Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18917 del 10/01/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 18917 Anno 2017
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: DI STASI ANTONELLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IMPERATRICE SALVATORE, nato a Cercola il 23/05/1983

avverso la sentenza del 10/10/2013 della Corte di appello di Napoli

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.
Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio.

Data Udienza: 10/01/2017

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 16.10.2013, la Corte di Appello di Napoli confermava la
sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli che aveva
dichiarato Imperatrice Salvatore responsabile del reato di cui all’art. 73 d.P.R. n.
309/1990, riconosciuta l’ipotesi attenuata di cui al comma 5, e lo aveva
condannato alla pena di anni due mesi otto di reclusione ed euro 12.000,00 di

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Imperatrice
Salvatore, per il tramite del difensore di fiducia, chiedendone l’annullamento e
articolando un unico motivo con il quale deduce violazione di legge e vizio di
motivazione per illegalità della pena applicata alla luce della natura di titolo
autonomo di reato assegnato alla previsione di cui all’art. 73, comma 5, dpr n.
309/1990 dal dl 23.12.2013 n. 146.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.
2. Va considerato che a seguito dell’intervento normativo di cui al decreto
otsetu””
legge 23 dicembre 2013 n. 146, conv.A legge 21 febbraio 2014, n. 10, la
disposizione ex art. 73, comma 5, d.p.r n. 309 del 1990 è stata gstr-uterrerta
prevedendosi una fattispecie costituente titolo autonomo di reato, e non più
circostanza attenuante del reato base di cui all’art. 73, comma 1, legge stup.,
punita con una pena edittale da uno a cinque anni di reclusione e da euro 3.000,00
ad euro 26.000,00 di multa. L’ulteriore intervento normativo introdotto con la
legge 16 maggio 2014, n. 79 di conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36 ha, da un lato, confermato la struttura della
fattispecie concepita come titolo autonomo di reato e, dall’altro, ha ulteriormente
modificato il profilo sanzionatorio fissando la pena della reclusione da sei mesi a
quattro anni e della multa da euro 1.032,00 a euro 10.329,00.
3. Alla stregua, pertanto, dello ius superveniens

(la sentenza impugnata è

stata emessa in data 10.10.2013, prima delle summenzionate modifiche legislative
che hanno interessato la fattispecie di cui all’art. 73 comma 5 T.U. stup. ), la
sentenza deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Napoli
relativamente alla determinazione della pena.
La pena base, infatti, dovrà essere rideterminata dal giudice del merito, il
quale, nel determinare la pena, normalmente valuta, con riferimento alla congruità
2

tc-4.01,0“44;

multa.

in concreto della sanzione irrogata, sia il limite minimo che quello massimo,
avendo come riferimento, per la commisurazione, la pena in astratto stabilita, con
la conseguenza che, mutato il parametro di riferimento, il giudice del merito deve
inderogabilmente esercitare il potere discrezionale conferitogli dagli artt. 132 e
133 cod. pen.
Va precisato, sul punto, come la discrezionalità giudiziale in materia di
commisurazione della pena sia una discrezionalità 96guidata, ossia vincolata, non
già assolutamente libera e affrancata da specifici parametri, perché, ai sensi

discrezionalmente nei limiti fissati dalla legge, è anche vero che “esso deve
indicare i motivi che giustificano l’uso di tale potere discrezionale”, secondo i
parametri legislativamente disegnati dall’art. 133 cod. pen. (Sez. 3, 2 luglio 2014
n. 43296).
Tale compito deve essere assolto anche quando il trattamento del caso
specifico rientri nella forbice edittale di cui alla disposizione sopravvenuta, tenuto
conto che l’irrogazione di una pena prossima o superiore alla media edittale
richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi
elencati dall’art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione
rieducativa, retributiva e preventiva della pena (Sez.U, n.46653 del 26/06/2015,
Rv.265110; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153).
4. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente alla
determinazione del trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra Sezione della
Corte di appello di Napoli.
5.Va, infine, precisato che, ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen., sul punto
della responsabilità deve ritenersi formato il giudicato.

P.Q.M.

Annulla con rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione
della pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di
Appello di Napoli.
Così deciso il 10/01/2017

Il Consigliere estensore

Il Presidente
o Cavallo

dell’art. 132 comma 1 cod. pen., se è vero che il giudice applica la pena

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA