Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18911 del 08/11/2017


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 18911 Anno 2018
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: ACETO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Paolillo Carmela, nata a Salerno, il 22/05/1946,

avverso l’ordinanza del 23/06/2016 del Tribunale di Nocera Inferiore;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale Giulio Romano, che ha concluso chiedendo il rigetto del
ricorso.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.La sig.ra Carmela Paolillo ricorre per l’annullamento dell’ordinanza del
23/06/2016 del Tribunale di Nocera Inferiore che ha rigettato la richiesta di
revoca/sospensione dell’ordine di demolizione emesso dal Procuratore della
Repubblica presso quel Tribunale in esecuzione dell’analogo ordine impartito con
sentenza del 15/04/2010 del Tribunale di Nocera Inferiore che l’ha
irrevocabilmente dichiarata penalmente responsabile dell’abusiva realizzazione di
un manufatto.

Data Udienza: 08/11/2017

1.1.Con il primo motivo eccepisce, ai sensi dell’art. 606, lett. c), cod. proc.
pen., la nullità della notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale
perché eseguita in luogo diverso dal domicilio eletto.
1.2.Con il secondo, deducendo l’estinzione dell’ordine per intervenuta
prescrizione, eccepisce, ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen.,
l’erronea applicazione dell’art. 173, cod. pen., e vizio di motivazione
contraddittoria o manifestamente illogica.

3.11 primo motivo è manifestamente infondato.
3.1.La ricorrente aveva eletto domicilio per le notificazioni in Pagani (SA),
Via 1″ Traversa Macinanti, n. 17, presso tal Barretta Raffaela. Tuttavia l’avviso di
fissazione dell’udienza camerale è stato notificato presso la sua residenza, in
Nocera Inferiore, Via Zeccagnolo, n. 37, a mani del marito convivente. La
ricorrente, che non contesta la convivenza con il marito e non deduce di essere
rimasta all’oscuro dell’avviso di fissazione dell’udienza, eccepisce la nullità
assoluta e insanabile della notificazione.
3.2.L’eccezione, proposta per la prima volta in questa sede, è inammissibile.
3.3.Questa Suprema Corte ha reiteratamente (ed autorevolmente)
affermato il principio che la nullità assoluta e insanabile prevista dall’art. 179
cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia
stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle
prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da
parte dell’imputato, mentre non ricorre nei casi in cui vi sia stata esclusivamente
la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la
applicabilità della sanatoria di cui all’art. 184 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 7697 del
24/11/2016, Amato, Rv. 269028; Sez. U, n. 119 del 27/10/2004 – dep. 2005,
Palumbo, Rv. 229539).
3.4.Ne consegue che la notificazione effettuata presso la residenza, anziché
presso il domicilio eletto, non determina una nullità assoluta, se la notifica sia
stata comunque idonea a determinare l’effettiva conoscenza dell’atto notificato,
bensì una nullità relativa che resta sanata quando risulti provato che non ha
impedito all’interessato di conoscere l’esistenza dell’atto e di esercitare il diritto
di difesa, ed è, comunque, priva di effetti se non dedotta tempestivamente,
essendo soggetta alla sanatoria speciale di cui all’art. 184, comma primo, alle
sanatorie generali di cui all’art. 183, alle regole di deducibilità di cui all’art. 182,
oltre che ai termini di rilevabilità di cui all’art. 180 cod. proc. pen. (Sez. 3, n.
20349 del 16/03/2010, Catania, Rv. 247109; Sez. 6, n. 3895 del 04/12/2008,

2

2.11 ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

Alberti, Rv. 242641; in termini generali, Sez. U, n. 19602 del 27/03/2008,
Micciullo, Rv. 239396).
3.5.Nel caso di specie, l’eccezione di nullità non è stata proposta in sede di
udienza camerale, con conseguente preclusione della possibilità di sollevarla in
questa sede.

4.11 secondo motivo è manifestamente infondato.
4.1.Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l’ordine di

comma 9, d.P.R. n. 380 del 2001 con la sentenza di condanna per il reato di
costruzione abusiva, ha natura amministrativa e non si estingue per il decorso
del tempo ex art. 173 cod. pen., atteso che quest’ultima disposizione si riferisce
esclusivamente alle sole pene principali (così già Sez. 3, n. 39705 del
30/4/2003, Pasquale, Rv. 226573; più recentemente, nello stesso senso, Sez. 3,
n. 43006 del 10/11/2010, La Mela, Rv. 248670; Sez. 3, n. 19742 del
14/04/2011, Mercurio, Rv. 250336; Sez. 3, n. 36387 del 07/07/2015,
Formisano, Rv. 264736; Sez. 3, n. 49331 del 10/11/2015, Delorier, Rv. 265540;
Sez. 3, n. 41475 del 03/05/2016, Porcu, Rv. 267977).
4.2.Tale orientamento è stato ancor più recentemente ribadito sul rilievo
espresso che le caratteristiche dell’ordine di demolizione escludono la sua
riconducibilità anche alla nozione convenzionale di “pena” come elaborata dalla
giurisprudenza della Corte EDU (così, Sez. 3, n. 49331 del 10/11/2015, Delorier,
Rv. 265540).

5.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod.
proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa della
ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del
procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle
ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella
misura di C 2.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma, il 08/11/2017.

demolizione del manufatto abusivo, impartito dal giudice ai sensi dell’art. 31,

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