Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18911 del 10/04/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 18911 Anno 2013
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: RAGO GEPPINO

SENTENZA
su ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Napoli avverso
l’ordinanza pronunciata dal tribunale di Napoli in data 29/10/2012 nei
confronti di D’ANIELLO SABATO nato il 05/10/1957;
Visti gli atti, l’ordinanza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona della dott.ssa Maria Giuseppina
Fodaroni che ha concluso per l’annullamento con rinvio;
udito il difensore avv.to Marco Guaglianone che ha concluso per
l’inammissibilità/rigetto

FATTO e DIRITTO

1. Con ordinanza del 29/10/2012, il Tribunale di Napoli annullava
l’ordinanza pronunciata in data 09/10/2012, nella parte in cui il giudice
per le indagini preliminari della medesima città aveva disposto la misura
della custodia cautelare in carcere nei confronti di D’ANIELLO Sabato per
il delitto di cui all’art. 74 dpr 309/1990.

Data Udienza: 10/04/2013

2. Avverso la suddetta ordinanza, il P.M. presso il Tribunale di
Napoli ha proposto ricorso per cassazione deducendo la
DELL’ART.

606/

VIOLAZIONE

LETT. E) COD. PROC. PEN.

Sostiene il ricorrente che il Tribunale si sarebbe limitato a
unicamente con riferimento alla condotta di coltivazione, omettendo di
considerare che agli indagati è contestato di essersi associati tra loro
allo scopo di commettere più delitti di coltivazione e vendita di sostanza
stupefacente del tipo marijuana.
A sostegno del ricorso, il ricorrente cita una serie di intercettazioni
che il tribunale non avrebbe considerato e che sarebbero indicative del
contestato reato di cui all’art. 74 dpr cit.
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
Il Tribunale ha confermato la sussistenza dei gravi indizi di
colpevolezza per il reato di cui all’art. 73 dpr cit.: cfr pag 2-4
dell’ordinanza.
Il tribunale, invece, ha ritenuto che i gravi indizi non sussistessero
per il reato associativo ed è giunto alla suddetta decisione dopo avere
analizzato il compendio probatorio in atti costituito dalle intercettazioni
che sono state ritenute ora irrilevanti, ora neutre.
Il ricorrente sostiene che il tribunale avrebbe omesso di valutare
altre intercettazioni che si premura di indicare.
Tuttavia, il ricorso non spiega per quali ragioni quelle
intercettazioni – che si riferiscono alla vendita della marijuana costituirebbero un indice del reato associativo.
In altri termini, lo stesso ricorrente non indica i soggetti che erano
coinvolti nella pretesa associazione, quale fosse il ruolo di ciascuno, i
mezzi che avevano a disposizione ossia quali indizi vi fossero sugli
elementi costituitivi del reato associativo.
Correttamente, quindi, il tribunale ha rilevato e stigmatizzato la
suddetta circostanza osservando che «diversamente si perverrebbe alla
conclusione che non vi è alcuna differenza sul piano oggettivo tra la

2

verificare l’esistenza di un programma criminoso indeterminato

fattispecie delittuosa in questione e il concorso di persone nel reato
continuato di coltivazione illecita di marijuana».
Si tratta di una corretta conclusione giuridica tratta sulla base di
una puntuale analisi del compendio probatorio, sicché la censura del

dall’altra, diretta ad ottenere una nuova rivalutazione del merito della
vicenda processuale: il che deve ritenersi inammissibile proprio perché
nel ragionamento del tribunale non è rinvenibile alcuno dei vizi
motivazionali deducibili in sede di legittimità.
P.Q.M.
DICHIARA
Inammissibile il ricorso del P.M.
Roma 10/04/2013

ricorrente deve ritenersi, da una parte, generica e aspecifica, e,

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