Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18911 del 07/12/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 18911 Anno 2017
Presidente: AMORESANO SILVIO
Relatore: DI NICOLA VITO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Ciprì Marco, nato a Palermo il 06-05-1977
avverso la sentenza del 23-05-2016 della corte di appello di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Francesco Salzano che ha
concluso per l’annullamento senza rinvio limitatamente alla trasmissione degli
atti all’autorità amministrativa;

Data Udienza: 07/12/2016

RITENUTO IN FATTO
1. Marco Ciprì ricorre per cassazione impugnando la sentenza indicata in
epigrafe con la quale la corte di appello di Palermo ha parzialmente riformato
quella del tribunale assolvendo il ricorrente dalla imputazione ascrittagli perché il
fatto non è previsto dalla legge come reato e disponendo la trasmissione di copia
degli atti all’Inps competente per territorio.
Al ricorrente è stato imputato il reato di cui agli articoli 81 capoverso del

legale rappresentante della ditta omonima, con più azioni esecutive del
medesimo disegno criminoso, ometteva di versare all’Inps le ritenute
previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori
dipendenti nei mesi di dicembre 2005, gennaio 2006 e da aprile 2007 al luglio
2007.

2.

Per l’annullamento dell’impugnata sentenza il ricorrente solleva due

motivi di impugnazione, qui enunciati ai sensi dell’articolo 173 delle disposizioni
di attuazione al codice di procedura penale nei limiti strettamente necessari per
la motivazione.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione della legge
penale ed il difetto di motivazione in relazione agli articoli 157 del codice penale,
529 del codice di procedura penale e 9 del decreto legislativo 15 gennaio 2013,
n. 8 (articolo 606, comma 1, lettere b) ed e) del codice di procedura penale).
Sostiene che, alla data di entrata in vigore della legge di depenalizzazione, i
reati ascrittigli erano estinti per prescrizione, con la conseguenza che gli atti non
andavano trasmessi all’autorità amministrativa per l’applicazione delle relative
sanzioni.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione della legge
penale e processuale nonché il vizio di motivazione (articolo 606, comma 1,
lettere b), c) ed e), del codice di procedura penale), sul rilievo che la corte di
appello, nel ritenere apoditticamente fondata l’impugnazione del procuratore
Generale, ha omesso, relativamente alle statuizioni concernenti l’affermazione
della responsabilità del ricorrente in ordine alla imputazione contestata, di
palesare l’iter logico che ha consentito di ribaltare la decisione del primo giudice
il quale aveva emesso una sentenza di assoluzione.

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codice penale e 2 della legge 11 novembre 1983, n. 638 perché, nella qualità di

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente si dà atto che viene redatta motivazione in forma
semplificata ex Decreto Primo Presidente 8 giugno 2016 n. 84.
Il ricorso è parzialmente fondato sulla base del primo motivo.

2. Invece la doglianza formulata dal ricorrente con il secondo motivo non è
fondata, in quanto la corte d’appello si è fatta carico di motivare in ordine alle

che il primo giudice aveva, in modo errato, affermato che la contestazione da
parte dell’Inps non fosse entrata nella sfera di conoscenza del ricorrente,
stimando incolpevole l’omesso versamento, nonostante la relativa raccomandata
risultasse notificata per compiuta giacenza.
Peraltro, rispetto a tale approdo, il ricorrente non risulta avere preso alcuna
specifica posizione, se non richiamando l’appello del procuratore Generale, senza
confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

3. Quanto al primo motivo, l’articolo 9 del decreto legislativo 15 gennaio
2013, n. 8 stabilisce che “nei casi previsti dall’articolo 8, comma 1, l’autorità
giudiziaria, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
dispone la trasmissione all’autorità amministrativa competente degli atti dei
procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che
il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data”.
La predetta disposizione, dunque, si interpreta nel senso che la trasmissione
degli atti all’autorità amministrativa non deve essere disposta dall’autorità
giudiziaria quando, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n.8 del
2016, il reato risulti prescritto o estinto per altra causa.
Posto che il suddetto decreto legislativo è stato pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 22 gennaio 2016, la data di entrata in vigore del provvedimento è
quella del 6 febbraio 2016.
Ne consegue che alla predetta data, qualora risulti l’estinzione del reato per
prescrizione o per altra causa, l’autorità giudiziaria non deve trasmettere gli atti
a quella amministrativa.
Nel caso di specie, a tale data (6 febbraio 2016), gli omessi versamenti dei
ratei relativi ai mesi di dicembre 2005 e di gennaio 2006 (non anche quelli
successivi relativi ai mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2007) erano
prescritti, avuto anche riguardo alle cause interruttive e sospensive verificatesi
nel corso del processo.
Sicché, sia pure limitatamente ai ratei relativi ai mesi di dicembre 2005 e di
gennaio 2006, andava dichiarata la causa estintiva del reato, nel frattempo

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ragioni per le quali la sentenza del tribunale andasse ribaltata, avendo ritenuto

maturata, e gli atti non dovevano essere trasmessi all’autorità amministrativa,
diversamente dai ratei successivi, per i quali, pronunciata l’assoluzione perché il
fatto non è previsto dalla legge come reato in quanto gli omessi versamenti
rientravano nei limiti della soglia annuale di C 10.000, gli atti andavano
trasmessi, così come sono stati trasmessi, all’autorità amministrativa
competente.
La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio limitatamente ai
ratei relativi ai mesi di dicembre 2005 e di gennaio 2006, essendo i reati estinti

autorità amministrativa.
Nel resto invece il ricorso va rigettato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente agli omessi
versamenti relativi ai mesi di dicembre 2005 e gennaio 2006 perché i reati sono
estinti per prescrizione, escludendo per dette violazioni la trasmissione di copia
degli atti all’Inps.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso il 07/12/2016

Il Consigliere estensore
Vito Di Nicola
tl

per prescrizione e, per essi, va esclusa la trasmissione degli atti alla competente

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