Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18912 del 10/01/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 18912 Anno 2017
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: DI STASI ANTONELLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
QUESTORINO OTTAVIO ROBERTO, nato a Catania il 13/01/1988

avverso la sentenza del 13/01/2015 della Corte di appello di Catania

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.
Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio con
determinazione della pena in anni due e mesi otto di reclusione ed euro
3.000,00 di multa.

Data Udienza: 10/01/2017

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 13.1.2015, la Corte di appello, in sede di giudizio di rinvio
a seguito della sentenza di annullamento del 9.4.2014 della Corte di Cassazione,
rideterminava la pena nei confronti di Questorino Ottavio Roberto, dichiarato
responsabile del reato di cui all’art. 73 commi 1 e 1 bis del d.P.R. n. 309/1990per detenzione e cessione a terzi di sostanza stupefacente del tipo marijuana- in

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Questorino
Ottavio Roberto, per il tramite del difensore di fiducia, chiedendone l’annullamento
ed articolando un unico motivo con il quale deduce l’errore di calcolo incorsogella
determinazione della pena: in motivazione la pena veniva stabilita in anni quattro
di reclusione ed euro 4.500,00 di multa, da ridurre di un terzo per il rito abbreviato
mentre in dispositivo veniva indicata in anni tre di reclusione ed euro 3.000,00 di
multa, in luogo di quella che sarebbe stata corretta e, cioè, anni due e mesi otto
di reclusione ed euro 3.000,00 di multa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.
2. Secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, che il Collegio
ritiene di dover condividere, il contrasto tra dispositivo e motivazione non
contestuale non determina nullità della sentenza, ma si risolve con la logica
prevalenza dell’elemento decisionale su quello giustificativo, in quanto immediata
espressione della volontà di decisione del giudice e potendosi eliminare
eventualmente la divergenza mediante ricorso alla semplice correzione dell’errore
materiale della motivazione in base al combinato disposto degli artt. 547 e 130
cod. proc. pen (ex multis, Sez.6, n.19851 del 13/04/2016, Rv.267177;Sez. 5, n.
22736 del 23/03/2011, Corrado e altri, Rv. 250400).
3.

Nella specie, prevale la determinazione della pena, manifestata nel

dispositivo letto in udienza e riportata in calce alla sentenza, essendosi verificato
un errore materiale nel corpo della motivazione relativamente al calcolo della pena
(la pena indicata in motivazione deve intendersi in anni quattro e mesi sei di
reclusione ed euro 4.5000 di multa, che ridotta di un terzo per il rito abbreviato,
è pari alla pena di anni tre di reclusione ed euro 3.000,00 di multa contenuta nel
dispositivo letto in udienza).

anni tre di reclusione ed euro 3000,00 di multa..

4. Consegue, pertanto, il rigetto del ricorso e, in base al disposto dell’art. 616
cod.proc.pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Così deciso il 10/01/2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA