Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18914 del 10/04/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 18914 Anno 2013
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CASUCCI GIULIANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TEMPESTILLI MAURIZIO N. IL 09/03/1966
SCAGLIONE STEFANIA N. IL 18/02/1972
avverso la sentenza n. 22830/2011 TRIBUNALE di ROMA, del
18/06/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIANO CASUqCI;
lette/ccatite le conclusioni del PG Dott. v -v4.q..,u4t G-t&.c
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Uditi difensor Avv.;

41314

Data Udienza: 10/04/2013

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 8 giugno 2012, il Tribunale di Roma, 6^ sezione penale, sull’
accordo delle parti a norma dell’ art. 444 cod. proc. peri, applicava a Rachini
Giampaolo la pena, sospesa alle condizioni di legge e alli ulteriore condizione di
pagamento in favore della parte civile INPS la somma di duecentomila/00 euro, di
due anni di reclusione; a Tempestilli Maurizio la pena di tre anni tre mesi di
reclusione e a Scaglione Stafania la pena di due anni venti giorni di reclusione, in
Tempestilli) ad associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe ai
danni dell’ INPS e dell’ Erario nonché di truffa aggravata continuata ai danni dei
medesimi enti; disponeva la confisca dei beni immobili e delle somme di danaro
oggetto di sequestro e specificamente indicati nei confronti di Tempestilli e
Scaglione; rigettava la richiesta di sequestro conservativo sui restanti beni in
sequestro, beni dei quali disponeva l’ immediata restituzione agli aventi diritto.
Contro tale decisione hanno proposto tempestivi ricorsi (separati, ma di identico
contenuto) gli imputati Tempestilli Maurizio e Scaglione Stefania, a mezzo del
difensore, che ne hanno chiesto l’ annullamento ai sensi dell’ art. 606 c. 1 lett, b),
c) ed e) cod. proc. pen. per
– mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in riferimento alla
rappresentata insussistenza dei presupposti di cui all’ art. 129 cod. proc. pen.;
– mancata osservanza di norme processuali previste dal combinato disposto di cui
agli artt. 125 c. 3 e 321 cod. proc. pen. in tema di insussistente motivazione e/o
motivazione apparente e in ogni caso per violazione di legge;
– errata qualificazione giuidica relativamente alla contestata truffa ai danni dello
Stato, rispetto al principio di prevalenza della legge speciale di cui alla legge
74/2000.
Con motivi aggiunti depositati il 26 marzo 2013 nell’ interesse di Tempestilli
Maurizio si è chiesto di annullare la sentenza impugnata relativamente al capo di
condanna alla rifusione delle spese processuali nei confronti della parte civile, per
assenza di motivazione in ordine ai criteri adottati nella liquidazione delle singole
voci.
Con motivi aggiunti depositati il 26 marzo 2013 nell’ interesse di Scaglione Stefania
si è chiesto di annullare la sentenza impugnata relativamente al capo con il quale si
è disposta la confisca, per indebita modifica dell’ accordo in ordine a quanto
dovesse essere alla medesima confiscato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Premesso che l’ istanza di rinvio è stata già rigettata con provvedimento del
Presidente titolare, si osserva:

ordine ai reati loro ascritti di partecipazione (con ruolo di promotore e capo di

1. i primi due motivi di ricorso sono inammissibili per genericità, perché, a fronte
della motivazione della sentenza impugnata che ha dato ampiamente conto dei
risultati delle indagini, dalle quali era risultato il ruolo assunto dagli odierni
ricorrenti nella complessa gestione di numerose società e dei conti ad esse
riconducibili e che all’ esito di tale analisi ha espressamente e con sequenzialmente
escluso la ricorrenza dei presupposti per proscioglierli a norma dell’ art. 129 cod.
proc. pen. , si limitano a denunciare omessa o manifesta illogicità della motivazione
proposte quindi in violazione dell’ art. 581 lett. c) c.p.p., che impone che ogni
richiesta sia giustificata dall’ indicazione specifica delle ragioni di diritto (e degli
elementi in fatto) a sostegno della richiesta stessa, violazione sanzionata con l’
inammissibilità dall’ art. 591 c. 1 lett. c) c.p.p.;
2. ad analoghe conclusioni deve pervenirsi in ordine al secondo motivo di ricorso,
perché a fronte della dettagliata contestazione di cui al capo b) dell’ imputazione,
con la quale si è descritta la condotta posta in essere (che non si è limitata alla
creazione di false fatture al fine di evasione fiscale, ma si è sviluppata nella
creazione di una serie di falsi documenti di assunzioni di personale, di creazione di
buste paga utilizzati per omettere versamenti di contributi previdenziali e ritenute
Irpef), si limita a citare condivisibili e condivisi principi di diritto senza di nuovo
indicare in maniera specifica quale ne possa essere la concreta applicazione nella
presente vicenda processuali. Comunque tale motivo di ricorso è stato
successivamente oggetto di espressa rinuncia.
3. Con i “motivi aggiunti” si formulano richieste nuove, relative a capi e punti che
non erano stati oggetto di ricorso, sicché ne va dichiarata l’ inammissibilità, perché
tardivamente proposte.
4. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti devono essere in
conseguenza condannati al pagamento delle spese processuali e di somma in
favore della Cassa delle ammende, che in ragione dei profili di colpa rinvenibili nei
rilevati motivi di inammissibilità, si stima equo liquidare in C 1500,00 a carico di
ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili il ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno al versamento della somma di C 1500,00 alla Cassa delle
ammende.

senza indicare in maniera specifica le ragioni a fondamento di tali doglianze,

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