Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18914 del 08/11/2017


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 18914 Anno 2018
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: ACETO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Manno Luigi, nato a Quagliano il 09/03/1954,

avverso l’ordinanza del 13/02/2017 della Corte di appello di Roma;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale Massimo Galli, che ha concluso chiedendo il rigetto del
ricorso.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 sig. Luigi Manno ricorre per l’annullamento dell’ordinanza del
13/02/2017 della Corte di appello di Roma che ha dichiarato inammissibile la
domanda di revisione della sentenza del 15/11/2007 della Corte di appello di
Napoli che, in riforma della pronuncia del 09/12/2005 del Tribunale partenopeo,
lo aveva condannato alla pena di otto mesi di reclusione e 400,00 euro di multa
per i reati di cui agli artt. 44, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001 e 349, cod. pen.,

Data Udienza: 08/11/2017

accertati in Giugliano il 15/01/2004, e ha rigettato l’istanza di sospensione della
esecuzione della medesima sentenza.
1.1.Con unico motivo deduce che dalla documentazione prodotta (una
relazione tecnica redatta il 23/09/2015 da un professionista appositamente
incaricato) risulta che l’opera edilizia era già esistente alla data del 29/11/2003,
in epoca, cioè, antecedente all’intervento dei pubblici ufficiali che accertarono i
fatti. Lamenta che la Corte di appello, oltre a non considerare che la domanda
riguardava solo ed esclusivamente il reato di cui all’art. 44, d.P.R. n. 380 del

di disarticolare quanto affermato in dibattimento dagli agenti operanti.
Eccepisce, di conseguenza, il vizio di motivazione illogica, contraddittoria e, in
ogni caso, inesistente.

2.11 ricorso è inammissibile.

3.11 ricorso è inammissibile perché autonomamente proposto dal difensore
del condannato privo di procura di speciale. L’art. 571, comma 3, cod. proc. pen.,
infatti, attribuisce esclusivamente al difensore dell’imputato la autonoma facoltà
di proporre impugnazione, non anche al difensore del

condannato, il quale

necessita di procura speciale ai fini della proposizione del ricorso per cassazione
avverso le ordinanze e le sentenze che dichiarano inammissibile ovvero rigettano
la domanda di revisione (in senso conforme, Sez. 5, n. 32814 del 11/07/2006,
Marchesini, Rv. 235197).
3.1.Si aggiunga, in ogni caso, che la Corte di appello, facendo buon governo
dei principi affermati da questa Suprema Corte, dà atto, con motivazione niente
affatto illogica, contraddittoria e men che meno inesistente, che il manufatto si
era presentato agli operanti non ancora ultimato poiché mancava della copertura
e del cd. “rustico”, non ancora eseguito, con conseguente impossibilità di
condonarla (cfr., sul punto, Sez. 3, n. 28233 del 14/06/2011, Aprea, Rv. 250658,
che ha ribadito che la realizzazione al rustico del manufatto, rilevante ai fini
dell’assoggettabilità temporale dello stesso al condono, comporta il necessario
completamento della copertura e il tamponamento dei muri perimetrali; nello
stesso senso, in precedenza, Sez. 3, n. 8064 del 02/12/2008, dep. 2009,
Dominelli, Rv. 242740; Sez. 3, n. 28515 del 29/05/2007, Branca, Rv. 237139). Il
ragionamento della Corte prende le mosse dalla (ed è coerente con la) deduzione
difensiva della condonabilità dell’opera e dalla effettiva presentazione della
relativa domanda.
3.2.Non è chiaro, dunque, in che modo la prova “nuova” avrebbe potuto
sovvertire la base fattuale del giudizio di condanna del Manno, né dove si annidi
il vizio di motivazione eccepito, visto che il difensore non contesta quanto

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2001, non ha affatto valutato la portata innovativa della prova proposta, in grado

sostengono i Giudici distrettuali, né spiega in cosa esso consista, a meno che non
si voglia dare per presupposta la tesi difensiva che la sola presentazione di una
prova “nuova” precluderebbe un giudizio di delibazione in ordine alla manifesta
infondatezza della domanda di revisione. Sennonché, in disparte l’impossibilità
per la Suprema Corte di cercare tra le pieghe di un qualsiasi ricorso le specifiche
ragioni di doglianza proposte da chi impugna un provvedimento, una simile
obiezione difensiva si scontrerebbe in ogni caso con il chiaro tenore letterale
dell’art. 634, comma 1, cod. proc. pen., e con l’interpretazione costantemente

manifesta infondatezza sussiste se le ragioni poste a suo fondamento risultino,
dalla domanda in sé e per sé considerata, evidentemente inidonee a consentire
una verifica circa l’esito del giudizio, essendo invece riservata alla fase del merito
ogni valutazione sull’effettiva capacità delle allegazioni a travolgere, anche nella
prospettiva del ragionevole dubbio, il giudicato (Sez. 2, n. 11453 del
10/03/2015, Riselli, Rv. 263162; Sez. 5, n. 15403 del 07/03/2014, Molinari, Rv.
260563; Sez. 6, n. 20022 del 30/01/2014, Di Piazza, Rv. 259779). Appare
dunque chiara la corretta gestione processuale della domanda di revisione che,
alla luce delle considerazioni che precedono, è stata giustamente dichiarata
inammissibile.

4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod.
proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente
(C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento
nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che
si fissa equitativannente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C
2.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma, il 08/11/2017.

datane da questa Corte, secondo cui l’inammissibilità della richiesta per

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