Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18910 del 11/02/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 18910 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GENTILI ANDREA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

TAMMA Fabio, nato a Bari il 11 maggio 1978;

avverso la ordinanza n. 599/13 RTR del Tribunale di Trani 11 giugno 2013;

letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;

sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Francesco
SALZANO il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del
ricorso.

1

Data Udienza: 11/02/2014

RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Trani, con l’ordinanza impugnata ha rigettato l’istanza di
riesame proposta, nell’interesse di Tamma Fabio, nella qualità di legale
rappresentante della Tagestim srl, avverso il decreto del locale Gip del 9 aprile
2013 con il quale era stato disposto il sequestro preventivo di una area
edificabile, nonché dei manufatti già in parte realizzati, interessata dalla
lottizzazione “Residence Turrisana”, assentita, secondo la accusa, con

disposizioni contenute nel dlgs n. 380 del 2001 che con disposizioni contenute
nelle norme esplicative di attuazione del PRG del Comune di Trani che con le
spesse specifiche contenute nel piano di lottizzazione e nei suoi allegati – alla
Valente srl, dante causa della Tagestim, da tale Affatato Giuseppe, Dirigente
del Comune di Trani, con l’intenzione di procurare un ingiusto vantaggio
patrimoniale ai beneficiari del detto permesso.
Il Gip, in particolare, ravvisato il fumus commissi delicti, ha disposto il
sequestro preventivo degli immobili oggetto del piano di lottizzazione,
ritenendo che i reati contestati possano essere portati, in caso di libera
disponibilità dei beni ad essi pertinenti, ad ulteriori conseguenze e comunque
in quanto si tratta di beni suscettibili di confisca ai sensi di legge.
Con la ricordata ordinanza il Tribunale di Trani, ritenuta la legittimità del
ricordato provvedimento di sequestro, ricorrendo le condizioni per la sua
emissione, ha rigettato la richiesta di riesame formulata, nella citata qualità,
dal Tamma.
Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione,
tramite il proprio difensore, il Tamma, deducendo la violazione di legge ed il
vizio di motivazione della ordinanza impugnata, in particolare contestando il
fatto che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale del riesame, le opere
realizzate e realizzande costituissero violazione delle disposizioni indicate dalla
pubblica accusa.
Chiedeva, pertanto, l’annullamento della ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Prioritariamente ad ogni altra considerazione va dichiarata la
inammissibilità del ricorso a suo tempo proposto nell’interesse di Tamma
Fabio, avendo il difensore di questo, con atto pervenuto alla Cancelleria di
questa Corte in data 10 febbraio 2014, espressamente dichiarato di rinunziare
al ricorso stesso.
Tale dichiarazione risulta essere anche sottoscritta, per conferma quale
rinunzia al ricorso, dallo stesso Tamma.

2

permesso a costruire rilasciato illecitamente – in quanto in contrasto sia con

Deve osservarsi che la mancata indicazione di qualsivoglia motivazione
adotta per giustificare la detta rinunzia non consente a questa Corte di
valutare se la perdita di interesse a coltivare il ricorso sia o meno dovuta a
provvedimenti della autorità giudiziaria successivi alla sua proposizione, sicché
l’avvenuta rinunzia non esonera il Tamma dall’obbligo del pagamento delle
spese processuali e della sanzione pecuniaria di cui all’art. 616 cod. proc. pen.
in favore della Cassa delle ammende, equitativamente determinata in euro

PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuale a della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2014
Il Consigliere estensore

Il Presidente

500,00, quale conseguenza della inammissibilità del ricorso stesso.

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