Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18915 del 25/02/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 18915 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: ACETO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Zaroiali Ahmed, nato in Marocco il 22/03/1966

avverso l’ordinanza dell’11/10/2013 del Tribunale di Cagliari.

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Giuseppe Volpe, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza dell’11/10/2013 il Tribunale di Cagliari, sul rilievo che al
reato per il quale si procede (art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) non si
applica la sospensione feriale dei termini, ha dichiarato inammissibile, perché
tardivo, l’appello proposto il 23/09/2013 da Zaroiali Ahmed avverso l’ordinanza
del 27/07/2013 (notificata il 6/08/2013) con la quale il Giudice per le indagini
preliminari di quello stesso capoluogo aveva rigettato la richiesta di revoca della
misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Data Udienza: 25/02/2014

2.

Ricorre per Cassazione il difensore dell’imputato denunziando,

nell’interesse del suo assistito, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2,
comma 2, legge 7 ottobre 1969, n. 742, in relazione all’art. 606, lett. b), ed e),
cod. proc. pen.
Rileva il difensore che il disposto di cui all’art. 2, comma 2, I. 742/69 cit., si
applica solo alla fase delle indagini preliminari, non anche a quella del giudizio,
nel corso della quale opera, invece, la sospensione feriale ordinaria. Nel caso di

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è infondato.
A norma dell’art. 2, commi 1 e 2, legge 7 ottobre 1969, n. 742, «In
materia penale la sospensione dei termini procedurali, compresi quelli stabiliti
per la fase delle indagini preliminari, non opera nei procedimenti relativi ad
imputati in stato di custodia cautelare, qualora essi o i loro difensori rinunzino
alla sospensione dei termini. 2. La sospensione dei termini delle indagini
preliminari di cui al primo comma non opera nei procedimenti per reati di
criminalità organizzata>>.
Questa Corte di Cassazione ha chiarito che: 1) per procedimento di
criminalità organizzata deve intendersi quello che ha ad oggetto una qualsiasi
fattispecie caratterizzata da una stabile organizzazione programmaticamente
orientata alla commissione di più reati, non solo reati di criminalità mafiosa e
assimilata (Sez. U, n. 37501 del 15/07/2010, Donadio; Sez. U, n. 17706 del
22/03/2005, Petrarca); 2) in tale nozione sicuramente rientra il delitto di cui
all’art. 74 T.U. stup. (Sez. 1, n. 622 del 31/01/1994) in quanto contemplato sia
dall’art.

4 bis,

comma 1, legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento

penitenziario), sia dall’art. 407, comma 1, lett.

a), cod. proc. pen. (per

quest’ultima precisazione cfr. Sez. 1, n. 12136 del 03/02/2005, Rochira); 3) in
questi casi la sospensione dei termini non opera nemmeno nella fase incidentale
de libertate (Sez. U, n. 5 del 20/04/1994, Iorizzo); 4) la sospensione dei termini
feriali torna ad essere regola valida anche per i reati di criminalità organizzata
successivamente alla chiusura delle indagini preliminari (Sez. 1, n. 620 del
31/01/1994, Monti).
Tanto premesso, osserva la Corte che il Tribunale ha fatto buon governo
della legge e dei principi sopra riportati.
Il ricorrente, infatti, non contesta la correttezza formale del provvedimento
ma punta a scardinarlo facendo leva su un fatto, la pendenza del processo (e
dunque l’avvenuto esercizio dell’azione penale), niente affatto scontato, non

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specie il procedimento si trovava nella fase del giudizio (abbreviato).

provato e non desumibile né dagli atti impugnati, né dal ricorso (affatto generico
sul punto).
Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Così deciso il 25/02/2014

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