Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18913 del 08/11/2017


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 18913 Anno 2018
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: ACETO ALDO

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:
1. Pramaggiore Riccardo, nato a Nizza (Francia)111/07/1985,
2. Viola Stefano, nato a Novara il 07/02/1976,
quali persone offese nel procedimento a carico di:
1. Calabrò Francesco, nato a Novara il 10/03/1974,
2. Mirabelli Francesco, nato a Lamezia Terme il 25/02/1961,

avverso il decreto del 08/10/2015 del Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Novara;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale Paola Filippi, che ha concluso chiedendo l’annullamento
senza rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti alla
Procura della Repubblica di Novara per l’ulteriore corso.

Data Udienza: 08/11/2017

RITENUTO IN FATTO

1.1 sigg.ri Riccardo Pramaggiore e Stefano Viola, ricorrono per
l’annullamento del decreto del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Novara che ha ordinato l’archiviazione del procedimento penale iscritto nei
confronti di Francesco Calabrò e Francesco Mirabelli per i reati di cui agli artt.
110, cod. pen., 71, d.P.R. n. 380 del 2001 e 169, lett. a), d.lgs. n. 42 del 2004.
1.1.Con unico motivo eccepiscono la nullità del provvedimento impugnato

chiesto di essere informati, ai sensi dell’art. 408, comma 2, cod. proc. pen., in
quanto proprietari dei beni oggetto di intervento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1 ricorsi sono inammissibili

3.L’articolo 408, comma 2, cod. proc. pen., dispone che l’avviso della
richiesta di archiviazione sia notificato, a cura del pubblico ministero, alla
persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente alla sua
presentazione, dichiari di volerne essere informata.
3.1.Nel caso di specie, non risulta essere stato notificato alcun avviso ai
ricorrenti, sebbene ne avessero fatto richiesta in sede di denuncia-querela.
3.2.Tuttavia, la norma processuale impone l’avviso a favore della persona
offesa che non si identifica con quella danneggiata dal reato, in quanto la prima
costituisce un elemento che appartiene alla struttura del reato, mentre il
danneggiato è portatore di interessi connessi alle conseguenze privatistiche
dell’illecito penale (Sez. 5, n. 4116 del 28/01/1983, Bortolotti, Rv. 158854). In
altre parole, la persona offesa dal reato deve essere individuata nel soggetto
titolare dell’interesse direttamente protetto dalla norma penale la cui lesione o
esposizione a pericolo costituisce l’essenza dell’illecito (Sez. 6, n. 21090 del
24/02/2004, Soddu, Rv. 228810).
3.3.Ne consegue che il soggetto che assume di avere subito un pregiudizio
dalla edificazione abusiva non è persona offesa dal reato, ma solo danneggiata,
in quanto parte offesa è esclusivamente la pubblica amministrazione, che è
titolare degli interessi attinenti alla tutela territorio protetti dalla norma
incriminatrice (Sez. 3, n. 6229 del 14/01/2009, P.O. in proc. Celentano ed altri,
Rv. 242532; Sez. 3, n. 36352 del 23/04/2015, n.nn.; Sez. 3, n. 19996 del
14/12/2016, dep. 2017, Menna ed altri, n.m.). Nei procedimenti per reati
urbanistici e paesaggistici, infatti, persone offese sono solo gli enti nella cui sfera
ricade il territorio pregiudicato dall’intervento abusivo; per cui il privato, che

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perché viziato dalla omessa notifica della richiesta di archiviazione di cui avevano

assuma di essere danneggiato, non è legittimato a proporre opposizione alla
richiesta di archiviazione (Sez. 3, n. 35312 del 19/05/2016, Aprea, Rv. 267533).
Come, dunque, affermato da questa Corte, nei procedimenti per violazioni
urbanistico-edilizie compete solo all’ente comunale la qualifica di parte offesa
stante il diritto di ogni ente pubblico al riconoscimento, al rispetto e
all’inviolabilità della propria posizione funzionale, così come del diritto alla
realizzazione e alla conservazione di un ordinato sviluppo di un predeterminato
assetto urbanistico, che sono compromessi dagli illeciti urbanistici (Sez. 3, n.

intervento su beni culturali (previsto dall’art. 169, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.
42) ha carattere plurioffensivo, in quanto il bene tutelato è esclusivamente
l’interesse strumentale al preventivo controllo da parte dell’Autorità preposta alla
tutela del vincolo.
3.4.11 danno subito dal proprietario dell’immobile oggetto di intervento
abusivo non ha natura penalistica poiché pregiudica situazioni giuridiche
soggettive che sono del tutto estranee allo scopo della incriminazione delle
condotte ritenute lesive dell’interesse della pubblica amministrazione e per la cui
consumazione non è richiesta né è necessaria alcuna ulteriore indagine. Tant’è
che lo stesso privato titolare del bene può rendersi autore (come avviene nella
stragrande maggioranza dei casi) delle medesime condotte oggi ascritte a terze
persone, senza che l’assenza del danno privatistico condizioni la sussistenza del
reato e privi le relative condotte del danno (o del pericolo di danno) che la loro
incriminazione intende prevenire.
3.5.11 dovere di realizzare le opere di conglomerato cementizio armato,
normale e precompresso, ed a struttura metallica, secondo le modalità e i criteri
stabiliti dall’art. 64, d.P.R. n. 380 del 2001 è posto a tutela della pubblica
incolumità, non del diritto di proprietà. E’ escluso, dunque, che il privato
proprietario dell’immobile oggetto degli interventi abusivi previsti dagli artt. 71 e
72, d.P.R. n. 380 del 2001, possa essere considerato persona offesa del reato.
Allo stesso modo, la necessità di ottenere l’autorizzazione alla realizzazione di
opere e lavori sui beni culturali di cui all’art. 10, d.lgs. n. 42 del 2004, ed il
divieto di procedervi in assenza, è posto a tutela del patrimonio culturale, la cui
tutela e valorizzazione «concorrono a preservare la memoria della comunità
nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura» (art. 1,
comma 2, d.lgs. n. 42 del 2004). E’ estranea alla “ratio puniendi” la tutela del
diritto di proprietà dell’immobile, oggetto di specifica tutela mediante
l’incriminazione delle condotte previste dall’art. 635, cod. pen., che, molto
significativamente, contempla, come circostanza aggravante, l’ipotesi del
danneggiamento della cosa di interesse storico o artistico.

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26121 del 12/04/2005, Rosato, Rv. 231952). Nemmeno il reato d’abusivo

3.6.È perciò inammissibile il ricorso per cassazione avverso il decreto di
archiviazione emesso “de plano” dal giudice per le indagini preliminari, senza che
al denunciante, che aveva chiesto di esserne informato, sia stato notificato
l’avviso della richiesta di archiviazione proposta dal pubblico ministero per
l’infondatezza di una notizia di reato relativa a contravvenzioni urbanisticoedilizie e in materia di tutela dei beni culturali, perché persona offesa in questi
casi è esclusivamente la pubblica amministrazione, titolare dell’interesse
protetto.

proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa dei ricorrenti
(C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento
nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che
si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C
2.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibilki ricorsa e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 2.000,00 ciascuno in favore della Cassa
delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 08/11/2017.

3.7.Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod.

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