Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18920 del 12/12/2017
Penale Sent. Sez. 3 Num. 18920 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: GENTILI ANDREA
SENTENZA
n. 27722 dei 2017
sul ricorso proposto da:
FACCHINETTI Maria Elisabetta, nata a Seriate (Bg), il 2 luglio 1968;
avverso l’ordinanza di archiviazione del Tribunale di Bergamo del 9 febbraio 2017;
letti gli atti di causa, l’ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale
dott. Sante SPINACI, i! quale ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio del
provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti al Prn presso il Tribunale di
Bergamo.
Data Udienza: 12/12/2017
RITENUTO IN FATTO
Con provvedimento del 3 febbraio 2017, il Tribunale di Bergamo ha
disposto, su conforme richiesta del Pm, l’archiviazione del procedimento
penale a carico di Cati.,\24, Maút) , indagato per la commissione del reato di cui
all’art. 44 del dPR n. 380 del 2001, essendo stato rilasciato nei confronti
dell’indagata il permesso a costruire in sanatoria.
Facchinetti Maria Elisabetta, assistita dal proprio difensore di fiducia, la quale,
assumendo di avere presentato espressa denunzia in relazione ai fatti per cui
è processo, ha, altresì, precisato di avere formulato in tale occasione la
istanza di essere avvisata in caso di richiesta di archiviazione; essa ha,
pertanto, rilevato che, nonostante ciò, il Pm – dopo avere formulato la
richiesta nel senso indicato – ha omesso di notificarla alle parti offese ex art.
408, comma 2, cod. proc. pen.
A seguito di tale richiesta della pubblica accusa, il Gip ha emesso il
decreto di archiviazione, pervenuto alla conoscenza della Facchinetti in data
24 marzo 2017.
Sulla base di tali rilievi, considerato che l’omessa notificazione della
richiesta di archiviazione ha impedito alla persona offesa di esercitare ii suo
potere di opposizione ex art. 410 cod. proc. pen., ad avviso di parte
ricorrente, il conseguente provvedimento di archiviazione del Gip, emesso de
plano, sarebbe illegittimo in quanto viziato da nullità insanabile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Osserva, infatti, la Corte che, secondo al sua giurisprudenza, nei reati
aventi ad oggetto le contravvenzioni in materia edilizia persona, oFfesa dal
reato è la sola pubblica Amministrazione, quale titolare degli interessi attinenti
alla tutela del territorio direttamente protetti dalla norma incriminatrice,
mentre il privato che assume di avere subito un pregiudizio dall’edificazione
abusiva può rivestire esclusivamente la qualità di soggetto danneggiato e,
come tale, non ha diritto di ricevere la notificazione della richiesta di
archiviazione ai sensi dell’art. 408, comma 2, cod. proc. pen. (Corte di
cassazione, Sezione III penale, 13 luglio 2017. n. 34366).
2
Avverso tale provvedimento ha interposto ricorso per cassazione
Né tale principio può ritenersi incrinato, quanto alla sua applicazione
relativamente al caso di specie, da quanto in altre occasioni affermato da
questa stessa Corte, allorché essa ha precisato che, nei
violazioni in materia edilizia ed
procedimenti per
ambientale, ha diritto a ricevere la
notificazione dell’avviso della richiesta di archiviazione ex art. 408, comma 2,
cod. proc. pen. il denunciante nel caso in cui egli lamenti anche la lesione di
un suo diritto soggettivo tutelato dalla normativa civilistica – si tratta, con
dei rapporti di vicinato (così, per tutte:
Corte di cassazione, Sezione III
penale, 2 maggio 2017, n. 20876).
Ciò in quanto nel caso che ora interessa la ricorrente non ha
neppure
allegato la sussistenza di tale, eccezionale, titolo di legittimazione a ricevere la
notificazione dell’atto in questione.
Al rigetto del ricorso fa seguito, visto i’art. 616 cod. proc. pen., la
condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
processuali.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2017
Il Consigliere estensore
Il Presidente
delle spese
riferimento alla disciplina degli illeciti edilizi, in genere della regolamentazione