Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18922 del 10/01/2017


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 18922 Anno 2017
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: DI STASI ANTONELLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Nei confronti di
LETO CARMELA, nata a Crotone il 22/11/1967

avverso la sentenza del 05/01/2016 della Corte di appello di Catanzaro

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.
Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio per
prescrizione;
udito per la parte civile l’avv. Paolo Carnuccio che ha concluso chiedendo
l’accoglimento del ricorso del PG;
udito per il responsabile civile l’avv. Giuseppina Caruso che chiede la conferma
della sentenza impugnata;
udito per l’imputata l’avv. Luigi Li Gotti, che ha concluso chiedendo la
declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Data Udienza: 10/01/2017

RITENUTO IN FATTO

1.12 Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 5.1.2016 emessa in sede
di giudizio di rinvio a seguito della sentenza n 19752/2015 della Corte di
Cassazione, in riforma della sentenza del 31.1.2013 del Tribunale di Crotone che
aveva dichiarato Leto Carmela, quale medico in servizio al Pronto Soccorso
dell’ospedale di Crotone responsabile del reato di omicidio colposo in danno di

“algia intercostale”, di aver omesso di valutare fattori di rischio per una patologia
cardiaca (essendo il Carvelli assiduo fumatore, obeso e iperteso) e di aver escluso
di valutare, in presenza di sintomi che accusava il paziente, un evento ischemico
del miocardio e di dissecazione aortica, omettendo, altresì, di effettuare un
monitoraggio nel tempo (almeno 12 ore), anche con riferimento all’evoluzione dei
valori degli esami chimico ematologici, così come richiesto dalle linee guida della
Società Europea di Cardiologia- assolveva l’imputata dal reato a lei ascritto con la
formula perché il fatto non sussiste.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore
Generale presso la Corte di appello di Catanzaro, articolando un unico motivo di
seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come
disposto dall’art. 173 comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, argomentando
che la Corte territoriale, travalicando il perimetro di valutazione sancito dalla Corte
di Cassazione, travisava il dato essenziale di approfondimento e focalizzava
l’attenzione solo sul contenuto dell’obbligo informativo e sulle conseguenze
oggettive trascurando completamente la condotta del sanitario.
Il rifiuto del ricovero del paziente doveva essere valutato in ordine alla
corretta informazione, fattore che andava ricostruito in relazione alla condotta del
sanitario: l’informazione sarebbe stata corretta ed adeguata solo se fosse scaturita
da un intervento effettuato nel rispetto delle regole dell’arte medica e, quindi, con
comportamento diligente, prudente e perito.
La Corte territoriale, quindi, quale giudice di rinvio, valutando tutte le fonti di
prova, avrebbe dovuto verificare anche se l’informazione data al paziente fosse
stata sostenuta da una corretta attività medica.
La motivazione offerta dal Giudice del rinvio, invece, utilizzava parzialmente
l’informazione probatoria evincibile dalle dichiarazioni dei testi Martucci e Fico,
travisandone i contenuti ed omettendo di rilevare í contrasti con le dichiarazioni
dell’imputata, come evincibile anche dalla motivazione della sentenza di primo
grado; la Corte territoriale, inoltre, ometteva qualsiasi riferimento al contenuto

2

Carvelli Giovanbattista – per aver formulato nei confronti del predetto diagnosi di

delle relazioni di consulenza tecnica effettuate dagli esperti dott. Barbaro e dott.
Ricci, acquisite nell’istruttoria dibattimentale e valutate nella sentenza di primo
grado, che davano atto della condotta negligente ed imprudente dell’imputata (per
non aver raccolto una accurata anamnesi al fine di accertare la presenza di fattori
di rischio per infarto miocardico acuto, per aver sottovalutato che si trattava di
paziente obeso e fumatore, per non aver disposto la ripetizione ad intervalli di
tempo del dosaggio dei marcatori di necrosi miocardica e dell’ECG, per aver
prospettato una semplice toracoralgia desumibile dalla errata diagnosi di una

La assoluzione dell’imputata da parte della Corte territoriale, quale giudice di
rinvio, era, pertanto, conseguenza di un ragionamento viziato da travisamento
della prova per omissione; la motivazione era, inoltre, insufficiente ed illogica nella
parte in cui faceva emergere contraddizioni fra le varie fonti di prova.
Infine, la motivazione della Corte territoriale di rinvio era assolutamente
carente in ordine all’ulteriore punto evidenziato dalla sentenza di annullamento e,
cioè, all’atteggiamento psicologico del sanitario circa la non indispensabilità del
ricovero del paziente.
Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.II ricorso del P.G. va dichiarato inammissibile.
2. Va rilevato che il reato oggetto di addebito, contestato come commesso
fino al 30/07/2007 si è prescritto il 30.1.2015, nelle more del giudizio di rinvio.
3. E’ pur vero che il P.M. può ricorrere al fine di ottenere l’esatta applicazione
della legge, tuttavia, occorre che, in caso di epilogo favorevole, possa raggiungere
un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche tale da essere praticamente
apprezzabile (cfr., Sez. 1, n. 3083 del 23/9/2014, dep. 22/1/2015, Rv. 262181;
Sez.6,n.33573 del 20/05/2015, Rv.264996; Sez.3,n.48581

del 13/09/2016,

Rv.268191).
Va ricordato che questa Corte di legittimità ha affermato che è inammissibile,
per difetto di interesse, l’impugnazione con la quale il P.M. deduca profili di carenza
nell’accertamento dei fatti in ordine a pronuncia assolutoria, quando nelle more
sia intervenuta la causa estintiva della prescrizione del reato, atteso che il mezzo
di impugnazione deve perseguire un risultato non solo teoricamente corretto ma
anche praticamente favorevole (Sez. 6, n.27355 del 15/03/2013, Benazzo, Rv.
255740 ), ovvero deve tendere alla tutela di un interesse concreto, anche se
rispondente a una ragione esterna al processo purché obiettivamente riconoscibile
(Sez. 5, n.30939 del 24/06/2010, P.G. in proc. Mangiafico, Rv. 247971; Sez.6,

3

banale algia intercostale e dalla prescrizione di antinfiammatori al bisogno).

n.16147de1 02/04/2014, Rv.260121, P.G. in proc. Re Mario): interesse che, nel
caso di specie, il ricorrente non ha neppure allegato.
4.

Nel caso di specie, il risultato che l’impugnante intende perseguire

(annullare la sentenza con rinvio) non è concretamente ottenibile, poiché, in
presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di
legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata, in quanto il giudice del
rinvio avrebbe comunque l’obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria
della causa estintiva (S.U., n. 35490 del 28/5/2009, dep. 15/9/2009, Tettamanti,

5. A non diversa conclusione deve pervenirsi in considerazione della presenza,
nella fattispecie, della parte privata che aveva promosso un’apposita azione civile
nei riguardi dell’imputata.
Questa Corte, infatti, in fattispecie analoghe, ha affermato che l’interesse di
tali parti civili ad una pronuncia sui relativi interessi avrebbe legittimato un
annullamento della sentenza di merito assolutoria, in presenza della sopravvenuta
causa di estinzione, esclusivamente se il ricorso per cassazione fosse stato
proposto, agli effetti della responsabilità civile, da quelle parti, cui la legge
riconosce il diritto ad una decisione incondizionata sulla propria domanda, giusta
il combinato disposto degli artt. 576 e 622 c.p.p. (Sez.6, n.16147del 02/04/2014,
Rv.260121, P.G. in proc. Re Mario, cit.

Sez 4,n.23178 del 15/03/2016,

Rv.267940).
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore Generale.
Così deciso il 10/01/2017

Il Consigliere estensore
Antone10 Di

0,K4D

Il Presidente
Aldo Cavallo

CO-441—

Rv. 244275).

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