Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18920 del 10/01/2017


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 18920 Anno 2017
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: DI STASI ANTONELLA

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
BRADVICA MIROSLAV, nato a Crotone il 24/10/1987
MANFREDI ANDREA, nato a Crotone il 10/12/1982

avverso la sentenza del 19/11/2015 della Corte di appello di Catanzaro

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.
Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio per
prescrizione;
udito per l’imputato Bradvica Miroslav l’avv. Romualdo Truncè che ha concluso
riportandosi ai motivi.
udito per l’imputato Manfredi Andrea l’avv Fabrizio Salviati, che ha concluso
riportandosi ai motivi.

Data Udienza: 10/01/2017

RITENUTO IN FATTO

1.

Con sentenza del 19.11.2015, la Corte di appello di Catanzaro,

pronunciando in sede di giudizio di rinvio a seguito di sentenza di annullamento
della Corte di Cassazione del 29.5.2014, in riforma della sentenza emessa dal
Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Crotone in data 15.1.2008,
rideterminava la pena inflitta a Bradvica Miroslav per il reato di cui al capo 67) in

Andrea per i reati di cui ai capi 19,29,35,41,45,47 e 48 in anni tre e mesi quattro
di reclusione ed euro 16.000,00 di multa.

2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione Bradvica
Miroslav e Manfredi Andrea, per il tramite dei rispettivi difensori di fiducia,
articolando i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la
motivazione, come disposto dall’art. 173 comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Bradvica Miroslav articola due motivi di ricorso.
Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 157 e
161 cod.pen, argomentando che la Corte territoriale, nonostante specifica richiesta
in tal senso formulata dal P.G. in sede di conclusioni, non dichiarava la prescrizione
del reato maturata in corso di giudizio.
Con il secondo motivo censura il trattamento sanzionatorio in quanto in
contrasto con i parametri precedentemente adottati dal Giudice del gravame il cui
giudizio si era concluso con una sentenza di annullamento
Manfredi Andrea articolCk un unico motivo deducendo violazione di norme
sostanziali e di norme processuali nonché vizio di motivazione: censura la mancata
declaratoria di sussistenza del reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 nella
forma attenuata di cui al comma 5 della predetta norma ed argomenta che le
condotte contestate denotavano un’attività di piccolissimo spaccio in un tempo
limitato.
Chiedono, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 primo motivo di ricorso articolato da Bradvica Miroslav ed il motivo di
ricorso articolato da Manfredi Andrea sono inammissibili.
1.1. Trattandosi di giudizio in sede di rinvio, vige il principio della formazione
progressiva del giudicato, che si forma, in conseguenza del giudizio della Corte di
cassazione di parziale annullamento dei capi della sentenza e dei punti della

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mesi quattro di reclusione ed euro 600,00 di multa e la pena inflitta a Manfredi

decisione impugnati, su quelle statuizioni suscettibili di autonoma considerazione,
quale, come rileva nella specie, quella relativa alla configurabilità e sussistenza dei
reati contestati, che diventano non più suscettibili di ulteriore riesame con
conseguente preclusione per il giudice del rinvio, a norma dell’art. 624
cod.proc.pen. di intervenire sui punti della sentenza non oggetto dell’annullamento
(Sez.U, n.6019 del 11/05/1993, Rv.193421; Sez U, n.4460 del 19/01/1994,
Rv.196887; Sez.3, n.18502 del 08/10/2014, dep.05/05/2015, Rv.263636).
Ne consegue che non può essere censurato un vizio di motivazione od una

da giudicato, il cui esame non è più ammissibile.
Risulta, pertanto, inammissibile il motivo di ricorso articolato da Manfredi
Andrea che attiene alla configurabilità del reato accertato- art. 73 dpr n.
309/1990- secondo l’ipotesi delittuosa di cui all’art.73, comma 5, d. P.R. n.
309/1990.
1.2. Va ricordato, poi, che l’annullamento con rinvio disposto dalla Corte di
Cassazione ai soli fini della rideterminazione della pena comporta la definitività
dell’accertamento del reato e della responsabilità dell’imputato, sicchè la
formazione del giudicato progressivo impedisce in sede di giudizio di rinvio, di
dichiarare l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata
successivamente alla sentenza di annullamento parziale (Sez.2, n.4109 del
12/01/2016, Rv.265792).
Risulta, quindi, inammissibile il primo motivo di ricorso articolato da Bradvica
Miroslav teso a far valere la prescrizione del reato che sarebbe maturata nel corso
del giudizio di rinvio.
2.11 secondo motivo di ricorso proposto da Bradvica Miroslav è inammissibile
per aspecificità.
Il ricorrente, infatti, si duole in termini del tutto generici del rimodulato
trattamento sanzionatorio, invocando l’applicazione da parte del giudice del rinvio
di un criterio oggettivo di tipo aritmetico e senza dedurre alcun elemento di
concretezza al riguardo.
Il motivo, quindi, caratterizzandosi per assoluta genericità, integra la
violazione dell’art. 581 c.p.p., lett. c), che nel dettare, in generale, quindi anche
per il ricorso per cassazione, le regole cui bisogna attenersi nel proporre
l’impugnazione, stabilisce che nel relativo atto scritto debbano essere enunciati,
tra gli altri, “I motivi, con l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli
elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta”; violazione che, ai sensi dell’art.
591 c.p.p., comma 1, lett. c), determina, per l’appunto, l’inammissibilità
dell’impugnazione stessa (cfr. Sez. 6, 30.10.2008, n. 47414, rv. 242129; Sez. 6,
21.12.2000, n. 8596, rv. 219087).

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violazione di legge della sentenza in sede di rinvio che involga questioni coperte

3. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.
4. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non
ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
(Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento
delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione
pecuniaria nella misura ritenuta equa indicata in dispositivo.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro 2.000,00 in
favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 10/01/2017

Il Consigliere estensore

Il Presidente
Aldo Cavallo
$(019 Cet,dLiA.

P.Q.M.

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