Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18921 del 12/12/2017


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Penale Ord. Sez. 3 Num. 18921 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: GENTILI ANDREA

ORDINANZA

r. 28770 del 2017

sul ricorso proposto da:

JOUVENAL Marco Anselmo, nato a Torino il 18 aprile 1961;

avverso la sentenza n. 1245 del Tribunale di Savona del 2 dicembre 2016:

letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, in persona della dott.ssa Delia
CARDIA, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

1

Data Udienza: 12/12/2017


Ritenuto che con ricorso del 14 giugno 2017 Jouvenal Marco Anselmo,
rappresentato giusta procura speciale da lui rilasciata in pari data, dall’avv.ssa
Monica Bernardoni, del foro di Torino, ha proposto ricorso, ai sensi dell’art.
625-ter cod. proc. pen. avverso la sentenza del Tribunale di Savona n. 1425,
emessa in data 2 dicembre 2016, divenuta definitiva in data 2 gennaio 2017,
con la quale il medesimo era stata condannato alla pena di anni 1 e mesi 2 di
reclusione, oltre accessori, essendo stato riconosciuto responsabile del reato

che lo Jouvenal, nel proprio ricorso, avendo allegato la circostanza che lo
stesso non aveva avuto effettiva conoscenza del procedimento celebrato o suo
carico, ha chiesto, previa sospensione della esecuzione della sentenza, la
revoca, ai sensi dell’art. 625-ter Cod. proc. pen. della sentenza impugnata e la
adozione degli atti conseguenti.
Considerato, preliminarmente ad ogni altra valutazione, che a seguito della
entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, l’art. 625-ter cod. proc. peri. è
stato abrogato;
che, tuttavia, lo strumento processuale da esso previsto, finalizzato ad
ottenere, ricorrendone le condizioni, la rescissione del giudicato, è stato
integralmente trasfuso nell’art. 629-bis cod. proc. pen. e disciplinato dalla
normativa ivi prevista;
che, pertanto, il ricorso proposto dallo Jouvenal deve essere convertito, anche
in applicazione del principio del tempus regit actum, caratteristico del diritto
processuale e tenuto conto del generale favor impugnationis, in ricorso ex art.
629-bis cod. proc. pen;
che siffatta norme prevede la esclusiva competenza a decidere sulla nuova
formulazione della rescissione del giudicato della Corte di appello avente sede
nel distretto entro il quale è ubicato l’ufficio giudiziario che ha

emesso la

sentenza impugnata;
che, pertanto, si impone la trasmissione degli atti, per quanto di competenza,
alla Corte di appello di Genova.
PQ M

Riqualificato il ricorso ai sensi dell’art.

629 – bis cod. proc. pen., dispone la

trasmissione del ricorso alla Corte di appello di Genova.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2017
2

di cui all’art. 5 del dlgs n. 74 del 2000;

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