Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18919 del 18/03/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 18919 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: PEZZELLA VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
URSELLI MASSIMO N. IL 02/09/1961
avverso l’ordinanza n. 96/2013 TRIB. LIBERTA’ di BRINDISI, del
21/06/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
PEZZELLA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Rec120 Poetbake o GQ42

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Data Udienza: 18/03/2014

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RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 21.6.2013 il Tribunale di Brindisi rigettava l’appello
cautelare reale relativamente al provvedimento di rigetto del GIP di Brindisi
della richiesta di dissequestro avanzata da URSELLI MASSIMO.
Il GIP in data 6.11.2012 aveva disposto il sequestro preventivo
dell’immobile sito in Villa Castelli (Brindisi), Contrada Eredità 142, di proprietà di
URSELLI MASSIMO.
I reati ipotizzati sono quelli di abuso d’ufficio e di lottizzazione.

del medesimo disegno criminoso, numerosi indagati, ciascuno consapevole delle
altrui condotte, abbiano realizzato in Villa Castelli (in Contrada Parpullo, Contrada San Barbato e Contrada Eredità) numerose ville residenziali, in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti (e comunque non disponendo la
redazione di un piano esecutivo e la stipula di una convenzione lottizzatoria adeguata alle caratteristiche dell’intervento di nuova realizzazione) così attuando
una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale ed un aggravio
del carico urbanistico in zona agricola non urbanizzata o non sufficientemente
urbanizzata.
Un ruolo centrale nell’attività delittuosa di cui all’ipotesi accusatoria riveste
Pasquale Suma, pubblico ufficiale, dirigente pro-tempore da 2004 al 2008
dell’Ufficio tecnico del Comune di Villa Castelli, il quale rilasciava una serie di atti
amministrativi a sua firma che si assumono illegittimi.
In particolare avrebbe prima emanato una nota interpretativa del lotto minimo edificabile, riducendolo, e poi rilasciato 21 permessi di costruire in favore di
altrettanti soggetti indagati, in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti all’epoca dei fatti, così intenzionalmente procurando un ingiusto
danno al comune e un ingiusto vantaggio per i titolari dei permessi di costruire
rilasciati. A questi ultimi viene imputato, pertanto, il concorso nell’abuso d’ufficio
del pubblico dipendente, oltre che la lottizzazione in relazione ai singoli permessi

In particolare, l’ipotesi di incolpazione prevede che, con più azioni esecutive

per costruire ottenuti e le violazioni urbanistiche in relazione ai lavori realizzati
sui loro fabbricati.
Con riguardo agli interventi edilizi di cui al LOTTO A, tra i quali anche
quello dell’istante, la condotta contestata riguarda un’ipotesi di lottizzazione
abusiva mista, negoziale e materiale, nell’ambito della quale la trasformazione
del territorio é stata compiuta attraverso il frazionamento e la vendita dei lotti
così ricavati e la realizzazione su di essi dei manufatti, eseguiti in base a
permessi di costruire illegittimi in quanto rilasciati a soggetti privi dei requisiti
soggettivi previsti.

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2. Ricorre per Cassazione, a mezzo dei propri difensori, URSELLI
MASSIMO, che deduce:
a. Violazione degli artt. 81, 157, 158, 159 e 160 del codice penale in
relazione agli artt. 110, 81 cpv cod. pen. , 30 e 44 co. 1 lett. c) del Dpr. 380/01
(capo a) nonché in relazione all’art. 375 cod. proc. pen.
b. Violazione dell’art. 321 cod. proc. pen. in relazione all’art. 111 co. 7
Cost. , all’art. 125 co. 3 cod. proc. pen. e conseguente nullità dell’impugnata
ordinanza per omessa o apparente motivazione in relazione alla dedotta
intervenuta prescrizione dei reati ascritti di lottizzazione abusiva.
c. Violazione degli artt. 110 cod. pen. e art. 27 Cost. in relazione agli artt.
30, 31 e 44 co. 1 lett. c) del Dpr. 380/2001 in relazione all’art. 321 cod. proc.
pen. Violazione dell’art. 2729 cod. civ. in relazione all’art. 192 co. 2 cod. proc.
pen.
Il ricorrente si duole che il Tribunale del riesame di Brindisi non abbia
rilevato l’intervenuta prescrizione del reato di lottizzazione abusiva, unico per il
quale sia stata chiesta la misura del sequestro preventivo. Intervenuta
prescrizione affermata reiteratamente dalla difesa dell’odierno ricorrente anche
con l’appello cautelare dell’aprile 2013, con la produzione di una serie di
documenti che attesterebbe la fine dei lavori a far data dal 2007.
La violazione di legge si concretizzerebbe nel fatto che il tribunale
brindisino accoglierebbe le doglianze del ricorrente di tipo giuridico, in ordine al
termine di decorrenza della prescrizione, ma poi in fatto non ne farebbe uso.
Il ricorrente contesta, soprattutto, che il Gip, nel provvedimento di rigetto
cui ha fatto seguito l’appello al tribunale del riesame, ma anche nel decreto di
sequestro preventivo (cfr. pag. 74 ) afferma che le condotte sono ancora in atto
poiché non è stato rilasciato il certificato di agibilità.
Per giungere a tale affermazione il Gip richiama la sentenza di questa sez.
3 n. 40033 del 18.10.2011 che, a suo dire, affermerebbe tale principio.

I

Contesta invece il ricorrente che la pronuncia in questione non richiede il
certificato di agibilità, ma richiede che l’immobile si consideri ultimato se
possiede i requisiti di agibilità. In altre parole, se il manufatto è strutturalmente
e funzionalmente ultimato, anche nelle rifiniture interne ed esterne ed è a norma
con gli impianti.
Viene evidenziato come il tribunale del riesame, a pag. 3 dell’ordinanza
dichiari “di condividere l’assunto difensivo relativo al momento consumativo del
reato, momento che non va individuato con quello del rilascio del certificato di
agibilità, ma con quello dell’ultimazione dell’edificio che risulti concretamente
funzionale e che possegga tutti i requisiti di agibilità o abitabilità,

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4

..

indipendentemente dal conseguimento del relativo certificato”.
Il ricorrente rileva peraltro come da tempo la giurisprudenza di questa
Corte Suprema abbia affermato che la realizzazione delle rifiniture interne ed
.
esterne, degli intonaci e degli infissi segn# il momento consumativo delle
contravvenzioni contestate.
Tuttavia il tribunale del riesame ritiene che la documentazione prodotta, e
in particolar modo le fatture inerenti gli arredi o quelle inerenti l’avvenuta
attivazione delle o l’acquisto degli infissi non provino in maniera sufficiente che
l’immobile fosse ultimato strutturalmente e funzionalmente sin dall’estate del
2007.
Viene evidenziato, tuttavia, che vi era in atti la comunicazione di notizia di
reato della Guardia di Finanza di Francavilla Fontana del 14/9/2009, che viene
prodotta, la quale, in ordine alla pratica edilizia n. 3 del 2007 e al permesso di
costruire del 16/1/2007 rilasciato a favore dell’odierno ricorrente, indica quale
inizio dei lavori il 19/1/2007 e quali fine degli stessi il 7 maggio 2007.
Lamenta, peraltro, il ricorrente che nella medesima informativa di PG si
dà conto di come, per quanto riguarda gli immobili del gruppo A, gli ultimi lavori
siano terminati 26/8/2008. Di talché, anche a voler fare riferimento alla
ultimazione del più recente tra i fabbricati del lotto A, ci si troverebbe di fronte
ad un reato prescritto prima dell’esercizio dell’azione penale.
Il ricorrente evidenzia, come a suo avviso, non ci sarebbe stata
interruzione della prescrizione perché c’è stato un invito a rendere
l’interrogatorio dinanzi al pm, ma poi l’interrogatorio è stato reso dinanzi alla PG
delegata.
Ancora ci si duole della mancanza di elemento soggettivo in ordine al
reato di lottizzazione.
Si evidenzia, in particolare, che il permesso di costruire rilasciato
all’odierno ricorrente risale al 16 gennaio 2007, che l’immobile fu ultimato pochi
mesi dopo, che il ricorrente non ha partecipato ad atti negoziali propedeutici a
frazionamenti né ad altri negozi giuridici se non a quelli interessanti la sua area,
e pertanto non ha potuto apprendere o prevedere ciò che poi si sarebbe
verificato.
Viene richiamata la giurisprudenza di questa Suprema Corte (tra cui sez.
3 n. 20671 del 20.3.2012; conf sez. 3 n. 1966/2002 e n. 21715/2012 laddove si
afferma che “in tema di lottizzazione abusiva la permanenza del reato per il
venditore lottizzatore cessa solo con il completamento dell’attività edificatoria
eseguita dagli acquirenti sui singoli lotti o con il verificarsi di interventi esterni
incidenti sul reato, come il sequestro preventivo o l’intervento dell’ente
territoriale competente, mentre per ciascuno dei singoli acquirenti che non hanno

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;

dato causa alla lottizzazione ex art. 41 cod. pen. cessa con la conclusione delle
attività da ognuno di essi poste in essere sul proprio lotto”.
Quindi nei casi analoghi a quello in esame, riguardanti un singolo
proprietario, che ha edificato in forza di un regolare permesso di costruire, la
sentenza da ultimo richiamata ha valorizzato il principio per il quale occorrerà di
regola guardare alle condotte poste in essere dal singolo acquirente con
riferimento al proprio lotto, compiendo un’analisi accurata circa la potenziale
consapevolezza del singolo proprietario riguardo a condotte allo stesso del tutto

Proprio al riguardo della lottizzazione mista, come quella che qui ci
occupa, viene richiamata la pronuncia 21715/2012 di questa Terza Sezione
laddove si afferma che il concorso degli acquirenti dei singoli lotti proseguirà
nella sua permanenza fino a quando continuerà l’attività edificatoria del proprio
lotto e nella realizzazione di opere di urbanizzazione dell’area interessata alla
lottizzazione e che non può, invece, il singolo acquirente rispondere dell’ulteriore
attività edificatoria realizzata negli altri lotti.

Chiede pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata senza rinvio o
eventualmente con rinvio al tribunale del riesame di Brindisi, in questo secondo
caso al fine di consentire una compiuta valutazione degli elementi di vizio
normativo sopra descritti, in forza dei quali appare illegittima la permanenza
della misura cautelare del sequestro preventivo sull’immobile dell’Urselli stante
l’intervenuta prescrizione del reato di lottizzazione materiale attribuito allo stesso

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso appare fondato, nei termini che si andranno a specificare, e
pertanto l’impugnata ordinanza va annullata con rinvio al Tribunale di Brindisi.

2. Va ricordato, in premessa, che l’art. 325 cod. proc. pen. prevede, che

estranee.

contro le ordinanza in materia di riesame di misure cautelari reali il ricorso per
cassazione possa essere proposto solo per violazione di legge.
La giurisprudenza di questa Suprema Corte, anche a Sezioni Unite, ha,
tuttavia, più volte ribadito come in tale nozione debbano ricomprendersi sia gli
“errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o
del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal
giudice (vedasi Sez. U, n. 25932 del 29.5.2008, Ivanov, rv. 239692; conf. sez.
5, n. 43068 del 13.10.2009, Bosi, rv. 245093).

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4

,

Ancora più di recente è stato precisato che è ammissibile il ricorso per
cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, quando la motivazione del provvedimento
impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei
requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'”iter” logico
seguito dal giudice nel provvedimento impugnato. (così sez. 6, n. 6589 del
10.1.2013, Gabriele, rv. 254893 nel giudicare una fattispecie in cui la Corte ha
annullato il provvedimento impugnato che, in ordine a contestazioni per i reati

mento di incarichi di progettazione e direzione di lavori pubblici, non aveva specificato le violazioni riscontrate, ma aveva fatto ricorso ad espressioni ambigue,
le quali, anche alla luce di quanto prospettato dalla difesa in sede di riesame,
non erano idonee ad escludere che si fosse trattato di mere irregolarità amministrative.).
Di fronte all’assenza, formale o sostanziale, di una motivazione, atteso
l’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene dunque a mancare un elemento essenziale dell’atto.

3. Ciò premesso, ritiene il Collegio che nel caso all’odierno esame si sia in
presenza di un deficit motivazionale tale da configurare l’errata applicazione di
norme di diritto, in ordine all’ultimazione dei lavori e al dies a quo della prescrizione.
E’ stato più volte sottolineato da questa Suprema Corte (cfr. in ultimo
questa sez. 3, n. 21715/2012, Fedeli, non mass.) che il reato di lottizzazione
abusiva ha carattere permanente ed è inquadrabile nella categoria dei reati progressivi nell’evento, la cui permanenza continua per ogni concorrente sino a che
di ciascuno di essi perdura la condotta volontaria e la possibilità di fare cessare
la condotta antigiuridica dei concorrenti.
Conseguentemente, il concorso del venditore lottizzatore permane sino a

previsti dagli artt. 416, 323, 476, 483 e 353 cod. pen. con riguardo all’affida-

quando continua l’attività edificatoria eseguita dagli acquirenti nei singoli lotti,
atteso che egli, avendo dato causa alla condotta edificatoria dei concorrenti, risponde, a norma dell’art. 41 cod. pen., dell’evento, che potrebbe fare cessare attivando il potere di sospensione della lottizzazione del sindaco ex art. 18, comma
7, della legge 28 febbraio 1985 n. 47, o richiedendo il sequestro preventivo dal
pubblico ministero.
La permanenza nel reato per gli acquirenti dei singoli lotti prosegue, invece, sino a quando continua l’attività edificatoria nel lotto di riferimento, atteso
che il singolo acquirente non ha dato causa all’operazione lottizzatoria e risponde
nei limiti della propria partecipazione, realizzata attraverso l’attività negoziale o

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il


edificatoria nel proprio lotto (cfr. sez. 3, n. 20671 del 20.3.2012, D’Alessandro,
rv. 252914)
Non potrà, invece, il singolo acquirente rispondere dell’ulteriore attività
edificatoria realizzata negli altri lotti (cfr. Sez. Un. del 24.4.1992, Fogliani; sez.
3, del 15.10.1997, Sapuppo ed altri; sez. 3, 26.1.1998 Cusumano, sez. 3, n.
1966 del 15-12.2001, dep. 21.1.2002, Venuti ed altri, rv 220853; sez. 3, n.
20006 del 20.4.2011, P.M. in proc. Buratti e altri, rv 250387).
E’ stato più specificamente precisato, in relazione ad un caso analogo a

siva “mista” si individua, per tutti coloro che concorrono o cooperano nel reato,
nel compimento dell’ultimo atto integrante la condotta illecita, che può consistere nella stipulazione di atti di trasferimento, nell’esecuzione di opere di urbanizzazione o nell’ultimazione dei manufatti che compongono l’insediamento (sez. 3,
n. 35968 del 14.7.2010, P.M. in proc. Rusani e altro, rv. 248483).
Il ricorso appare fondato in quanto la motivazione del Tribunale di Brindisi
circa l’ultimazione dei lavori dà conto della ritenuta irrilevanza della
documentazione prodotta dalla difesa (fatture attestanti l’avvenuta attivazione
delle utenze, fatture riguardanti l’acquisto degli infissi, contratto di vigilanza,
etc.), ma non fornisce alcuna spiegazione circa quanto emergerebbe

ex actis

dalla comunicazione di notizia di reato della Guardia di Finanza – Compagnia
Francavilla Fontana da cui emergerebbe che l’immobile del ricorrente
risulterebbe ultimato il 9 maggio 2007 e l’ultimo immobile del lotto (quello di My
Luigi pdc n. 31.2007 del 31.8.2007) il 26 agosto 2008.

4. Ai fini dell’esatto computo del termine prescrizionale, va, tuttavia
rilevato che è infondato è il motivo di ricorso in cui si contesta che ci sia stata
interruzione della prescrizione in quanto “l’invito a rendere interrogatorio risulta
essere stato emesso dal PM, perché l’interrogatorio si svolgesse dinanzi a lui
(rectius, a loro, trattandosi di un invito a firma di due Magistrati)”, ma si sarebbe

quello che ci occupa, che il momento consumativo del reato di lottizzazione abu-

trattato “di un invito meramente apparente essendo stata fornita medio tempore
delega alla Polizia Giudiziaria per la concreta effettuazione dell’interrogatorio”
(cfr. pag. 12 del ricorso).
E’ ormai pacifica l’affermazione giurisprudenziale secondo cui
l’interrogatorio dell’indagato, effettuato dalla polizia giudiziaria per delega del
pubblico ministero ai sensi dell’art. 370 cod. proc. pen., non è atto idoneo ad
interrompere il corso della prescrizione, non rientrando nel novero degli atti,
produttivi di tale effetto, indicati nell’art. 160, comma 2, cod. pen. e non essendo
questi ultimi suscettibili di ampliamento per via interpretativa, stante il divieto di
analogia “in malam partem” in materia penale (cfr. Sez. Unite n. 33543

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3

dell’11.7.2001, PG in Proc. Brembati, rv. 219222; conf. sez. 2, n. 5173
dell’11.1.2001, PM in proc. Bertelli, rv. 217877; sez. 1 n. 328 del 23.11.2001
dep. 8.1.2002, Bonforte, rv. 220549; sez. 4 n. 31485 del 10.7.2002, P.G. in
proc. Viviani, rv. 222210; sez. 5, n. 35741 dell’11.7.2003, P.M. in proc. El
Zaouia, rv. 225823).
Ma questa Corte Suprema ha anche successivamente e condivisibilmente
precisato che l’invito a presentarsi rivolto dal P.M. all’indagato per rendere
l’interrogatorio ha efficacia interruttiva della prescrizione del reato, anche se
delegato dal Pubblico Ministero (sez. 4, n. 34450 del 27.3.2003, Imperiale, rv.
225954; conf. sez. 5, n. 2787 del 16.12.2005 dep. 24.1.2006, P.M. in proc.
Foracappa ed altri, rv. 233035).
Nel caso che ci occupa l’interrogatorio delegato fu preceduto dall’invito del
pubblico ministero a presentarsi (ne dà atto, come visto, il ricorrente stesso nei
motivi di ricorso) per rendere l’interrogatorio e questo atto, per espressa
disposizione dell’art. 160, comma 2, c.p.p., ha esso stesso efficacia interruttiva
della prescrizione. Né rileva che l’interrogatorio sia stato poi in concreto
compiuto dalla polizia giudiziaria perché ciò che è importante, ai fini
dell’interruzione della prescrizione, è che l’atto che si asserisce di natura
interruttiva provenga e sia proprio dell’A.G. che, con lo stesso, mostra di avere
interesse al procedimento.
Diverso è, dunque, il caso in esame da quello dell’interrogatorio delegato,
in cui l’atto di cui si afferma l’efficacia interruttiva viene compiuto dalla polizia
giudiziaria, sia pure su delega del pubblico ministero: nel nostro caso l’atto
proviene direttamente dal pubblico ministero; nell’altro caso è pur sempre atto
della polizia giudiziaria.
5. Alla luce delle considerazioni finora svolte e dei principi di diritto sinora

enunciati, consegue che necessita, ai fini dell’individuazione della cessazione o

all’interrogatorio abbia poi proceduto un ufficiale di Polizia giudiziaria all’uopo

meno della permanenza del reato di lottizzazione abusiva nei confronti dell’indagato Urselli Massimo, accertare in modo concreto ed esaustivo l’epoca non solo
dell’ultimazione dell’immobile edificato dallo stesso, ma anche la data di ultimazione delle opere di urbanizzazione interessanti il cosiddetto lotto A.
Si tratta di un accertamento necessario e preliminare ai fini della validità
del sequestro preventivo de quo, non potendosi disporre detto sequestro se dovesse risultare che, alla data di emissione del provvedimento, il relativo reato
come contestato in atti, era già estinto in sede di indagini preliminari, ossia prima ancora del promovimento dell’azione penale.

8

4

;

6. Va annullata, pertanto, l’impugnata ordinanza del Tribunale di Brindisi,

nei termini come sopra indicati, con rinvio a detto Ufficio giudiziario per un nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla la ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Brindisi.
Così deciso in Roma, il 18 marzo 2014
Il Presidente

Il Cijisigliere estensore

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