Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18919 del 12/12/2017


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 18919 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: GENTILI ANDREA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

LETTIERI Giovanni;

avverso l’ordinanza n. 229-330/17 RIM Cautelari Reali del Tribunale di Napoli del 2
maggio 2017;

letti gli atti di causa, l’ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;

sentita la requisitoria del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.
Gabriele MAZZOTTA, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di
inammissibilità del ricorso.

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Data Udienza: 12/12/2017

RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 2 maggio 2017, il Tribunale di Napoli, in funzione di
giudice del riesame, ha confermato il decreto con il quale, il precedente 22
marzo 2017, il Gip del Tribunale di Napoli aveva disposto il sequestro
preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, dei beni mobili ed
immobili, sono alla concorrenza della somma di euro 345.047,03 nella
disponibilità della Atitech Spa o di Lettieri Giovanni, suo legale

del 2000, per avere indicato nella dichiarazione ai fini IVA relativa all’anno
2011 della Società da lui diretta n. 41 fatture passive relative ad operazioni
soggettivamente inesistenti emessa da una società, la SG Srl, risultata essere
una società “cartiera”.
Il Tribunale del riesame, nel rigettare il ricorso del Lettieri, ha osservato,
preliminarmente, come fosse infondata la eccezione formulata dal ricorrente
in ordine alla nullità del decreto del Gip in quanto basato su di un atto,
un’informativa della GdF, non trasmessa al predetto Tribunale; infatti il
contenuto del predetto atto era stato già precedentemente trasfuso in un
avviso di accertamento della Agenzia delle entrate, debitamente allegato agli
atti del riesame e che ha costituito la fonte informativa del provvedimento di
sequestro.
Il Tribunale ha quindi disatteso la eccezione di inutilizzabilità delle
dichiarazioni di tale Spera, titolare della SG Srl, in ragione della qualità di
coindagato e di indagato in procedimento connesso che questi avrebbe dovuto
rivestire.
Al riguardo il Tribunale ha rilevato che si tratta di dichiarazioni rese nel
corso di un’indagine di carattere amministrativo, in relazione alle quali lo
Spera non aveva alcuna veste di rilevanza penale.
Quanto alla attribuibilità al Lettieri delle condotte penalmente rilevanti,
essa deriva dal fatto obbiettivo che l’indagato ha, in quanto legale
rappresentante della Atitech, sottoscritto la dichiarazione IVA da questa
presentata.
Quanto al merito cautelare il Tribunale – a fronte della eccezione connessa
alla inconsapevolezza da parte degli organi della Atitech della sostanziale
inesistenza della Sg – ha osservato che agli atti risulta che materialmente le
prestazioni di cui alle fatture in discorso sono state espletate da soggetti non
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rappresentante, indagato in relazione al reato di cui all’art. 2 del dlgs n. 74

riconducibili alla Sg, essendo irrilevante il fatto che le stesse prestazioni sono
state materialmente erogate, trattandosi di imputazione concernente la falsità
soggettiva della fatture; così come irrilevante è il dato che la Sg fosse stata,
in passato, una società regolarmente operante.
Nessuna importanza ha il fatto che i costi relativi alle fatture in questione
siano stati effettivamente sostenuti, sempre in ragione della natura

Infine, quanto alla eccepita mancanza del pericolo nel ritardo, rileva il
Tribunale che trattandosi di sequestro preventivo finalizzato alla confisca e
non all’aggravamento degli effetti del reato, non vi è spazio per una autonoma
valutazione di tale requisito, essendo solo necessario che si tratti di beni
suscettibili di confisca.
Avverso il provvedimento del Tribunale del riesame ha interposto ricorso
per cassazione il Lettieri in proprio ed in qualità di legale rappresentante della
Atitech Spa.
Il ricorrente ha ribadito la illegittimità del provvedimento del Tribunale del
riesame per essere stato lo stesso emesso in violazione del diritto di difesa in
quanto basato si atti non acquisiti al fascicolo e, pertanto, non esaminati dalla
difesa dell’indagato.
In via subordinata è stato rilevato come le dichiarazioni accusatorie di
Spera Giovanni siano state acquisite in assenza delle garanzie di cui all’art. 63
cod. proc. pen. e che, pertanto, esse sarebbero inutilizzabili.
La difesa dell’indagato ha, peraltro, rilevato come mancasse della
fattispecie il requisito del fumus commissi delicti, posto che il Lettieri era, in
sostanza, rimasto estraneo a tutte le fasi relative alla instaurazione e gestione
del rapporto contrattuale con la Sg; ad avviso del ricorrente il Tribunale,
ritenendo tuttavia presenti gli elementi del fumus sulla sola base del fatto che
egli avesse sottoscritto la dichiarazione IVA ha, in sostanza, qualificato il reato
contestato come reato colposo o addirittura di mera posizione.
Viceversa trattando di illecito punibile esclusivamente a titolo di dolo, il
Tribunale avrebbe dovuto previamente alla conferma della misura verificare la
consapevolezza in capo al Lettieri sia della inesistenza aziendale della Sg e
perciò della natura soggettivamente fittizia delle fatture di cui alla
imputazione provvisoria e della natura fraudolenta della dichiarazione IVA per
l’anno 2011.
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meramente soggettiva della falsità delle indicazioni in esse contenute.

In sostanza il ricorrente deduce la assenza del’elemento soggettivo in
capo a sé medesimo o, comunque, della presenza della buona fede nell’avere
fatto affidamento sulla affettività della impresa apparentemente fornitrice del
servizio fatturato.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile e per tale deve essere dichiarato.

Leggieri sono inammissibili in quanto gli stessi appaiono meramente ripetitivi
di due dei motivi contenuti nella istanza di riesame formulata dall’odierno
ricorrente avverso l’originario decreto di sequestro preventivo disposto in suo
danno ed in danno della Società da lui rappresentata ed ai quali il Tribunale di
Napoli aveva già dato congrua risposta.
Infatti, con riferimento alla pretesa inutilizzabilità da parte del giudice
del riesame di taluni atti, ad avviso del ricorrente, non trasmessi dal Pm al
Tribunale del riesame (si tratterebbe della informativa della Guardia di
Finanza cui è allegato il processo verbale di constatazione redatto a carico
della Società “cartiera” in data 18 marzo 2015) e, pertanto, non contenuti nel
relativo fascicolo processuale, va detto che, per come chiarito dal predetto
Tribunale, l’assunto accusatorio che ha condotto alla adozione del
provvedimento cautelare in discorso non si fonda solo sugli atti in questione
ma anche su diversi ed ulteriori atti regolarmente trasmessi dal Pm; peraltro,
rileva il Tribunale, il contenuto della citata informativa della Guardia di
Finanza è stato, per la parte che interessa cioè quella comprensiva delle
dichiarazioni rese dal legale rappresentante della predetta “cartiera”, trasferito
in un verbale di accertamento che è, invece, regolarmente presente in atti.
Relativamente alla pretesa inutilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie
dello Spera, legale rappresentante della Sg Srl – cioè, come detto, della
Società che avrebbe emesso le fatture relative ad operazioni soggettivamente
inesistenti utilizzate dal Leggieri attraverso il loro inserimento nella contabilità
della Società da lui amministrata – inutilizzabilità legata al fatto che le stesse
sarebbero state raccolte in spregio alle garanzie procedimentali fissate
dall’art. 63, cpv, cod. proc. pen., va detto che, anche a voler aderire per
semplicità argomentativa alla tesi del ricorrente, secondo la quale al momento
in cui lo Spera ha rilasciato le dichiarazioni accusatorie nei confronti del
Leggieri egli, essendo già soggetto indagabile, doveva essere invitato a
nominare un difensore e doveva essere avvertito dell’uso che si sarebbe fatto
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Osserva, infatti, il Collegio che i primi due motivi di censura formulati dal

di tali dichiarazioni, va ricordato che la regola della inutilizzabilità delle
dichiarazioni rese senza il rispetto delle citata garanzie vale con riferimento al
giudizio di merito e non anche riguardo alla fase delle indagini preliminari, nel
corso della quale, invece, le dette dichiarazioni possono invece costituire fonte
conoscitiva ai fini della adozione ed al mantenimento di misura cautelari sia
personali sia, come nel nostro caso, reali (Corte di cassazione, Sezione II
penale, 25 maggio 2017, n. 26246; idem Sezione VI penale, 17 luglio 2006,

Riguardo, infine, alla ritenuta assenza del requisito del dolo nella
condotta del Leggieri, fattore che si porrebbe come ostativo alla possibilità di
qualificare, sia pure ai limitati fini connessi alla legittima adozione della misura
cautelare, il fatto di cui alla imputazione provvisoria come penalmente
rilevante, va ricordato che la valutazione relativa alla ricorrenza dell’elemento
soggettivo in capo all’agente, in considerazione della natura sommaria della
cognizione che il giudice della cautela deve compiere in ordine all’elemento del
fumus delicti, va limitata, allorché sia stato impugnato di fronte al giudice del
riesame un provvedimento cautelare reale, alle sole ipotesi in cui la carenza di
tale elemento sia evidente ed essa appaia, pertanto,

ictu oculi (per tutte:

Corte di cassazione, Sezione II penale, 3 maggio 2016, n. 18331;

idem

Sezione VI penale, 11 aprile 2014, n. 16153).
Circostanza questa, cioè la manifesta carenza dell’elemento soggettivo
in capo al Leggieri, certamente non riscontrabile nel caso che ora interessa,
posto che, essendo indubbiamente il Leggieri il legale rappresentante della
Atitech Spa ed avendo egli in tale veste pacificamente sottoscritto le
dichiarazioni fiscali presentate dalla società in questione in relazione agli anni
di imposta interessati dalla provvisoria imputazione, era suo compito
verificarne la rispondenza al vero, assumendo egli il rischio, quanto meno
sotto il profilo del dolo eventuale, della loro falsità nel caso in cui egli,
comunque avendo sottoscritto la predetta dichiarazione, lo abbia fatto avendo
omesso detto doveroso controllo o, comunque, abbia eseguito detto controllo
senza la dovuta accuratezza (Corte di cassazione, Sezione III penale, 15 luglio
2015, n. 30492).
Il ricorso del Leggieri deve, in definitiva, essere dichiarato inammissibile
e, pertanto, il ricorrente, visto l’art. 616 cod. proc. pen., deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
2000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PQM
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n. 24676).

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2000.00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2017
Il Presidente

Il Consigliere estensore

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