Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1892 del 29/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1892 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) FISCHER THOMAS N. IL 24/11/1968
avverso la sentenza n. 242/2007 CORTE APPELLO di MILANO, del
21/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 29/11/2012

Fischer Thomas ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte
d’appello di Milano in data 21-3-12, che ha confermato la pronuncia di primo
grado, con la quale l’imputato è stato condannato per i reati di cui agli arti 337 cp e
582-585-576 n 1 -61 n 2 cp , commessi in Milano il 1.4-2006.
Il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento
psicologico e dell’elemento oggettivo del reato di cui all’art 337 cp, evidenziando
l’inconsistenza della condotta lesiva del Fischer,, l’impossibilità di determinare se gli
effetti lesivi fossero da ricondursi alla condotta perpetrata dal ricorrente o dalla sua
convivente ed infine l’inconsapevolezza dell’imputato di determinare un
impedimento concreto al legittimo esercizio delle funzioni da parte del p.u., non
avendo il Fischer mai inteso usare la forza al fine di neutralizzare l’azione dei
poliziotti .11 vero destinatario delle espressioni intimidatorie proferite dal Fischer non
era nessuno degli Operanti ma la Bianchi.
Il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto basato su motivi che non rientrano
nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili
di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del
giudice di merito ,le cui determinazioni , al riguardo, sono insindacabili in cassazione
ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto
dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum .Nel caso
di specie, la Corte d’appello ha evidenziato come diverse gomitate al torace e un
violento strattonamento , accompagnati da frasi quali “Lasciatemi o vi ammazzo,
toglietevi davanti o vi ammazzo tutti e due” non possano costituire conseguenza
involontaria del solo tentativo di liberarsi dalla “ingiusta” presa degli Operanti.
.Dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è quindi enucleabile una
ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado
preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla conferma della
sentenza di prime cure attraverso una disamina completa ed approfondita delle
risultanze processuali , in nessun modo censurabile sotto il profilo della correttezza
logica ,e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di
contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede .
Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille , determinata secondo
equità, in favore della Cassa delle ammende

OSSERVA

PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende
Così deciso in Roma, all ‘udienza del 29-11-12

DEPOSITATA

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