Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18918 del 10/01/2017


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 18918 Anno 2017
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: DI STASI ANTONELLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SCOTTO MASSIMO, nato a Livorno il 18/07/1966

avverso la sentenza del 17/04/2015 della Corte di appello di Firenze

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.
Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo annullamento con rinvio
limitatamente al trattamento sanzionatorio e rigetto nel resto;
udito per l’imputato l’avv. Nicola Giribaldi, che ha concluso riportandosi al
ricorso.

Data Udienza: 10/01/2017

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 17.4.2015, la Corte di appello di Livorno, pronunciando
in sede di giudizio di rinvio a seguito della sentenza di annullamento del 21.5.2014
di questa Suprema Corte, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di
Livorno del 23/12/2012 rideterminava la pena inflitta a Scotto Massimo in
relazione al reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 in anni due di

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Scotto Massimo,
articolando il motivo di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la
motivazione, come disposto dall’art. 173 comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Il ricorrente deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione
all’art. 627 comma 3 cod. proc.pen.
Argomenta che la Suprema Corte nella sentenza di annullamento con rinvio
aveva stabilito che la Corte di appello dovesse tener conto delle modifiche
conseguenti alla sentenza della Corte Costituzionale n. 32/2014 e della legge
79/2014 con la quale era stata ribadita la natura di reato autonomo del reato di
cui all’art. 73,comma5, dpr n. 309/1990; tuttavia, la Corte di appello, pur in
presenza di una cornice edittale che presentava una forbice meno ampia rispetto
a quella previgente, aveva rideterminato la pena nella stessa misura determinata
dalla sentenza annullata.
Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è infondato.
2. Com’è noto il tema della disciplina del traffico illecito di sostanze
stupefacenti ha subito, negli ultimi tempi, profonde innovazioni; ciò è avvenuto,
inizialmente, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014
(che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale 2_ degli artt. 4-bis e 4-vicies ter del
d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, inseriti dalla legge di conversione 21 febbraio 2006,
n. 49) e, successivamente, a seguito dell’entrata in vigore dei decreti-legge 23
dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2014, n. 10, e 20 marzo 2014, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
maggio 2014, n. 79. Con la sentenza indicata il Giudice delle leggi ha
sostanzialmente fatto venir meno gli effetti della ricordata legge di conversione n.
272 del 2006 ripristinando la distinzione tra droghe “leggere” e droghe “pesanti”
prevista dalla previgente normativa; con le successive innovazioni ricordate – che

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reclusione ed euro 6.000, 00 di multa.

non riguardano il presente processo – il legislatore ha poi mutato la disciplina del
fatto di lieve entità, di cui al comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 309/1990, che è divenuto
autonoma ipotesi di reato e non costituisce più, di conseguenza, una circostanza
attenuante come nel sistema previgente, con una duplice e sensibile riduzione
della pena edittale in precedenza prevista.
Nella specie, l’annullamento con rinvio è stato disposto perché la pena inflitta
dal giudice di secondo grado era da ritenere illegale in quanto doveva tener conto
delle modifiche conseguenti alla sentenza della Corte Costituzionale n. 32/2014 e

del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990.
3. Secondo il condivisibile orientamento di questa Corte, nei casi in cui giudice
di appello (nel caso di condanna in primo grado pronunziata sulla base del
precedente quadro sanzionatorio) o il giudice del rinvio (nel caso in cui
l’annullamento sia stato operato dal giudice di legittimità, come nel caso di specie)
devono rideterminare la pena inflitta sulla base del precedente assetto normativo
sanzionatorio, essi hanno una piena cognitio per quanto riguarda la quantificazione
della pena stessa (Sez. 3, 30 aprile 2015 n. 23952, Di Pietro, r .v. 263849; sez. 3,
24 aprile 2015 n. 33396, Calvigioni, rv. 264195;).
Il giudice di rinvio ( o quello di appello), nelle situazioni descritte, non deve
seguire un criterio proporzionale di tipo aritmetico correlato alla pena calcolata
prima della declaratoria di incostituzionalità o del mutamento normativo del
quadro sanzionatorio, ma deve tenere conto dei parametri di cui all’art. 133 cod.
pen. e rivalutarli in relazione ai nuovi limiti edittali, con il solo limite costituito dal
divieto di sovvertire il giudizio di disvalore espresso dal precedente giudice
(Sez..4,n.46973 del 06/10/2015, Rv.265209; Sez.6,n.6850 del 09/02/2016,
Rv.266105).
In fattispecie analoga a quella in esame, si è osservato che il giudice d’appello
non è tenuto a diminuire la pena irrogata con sentenza emessa prima di una
modifica normativa che riduce la sanzione edittale minima del reato per cui si
procede se il giudice di primo grado abbia inflitto una pena superiore a quella
minima prevista dalla disciplina in quel momento vigente, sempre che la sentenza
di secondo grado ritenga, con congrua motivazione, che tale sanzione è adeguata
alla gravità del fatto (Sez.6, n.45896 del 16/10/2013,Rv.258161).
4. Nel caso in esame, la sentenza impugnata risulta avere rideterminato la
pena non già alla stregua di rigidi criteri matematico-proporzionali, bensì in base
ai criteri di commisurazione previsti dall’art. 133 cod. pen., valutando, con
apprezzamento di fatto immune da censure di illogicità, e dunque insindacabile in
sede di legittimità, la gravità del fatto ( ruolo non secondario ricoperto
dall’imputato nell’ambito di un’associazione finalizzato allo spaccio di sostanza

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della legge 79/2014 con la quale era stata ribadita la natura di reato autonomo

stupefacente) e la personalità dell’imputato (gravato da numerosi precedenti
penali), ai fini dell’individuazione di una pena base che, pur discostandosi
sensibilmente dal minimo edittale, è prossima alla media edittale.
Risulta, pertanto, destituita di fondamento l’asserita violazione dell’art. 627
comma 3 cod.proc., avendo il Giudice di rinvio proceduto alla rideterminazione
della pena, in linea con i principi di diritto affermati da questa Corte in subiecta
materia ed in base ai criteri di commisurazione previsti dall’art. 133 cod.
pen.,offrendo sul punto motivazione adeguata e priva di vizi logici.

cod.proc.pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 10/01/2017

5. Consegue, quindi, il rigetto del ricorso e, in base al disposto dell’art. 616

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