Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18922 del 12/02/2014
Penale Sent. Sez. 2 Num. 18922 Anno 2014
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: IASILLO ADRIANO
SENTENZA
Sul ricorso proposto dall’Avvocato Luca Filipponi – quale difensore di
Andreotti Romeo (n. il 04.10.1959) – avverso l’ordinanza della Corte di
appello di Trento, in data 27.03.2013, con la quale si dichiarava
inammissibile la richiesta di revisione della sentenza in data 03.04.2012
(irrevocabile il 05.03.2013) della Corte di Appello di Venezia.
Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Adriano lasillo.
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dottoressa Maria
Giuseppina Fodaroni, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del
ricorso.
Data Udienza: 12/02/2014
Osserva:
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Con ordinanza in data 27.03.2013, la Corte d’Appello di Trento dichiarò
inammissibile la richiesta di revisione della sentenza in data 03.04.2012
(irrevocabile il 05.03.2013) della Corte di Appello di Venezia proposta dal
difensore di Andreotti Romeo, condannato, per il reato di estorsione in
Avverso tale ordinanza propone ricorso il difensore di Andreotti Romeo
deducendo che erroneamente la Corte di appello ha ritenuto che le
dichiarazioni di Carli Balolla Simone non costituissero prova nuova in ordine
al fatto per cui si è proceduto, ma solo
“una dichiarazione che
nell’interpretazione difensiva varrebbe ad inficiare di attendibilità la chiamata
in correità operata da Zanirato Vittorio”.
Il difensore del ricorrente conclude, pertanto, per l’annullamento
dell’impugnata ordinanza.
motivi della decisione
Il ricorso è manifestamente infondato e va, quindi, dichiarato
inammissibile.
Infatti, pur prescindendo dalle osservazioni della Corte di appello sulle
dichiarazioni del Carli Balolla Simone (si veda pagina 3 dell’impugnata
ordinanza), si deve rilevare che correttamente la Corte di merito ha ritenuto
che sulla base delle dichiarazioni del predetto Carli Balolla – pur indicate dal
richiedente come prova nuova ai sensi dell’art. 630 lett. C) del c.p.p. — si
volesse far ritenere che lo Zanirato avesse calunniato il suo correo Andreotti
allorchè lo indicava quale suo complice; circostanza questa che porta ad
inquadrare l’istanza nella previsione dell’art. 630 lett. D) del cod. proc.
penale.
Orbene sul punto questa Suprema Corte ha più volte affermato il
principio — condiviso dal Collegio — secondo il quale non è ammissibile la
richiesta di revisione, che adduca la falsità delle prove o che la condanna è
stata pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio o di un altro
fatto previsto come reato, in assenza di un accertamento irrevocabile sulla
concorso, alla pena di anni 4 di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa.
dedotta falsità o sull’esistenza dei fatti criminosi posti a fondamento della
condanna, potendo il giudice della revisione procedere ad un accertamento
incidentale solo nel caso in cui per i fatti criminosi presupposto della
revisione sia intervenuta una causa estintiva che impedisca un accertamento
principale nel merito (Sez. 5, Sentenza n. 40169 del 24/06/2009 Cc. – dep.
15/10/2009 – Rv. 245189; Sez. 3, Sentenza n. 4960 del 28/11/2007 Cc. –
– dep. 28/08/1993 – Rv. 196153). Nel caso di specie non è intervenuta alcuna
causa estintiva che impedisca di accertare l’eventuale commissione del reato
di calunnia da parte dello Zanirato.
Uniformandosi a tali orientamenti, che il Collegio condivide, va
dichiarata inammissibile l’impugnazione.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in
favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di
dep. 31/01/2008 – Rv. 239088; Sez. 5, Sentenza n. 8237 del 14/07/1993 Ud.
colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro fl00,0Q I. 0 9°, C?
)
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille c=1/ff:Ie alla Cassa delle
ammende.
Così deliberato in camera di consiglio, il 12/02/2014.
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