui egli era partecipe e la delicatezza dei compiti a lui assegnati facevano
comprendere il ruolo tutt’altro che marginale da lui ricoperto e rendevano
concreta la prognosi di recidivanza nel delitto che giustificava la permanenza
della misura in atto.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’indagato
osservando che la ordinanza impugnata sarebbe carente nella motivazione sia
in relazione alla omessa considerazione del tempo trascorso non tanto
dall’inizio della applicazione della misura quanto dal momento della ipotizzata
commissione del reato; che non sarebbe stata affatto valutata la possibilità di
garantire le esigenze cautelari attraverso lo strumento del “braccialetto
elettronico”, nonché in relazione alla distinta valutazione del requisito della
concretezza ed attualità da considerare unitamente alla prossimità temporale
dei fatti in ipotesi commessi.
A tale proposito il ricorrente ha segnalato come la sua condizione di
incensuratezza fa ritenere del tutto episodica la commissione del reato in
provvisoria contestazione, rendendo in tal senso non attuale la prognosi di
recidiva nel delitto, tanto più che lo stesso, avendo manifestato più volta la
disponibilità ad allontanarsi dagli ambienti territoriali ove il delitto si sarebbe
consumato esclude quella che il Tribunale del riesame ha definito una scelta di
vita delinquenziale, essendosi egli volutamente sottratto all’ambiente ove il
reato sarebbe stato perpetrato, rendendo in tal modo, anche per il futuro
assai più improbabile la reiterazione dello stesso.

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del 1990.

Aggiunge il ricorrente che la ordinanza nulla dice in merito alla
proporzionalità della misura rispetto al reato contestato, più postulata che
dimostrata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto, essendo risultato infondato, deve essere, pertanto,
rigettato.

stesse sono state dianzi riportate, rileva il Collegio che, sebbene sia vero che
la giurisprudenza di legittimità abbia evidenziato la esistenza di uno specifico
onere motivazionale in relazione alla sussistenza in atto delle esigenze
cautelari legittimanti la adozione della misura nel caso in cui fra il momento
del commesso reato ed il momento della valutazione delle esigenze sia
intercorso un considerevole lasso di tempo (in tal senso si vedano, per tutte,
Corte di cassazione, Sezione VI penale, 21 novembre 2017, n. 53028; idem
Sezione VI penale, 14 giugno 2017, n. 29807, in cui è precisato che la regola
vale anche in relazione a quelle imputazioni, di cui all’art. 275, comma 3, cod.
proc. pen, fra le quali vi è quella contestata al Forgione, per le quali vige una
sorte di presunzione “relativa” di sussistenza delle esigenze cautelari), va,
però rimarcato, con riferimento al caso di specie, che sarebbe stato onere del
ricorrente evidenziare, in termini non semplicemente assertivi, di fronte al
giudice del riesame la obbiettiva esistenza di questo considerevole iato
temporale, tale quanto meno da affievolire la ricordata presunzione, fra il
tempus commissi delicti ed il momento di esecuzione della misura cautelare,
ciò tanto più in una fattispecie quale è quella ora in discorso, caratterizzata,
stante la natura associativa di uno dei reati provvisoriamente contestati, da
una tendenziale stabilità e durata nel tempo della condotta illecita; nulla
avendo evidenziato nel senso richiesto il ricorrente, o quanto meno nulla
avendo questi dimostrato nella presente sede di avere evidenziato di fronte al
giudice dell’appello cautelare senza che il Tribunale di Reggio Calabria
operasse su tali elementi da lui addotti la necessaria valutazione, la censura
formulata avverso la ordinanza ora impugnata non coglie nel segno.
Parimenti infondata è la doglianza avente ad oggetto la omessa
motivazione in ordine alla possibilità di applicare a carico del ricorrente la più
blanda misura degli arresti domiciliari con la prescrizione dell’utilizzo di
strumenti elettronici di localizzazione, tali da garantire il rispetto della misura
stessa.
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Esaminando le ragioni impugnatorie secondo lo stesso ordine in cui le

Va, infatti, al riguardo per prima cosa ribadita la giurisprudenza di
questa Corte secondo la quale non vi è l’obbligo di motivare esplicitamente il
rigetto di un motivo di impugnazione laddove dal contesto della motivazione
del provvedimento emerga, egualmente, la evidente infondatezza di tale
motivo (in tal senso, ad exemplum: Corte di cassazione, Sezione III penale,
13 febbraio 2017, n. 6573).
Ciò posto osserva la Corte che, essendo la applicazione degli arresti

(cosiddetto braccialetto elettronico) una forma caratteristica di adozione della
misura ordinaria e non una autonoma misura cautelare, una volta che sia
stata esclusa la possibilità della adozione della misura cautelare degli arresti
domiciliari, anche in ragione della presunzione relativa della adeguatezza della
sola misura custodiale intramuraria in caso di presenza di esigenze cautelari
(Corte di narrazione, Sezione Vi penale, 22 ottobre 2015, n. 42630), non vi è
da parte del giudice l’obbligo di motivare espressamente in relazione alla
eventuale inadeguatezza della misura, anche se aggravata dalla adozione dei
sopraindicati presidi tecnologici, dovendosi ritenere già rilevata, seppure per
implicito, siffatta inadeguatezza (Corte di cassazione, Sezione II penale, 26
giugno 2017, n. 31572).
Quanto alla dichiarata disponibilità del Forgione ad allontanarsi dal luogo
del presunto reato ed a modificare la proprie abitudini di vita, non pare che si
tratti di elementi significativi ai fini della modifica della misura cautelare in
atto che il Tribunale di Reggio Calabria abbia illegittimamente omesso di
esaminare; invero, al di là della assoluta genericità di tali elementi, privi come
essi sono di una qualche realistica obbiettività, si osserva, in ogni caso, che,
atteso lo specifico apporto che il Forgione offriva, secondo la accusa in
provvisoria contestazione, alla compagine criminale della quale egli era
partecipe, realizzato attraverso il reperimento di apparati per le
comunicazione fra gli appartenenti al sodalizio (telefoni cellulari e relative
schede) e la loro consegna sul territorio nazionale, quindi anche in zone
territorialmente distanti dalla “sede operativa” della associazione a delinquere
in discorso, non era necessaria la immediata presenza fisica del Forgione sul
luogo ove la associazione direttamente operava, quanto la sua dimostrata
disponibilità a rendersi partecipe degli intenti delittuosi attraverso la
medesima perseguiti.
Ecco, quindi, come correttamente il Tribunale del riesame ha
considerato, a prescindere da ogni altra valutazione in ordine alla realizzabilità
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domiciliari con l’utilizzo degli strumenti di localizzazione dell’indagato

di detta intenzione del ricorrente, non significativo il fatto che lo stesso
avrebbe manifestato l’intenzione di trasferirsi altrove rispetto al luogo ove i
reati sarebbero stati commessi.
Infine relativamente alla valutazione del requisito della concretezza ed
attualità del pericolo di commissione di reati della stessa specie di quelli per
cui si procede, osserva la Corte che – sebbene vada data continuità alla
interpretazione della duplicità del requisito come espressiva di una duplicità

di un ulteriore elemento il panorama valutativo della specifica esigenza
cautelare in esame, dovendosi, infatti, intendere per concretezza il pericolo,
espresso in termini se non di certezza quanto meno di elevata probabilità, che
il soggetto torni a delinquere, e per attualità la verosimile previsione che tale
evenienza si possa effettivamente presentare in termini temporali non
meramente ipotetici ma, se non immediati, almeno non remoti (Corte di
cassazione, Sezoioine III penale, 31 marzo 2016, n. 12291; idem Sezione III
penale, 15 dicembre 2015, n. 49318; idem Sezione III penale, 27 ottobre
2015, n. 43113) – deve, tuttavia, rilevarsi che la tipologia della imputazione
provvisoriamente contestata al Forgione, cioè la violazione degli artt. 73 e 74
del dPR n. 309 del 1990, comportando essa una generale e programmatica
adesione ad un articolato disegno criminoso, i cui confini non sono ab origine
predeterminati, fa sì che la valutazione in ordine alla attualità e concretezza
del pericolo di reiterazione possa fondarsi, come nel caso di specie fatto dal
Tribunale di Reggio Calabria, sulla esistenza di uno stabile vincolo associativo
il quale fa ragionevolmente presumere che, fintanto che lo stesso non venga
volontariamente reciso, vi sia da parte dell’agente l’attuale pericolo della
reiterazione di uno dei reati fine, la cui immanenza è insita nella stessa
partecipazione al sodalizio in questione; mentre per ciò che concerne la
concretezza del pericolo essa è logicamente desumibile dalla pregnanza della
affectio societatis ; dimostrata dal prevenuto, tale da far ritenere, quanto
meno sotto il profilo del rischio, la sua costante disponibilità al perseguimento
degli illeciti scopi della associazione della quale egli appare essere partecipe.
Il ricorso del Forgione deve, pertanto, essere rigettato, essendone
risultati non fondati a motivi posti a sostegno.
A tale pronunzia seguono, visto l’art. 616 cod. proc. pen., la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché l’inoltro delle
comunicazioni ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
PQM
5

ontologica e concettuale attraverso la quale il legislatore ha inteso arricchire

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Dispone, altresì, che copia del presente provvedimento sia trasmesso al
Direttore dell’Istituto penitenziario competente a norma dell’art. 94, comma
1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2017
Il Presidente

Il Consigliere estensore

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