Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18915 del 08/11/2017


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 18915 Anno 2018
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: ACETO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Bertoli Lucio, nato a Napoli il 13/10/1944,

avverso l’ordinanza del 22/12/2015 della Corte di appello di Napoli;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale Roberto Aniello, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 sig. Lucio Bertoli ricorre per l’annullamento dell’ordinanza del
22/12/2015 della Corte di appello di Napoli che ha dichiarato inammissibile, per
mancanza di specificità dei motivi, l’impugnazione proposta avverso la sentenza
di condanna del 30/10/2014 del Tribunale di quello stesso capoluogo.
1.1.Con unico motivo eccepisce «violazione art. 606 lett. B) e lettera E)
c.p.p. in relazione agli artt. 349, c.p., artt. 17, 19, c.p.p., 599, c.p.p., 603, co II
c.p.p. e 581 lett. C) c.p.p.». Deduce, a sostegno, che l’ordinanza impugnata ha

Data Udienza: 08/11/2017

«in sostanza impedito l’attività dimostrativa specifica circa l’effettiva pendenza
di ulteriori procedimenti penali a carico del predetto imputato, al fine di
consentire la riunione tra gli stessi per connessione oggettiva e soggettiva»;
aggiunge che era stata

«invocata la richiesta riunione con ulteriori

procedimenti a carico del Bertoli “aventi ad oggetto fatti certamente legati a
quelli in esame da unità di disegno criminoso”»

e che

«l’adozione

dell’ordinanza di inammissibilità ha impedito la dimostrazione di quanto richiesto
sub C – attraverso la invocata “rinnovazione parziale del dibattimento” dedotta
Non era stato possibile indicare

l’esistenza di ulteriori procedimenti pendenti nella stessa fase di giudizio a causa
della inesistenza di un registro di ricerca presso la sede della Corte di appello di
Napoli dal quale ricavare un numero ed una sezione di riferimento. La riunione
avrebbe consentito di dimostrare che il ricorrente era già stato condannato per il
fatto commesso il 23/06/2010.

2.11 ricorso è inammissibile perché generico e manifestamente infondato.

3.Fermo restando che, in violazione del principio di autosufficienza del
ricorso, il ricorrente non allega né l’atto di appello, né la sentenza impugnata, la
Corte territoriale ha dichiarato inammissibile il gravame dando atto che il
difensore dell’imputato aveva chiesto la riunione del procedimento ad altro
definito in primo grado il 02/10/2012, con sentenza impugnata il 13/11/2012; e
tuttavia non aveva allegato la pronuncia, non ne aveva indicato l’oggetto né
l’epoca della condotta, l’effettiva pendenza del procedimento presso la medesima
«per dimostrare le circostanze di cui

Corte. Tale richiesta era stata effettuata

sub a ed ogni altra circostanza utile ai fini dell’accoglimento dell’appello»,
tuttavia, chiosano i Giudici distrettuali, è assolutamente generica l’indicazione del
motivo per il quale la riunione era stata sollecitata.
3.1.Gli attuali argomenti si concentrano esclusivamente sulle conseguenze
della dichiarazione di inammissibilità dell’appello e, come visto, sulle ragioni per
le quali non era stato possibile allegare elementi utili ai fini della invocata
riunione, ma rifuggono dal confrontarsi con la effettiva

‘ratio decidendi’ della

decisione impugnata: la mancata indicazione, cioè, del motivo della richiesta.
3.2.Come più volte affermato da questa Corte, è inammissibile il ricorso per
cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che
ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del
gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le
argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 4,
n. 256 del 18/09/1997, Ahmetovic, Rv. 210157; Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000,

2

nel motivo sub 8) dell’atto di appello (…)».

Barone, Rv. 216473; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634;
Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano).
3.3.In ogni caso, l’appello proposto per chiedere esclusivamente la riunione
con altri processi pendenti nel medesimo stato e grado, senza indicarne le
specifiche ragioni è generico, trattandosi di richiesta processuale servente
rispetto ai motivi veri e propri che, se mancanti e/o non indicati in modo
specifico, non può comportare l’accesso al grado.

proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente
(C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento
nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che
si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C
2.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma, il 08/11/2017.

4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod.

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