Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18921 del 15/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 18921 Anno 2014
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

Data Udienza: 15/01/2014

SENTENZA
Sul ricorso proposto da
DI TRAPANI Giuseppina, nata a Cinisi (PA) il 05.01.1960
avverso la sentenza n. 2119/2013 della Corte d’appello di Palermo, VI sezione
penale, del 13.5.2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Antonio Gialanella , che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per le parti civili Comune di Palermo; Provincia Reg.di Palermo; Centro
studi ed In.Cult. Pio La Torre Onlus; Associaz.Industr. Prov. Di Palermo e
Confidustria Palermo; Associaz. Onlus Comitati Addio Pizzo l’avv.Ettore
Barcellona, che deposita nota spese e conclusioni ,alle quali si riporta;
udito per l’imputata, gli avv. Marco Clementi e Valerio Vianello Accorretti , che
hanno insistito per l’accoglimento del ricorso;
Va precisato che all’odierna udienza la Corte ha pronunciato ordinanza con
la quale ha disposto la separazione del procedimento relativo a Di Trapani

Giuseppina da quello ascritto agli altri coimputati, essendo stata accolta
l’istanza di rinvio per legittimo impedimento dei difensori degli altri imputati
ma non del difensore della Di Trapani, a motivo della prossima
decorrenza,entro novanta giorni, dei termini di prescrizione del reato ascritto
all imputata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe , la Corte di appello di Palermo , in
parziale riforma della sentenza resa in data 6.12.2011, dal Tribunale della
stessa città,
– in relazione all’imputazione di cui agli artt. 110, 81 cpv, cp., 12- quinquies legge n°
356/1992, 7 d. 1. 13 maggio 1991, n° 152, c. modif. nella legge 12 luglio 1991, n° 203),
per avere, MADONIA Salvatore esponente del mandamento di Resuttana di Cosa Nostra
e sottoposto a vari procedimenti penali e di prevenzione – fittiziamente attribuito, con il
concorso di DI TRAPANI Maria Angela (stralciata) e di LO VERDE Massimiliano nei
confronti dei quali si procede per il delitto di cui all’art. 416 bis cp., la formale titolarità
dei seguenti immobili:
Appartamento (A/2) di 7 vani, sito in Palermo, piazzale degli Alpini nr. 9 – piano V.
catastato al Foglio 22- Particella 2416-Sub 28;
Box, cantinato C/ 6) di 23 mq., sito in Palermo, piazzale Degli Alpini nr. 9 – piano S2
catastato al Foglio 22- Particella 2416-Sub 39.
a DI TRAPANI Giuseppina ed al minore DI TRAPANI Francesco (nato e Partinico il
18/ 11/ 1992) e ciò alfine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di
prevenzione patrimoniali Con la circostanza aggravante di avere commesso il fatto
avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis cp. ed al fine di agevolare l’attività
dell’associazione denominata Cosa Nostra,

ascritta a Di Trapani Giuseppina , e per la quale la Di Trapani aveva
riportato condanna, escludeva la continuazione e aggravante di cui all’art. 7 1.

2

li

n.203/91, e per l’effetto , riduceva la pena inflittale ad anni due di reclusione,
eliminando la pena accessoria, sospendendo l’esecuzione della pena inflitta e
condannandola alla rifusione in favore delle parti civili delle spese
processuali, sostenute nel grado.
1.1 Avverso tale sentenza,l’avv. Marco Clementi ,nell’interesse della propria
assistita propone ricorso, deducendo i motivi meglio di seguito indicati:
a) Violazione dell’art. 606 co 1 lett. b cod.proc.pen. in riferimento agli artt.

516, 521, comma secondo, e 522 c.p.p. con conseguente nullità della sentenza
impugnata. Il ricorrente lamenta che i giudici dell’appello hanno
sostanzialmente immutato,nella loro valutazione,i1 fatto contestato ritenendo
che la reale proprietaria del bene ,oggetto di fittizia intestazione ,sia Di
Trapani Mariangela, che avrebbe agito,pertanto, e nel proprio interesse e,
quale mandataria di fatto, nell’interesse del marito Madonia Salvatore. Il
ricorrente afferma che l’immutazione del fatto si sarebbe resa necessaria
avendo i giudici di prime cure assolto dal reato di trasferimento fraudolento
di valori Madonia Salvatore, stravolgendo così la struttura del reato che è a
concorso necessario. Il giudice dell’appello attribuisce un ruolo non più
d’intermediazione, sotto forma di contributo agevolatore, a Di Trapani
Mariangela, ma di protagonista attiva, cioè, di soggetto che pone in essere, in
prima persona, la condotta tipizzata dalla fattispecie incriminatrice in quanto
proprietaria di fatto del bene in questione e, quindi, spinta ad agire anche nel
proprio interesse oltre che in quello del marito.
b) Violazione dell’art. 606, capi b) ed e) cod.proc.pen., per violazione di legge e
illogicità della motivazione in relazione all’art. 12 quinquies 1.356/1992, sotto
il profilo della struttura oggettiva del reato. La sentenza non indica gli elementi
che dimostrano l’esistenza di un potere di fatto sul bene in capo a Madonia
Salvatore, mentre emerge dalla telefonata citata in sentenza che Di Trapani
Giuseppe , avendo ipotecato il bene a garanzia dei suoi debiti , si era
comportato come dominus del bene, tanto più che dalle conversazioni
intercettate di Madonia Salvatore con la moglie è emerso che l’uomo nulla
sapeva del bene in questione.
c) Violazione dell’art. 606 lett. B e lett. E c.p.p. per violazione di legge e
illogicità della motivazione in riferimento all’art. 12

quinquies 1.356/1992,

sotto il profilo dell’elemento soggettivo. La sentenza impugnata afferma più
volte che il trasferimento del bene oggetto della contestazione era stato

3

determinato dall’esigenza di porre al riparo l’immobile dai problemi economici
personali di Di Trapani Giuseppe, marito della ricorrente , e non certo
l’esigenza di eludere l’applicazione delle misure di prevenzione patrimoniale.
Inoltre Madonia Salvatore è stato assolto dalla stessa imputazione perché è
emerso dal materiale intercettivo acquisito, ch’egli era all’oscuro del
trasferimento fittizio del bene , ch’egli apprese solo, a cose fatte, dalla moglie
Di Trapani Mariangela e proprio perciò fu assolto, costituendo il reato di cui

all’art. 12 quinquies una fattispecie a concorso necessario, che postula
l’intervento, sia pure solo a livello ideativo, del soggetto nel cui interesse è
posta in essere la presunta attribuzione fittizia.
d) Violazione dell’art. 606 lett. B e E con riferimento all’art. 192, commi 1, 2, 3,
c.p.p. in ordine alla riconducibilità dell’immobile oggetto di contestazione a
Madonia Salvatore.
e) Violazione dell’art. 606 lett. E) c.p.p. in riferimento alla mancata concessione
delle circostanze attenuanti generiche. L’eliminazione dell’aggravante di cui
all’art. 7, originariamente contestata all’odierna ricorrente ed il riconoscimento
delle motivazioni di carattere squisitamente familiare che hanno animato
l’imputata ridimensionano il giudizio di gravità del fatto, imponendo una
rimodulazione del trattamento sanzionatorio in senso meno afflittivo

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.11 ricorso non è fondato e deve essere rigettato.
2.1 Con riguardo ai primi tre motivi di ricorso che postulano tutti l’errata
configurazione del reato di trasferimento fraudolento di valori e che per tale
ragione vanno esaminati unitariamente, va subito detto che , la Corte di
merito alle pagine 146/149 ha esaminato compiutamente tutte le questioni
poste dall’appellante , che, non pago, le poi riproposte in questa sede ,anche
prescindendo dalle puntuali argomentazioni dei giudici del merito e per tale
motivo prospettando questioni al limite dell’inammissibilità.
2.2 I giudici dell’appello ,in particolare ,sia in astratto che con preciso
riferimento alla situazione contingente, hanno esaminato compiutamente la
struttura del reato previsto dal D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12-quinquies,
comma 1, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 1992 n. 356, che
4

)1

punisce chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di
denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia
di prevenzione patrimoniale e ne ha restituito una configurazione che non
merita alcuna censura. E va da sé che attribuire fittiziamente non presuppone
soltanto un rapporto di proprietà in chi agisce, come impropriamente sembra
affermare il ricorrente, perché né il tenore letterale né la concatenazione logica
descrittiva della disposizione normativa autorizza simile affermazione.
2.3 Con riguardo alle censure del ricorrente va puntualizzato,innanzitutto che

non vi è stata da parte dei giudici del merito alcuna immutazione della
contestazione perché quest’ultima oggettivamente vede Salvatore Madonia e
Mariangela Di Trapani concorrenti nel reato e, nell’ambito di tale rapporto,
sono stati considerati dal primo giudice ugualmente interessati al bene che,
entrambi, avevano già trasferito a Di Trapani Giuseppe per sottrarlo alle
procedure ablative statuali ( vedi pag.144 e 145 della sentenza impugnata che
in tali termini richiama la motivazione del primo giudice).
Ciò premesso, va innanzitutto rilevato un profilo di inammissibilità della
censura di immutazione della contestazione non solo perché avanzata per la
prima volta in sede di legittimità ma anche perché dedotta in modo generico e a
tratti poco comprensibile ed comunque con argomenti che implicano
accertamenti di fatto ( lo stato giuridico del bene) che non sono presenti nelle
sentenze di merito e che,pertanto, non possono essere dedotti in questa sede.
2.4 Per quel che è dato trarre dalla lettura del provvedimento della Corte di
Palermo, non vi è alcuna affermazione che riconduca l’immobile all’esclusivo
diritto di proprietà ( tecnicamente inteso) di Di Trapani Mariangela e pertanto
non è possibile, in assenza di più puntuali riferimenti , individuare la parte
della motivazione che si assume viziata. E’ vero invece che con un
ragionamento logico e coerente ,sia sotto il profilo della ricostruzione del fatto
che degli aspetti più squisitamente giuridici della vicenda, i giudici del merito,
trattando solo degli aspetti di appartenenza e gestionali dell’immobile, ne
hanno attribuito la totale disponibilità ad entrambi i coniugi Madonia, cosa che
necessariamente presuppone una pregnante comunione coniugale, di tipo
ancestrale e non codificata , radicata più nei mores che negli schemi legali,
dovendosi dedurre tale disponibilità dal fatto che è stata la donna, come
emerge dal materiale intercettivo acquisito e richiamato in motivazione, a
promuovere il trasferimento dell’immobile da Di Trapani Giuseppe alla moglie
Giuseppina, anche all’insaputa del marito , cosa realisticamente possibile solo

5

a chi può disporre senza remore del bene, avendo, appunto, un condiviso
rapporto di signoria e disponibilità sul bene e godendo di totale fiducia dal
compagno, entrambi elementi che non trovano causa in schemi legali ma in
regolamenti pattizi di solidarietà e condivisione conosciuti ed accettati anche
fuori del rapporto interpersonale. E che rendono possibili , in definitiva, gli
schemi truffaldini di cui all’art. 12 quinques.
2.5 Va poi rilevato

, in linea con le argomentazioni spese dalla Corte

territoriale , che se è cosa pacifica che il delitto in esame integra una

fattispecie a “concorso necessario”, poiché l’attribuente in tanto può realizzare
la fittizia attribuzione di beni, in quanto vi sia uno o più soggetti terzi che
accettino di acquisirne la titolarità o la disponibilità , è del pari pacifico che,
nella struttura legale ,i1 reato è a forma libera ,sicchè molteplici configurazioni
del concorso sono ipotizzabili sia con riguardo alla configurazione dei soggetti
implicati sia con riferimento proprio alle non limitate modalità di attribuzione,
ed anche al conformarsi dell’elemento soggettivo che deve animare i
concorrenti sicuramente riguardo all’attribuzione del bene ma con la speciale
coloritura elusiva.
2.6 Le censure relative alla mancanza del fine elusivo da parte della
ricorrente,poi, sono state stigmatizzate opportunamente ed appropriatamente
dal Tribunale che ha ricostruito il contributo all’operazione di trasferimento ,
precisando ( vedi pag.148) che Di Trapani Giuseppina, intestandosi
l’immobile, non agiva per salvaguardare il patrimonio del marito dalle
aggressioni esecutive dei creditori, quanto piuttosto per tutelare il patrimonio
della sorella e del cognato con una nuova intestazione fittizia, essendo emerso
oltre ogni ragionevole dubbio dal materiale probatorio intercettivo che proprio
l’immobile in questione era dei coniugi Madonia che ipotizzavano di cederlo per
recuperare i soldi per partecipare all’asta del fallimento “SICED”.
Afferma,pertanto la Corte, all’esito della ricostruzione dell’operazione di
trasferimento e dei motivi che l’hanno determinata, che :”

l’operazione

negoziale restava obbediente alla medesima direzione finalistica,
volontariamente e specificatamente perseguita dalle sorelle Mariangela e
Giuseppina: mantenere gli immobili nella titolarità dei coniugi Madonia, metterli
al riparo… “.Affermazione quest’ultima che non è affatto contrastata dal
ricorrente con argomentazioni critiche ma semplicemente contraddetta con
l’opporvi una diversa ricostruzione dei moventi, che non tiene però conto del
valore determinante degli elementi probatori indicati dalla Corte, quale la
6

telefonata dell’11.2.07 tra i coniugi Madonia e la condanna definitiva di Di
Trapani Mariangela, quale concorrente , nello stesso reato ascritto alla sorella
Giuseppina. I motivi di ricorso per tali aspetti sono avulsi dal tracciato
ricostruttivo della vicenda, delineato dalle sentenze dei giudici di merito , e per
tale motivo non fondati.
2.7 Manifestamente infondato è poi il quarto motivo di ricorso che prospetta 1′
inattendibilità delle dichiarazioni di Di Natale Giusto. Le censure, infatti, non

comprensibile a chi legge il rilievo delle stesse nel quadro ricostruttivo della
vicenda ma in modo inammissibile, si fondano su brani di dette dichiarazioni,
ridotte a sintetici estratti che , per la scelta difensiva opinabile, ne stravolgono
il significato effettivo.
2.8 il quinto motivo ,relativo alla mancata concessione delle attenuanti
generiche non denuncia vizi della motivazione ma critiche di merito
inammissibili in questa sede.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato: ai sensi
dell’articolo 616 cod. proc. pen., al rigetto del ricorso consegue la condanna al
pagamento delle spese del procedimento. La ricorrente va, inoltre,
condannata alla rifusione delle spese sostenute in questo grado dalla parte
civile che si liquidano come da dispositivo .
P.Q.M.

Rigetta il ricorso di Di Trapani Giuseppina che condanna al pagamento delle
spese processuali e alla rifusione in favore delle parti civili Associazione degli
Industriali Provincia e Palermo,Comitato Addio Pizzo,F.A.I. e Centro studi Pio
La Torre Onlus delle spese dalle stesse sostenute ,liquidate in complessivi C
5.000,00 (C 2.500,00 e raddoppio C 2.500,00) oltr I.V.A. e C.P.A. Dispone la
distrazione di detta somma a favore dell’avv. Et
antistatario.

re Barcellona,dichiaratosi

solo non individuano compiutamente e comunque in modo coerente e

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA