Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18916 del 16/04/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 18916 Anno 2013
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

SENTENZA
Sul ricorso proposto dalla persona offesa Provenza Luigi, nato a Salerno il
6.4.1955, nei confronti di:
Migliozzi Pasquale, nato a Salerno il 16.12.1952.
4gio
avverso il provvedimento in data 19 -.1-52′.2012 del G.I.P. del Tribunale di
Salerno.
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Piercamillo Davigo.
Letta la requisitoria del sostituto procuratore generale, il quale ha concluso
chiedendo che il ricorso sia rigettato.
Letta la memoria del difensore dell’indagato con la quale ha chiesto che il
ricorso sia dichiarato inammissibile,

Data Udienza: 16/04/2013

ritenuto in fatto

Con provvedimento in data 18.10.2012 il G.I.P. del Tribunale di
Salerno, all’esito di udienza conseguente alla presentazione di opposizione
alla richiesta di archiviazione, archiviò il procedimento penale a carico di
Migliozzi Pasquale.
Ricorre per cessazione il difensore della persona offesa deducendo

violazione di legge, vizio di motivazione ed abnormità del provvedimento
impugnato in quanto erroneamente sarebbe stata esclusa la falsità
dell’assegno in quanto alterato nell’indicazione del beneficiario ed in
contrasto con la giurisprudenza di legittimità sarebbe stato ritenuto
necessario un danno effettivo per la integrazione del reato di cui all’art. 485
cod. pen.

Considerato in diritto

Il ricorso è proposto al di fuori dei casi consentiti.
Si deve escludere che il provvedimento impugnato sia abnorme, posto
che nelle stesse deduzioni del ricorrente è indicato solo come errato.
Secondo le indicazioni delle Sezioni Unite di questa Corte l’ordinanza
di archiviazione è impugnabile soltanto nei rigorosi limiti fissati dal comma 6
dell’articolo 409 cod. proc. pen.; e tali limiti sussistono, quale che sia il
procedimento a conclusione del quale essa sia stata pronunciata. La citata
norma, nel fare espresso e tassativo richiamo ai casi di nullità previsti
dall’articolo 127, comma 5, cod. proc. pen., legittima il ricorso per
cessazione soltanto nel caso in cui le parti non siano state poste in grado di
esercitare le facoltà ad esse attribuite dalla legge, e cioè l’intervento in
camera di consiglio per i procedimenti da svolgersi dinanzi al Tribunale.
(Cass. Sez. Un., sent. n. 24 del 9.6.1995, dep. 3.7.1995, rv 201381).
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve
essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché —
ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
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inammissibilità — al pagamento a favore della cassa delle ammende della
somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi
dedotti.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

Così deliberato in data 16.4.2013.

spese processuali e della somma di mille euro alla cassa delle ammende.

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