Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1891 del 29/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1891 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) INCAMPO MICHELE N. IL 14/09/1953
avverso la sentenza n. 11083/2008 CORTE APPELLO di TORINO, del
13/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 29/11/2012

OSSERVA
Incampo Michele ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte
d’appello di Torino in data 13-2-12, che ha confermato, in punto di responsabilità,
la pronuncia di primo grado, riducendo la pena a mesi 5 di reclusione, per il reato
di cui all’art 336 cp , commesso in Cameri il 28-5-2005.

in ordine alla quantificazione della pena.
Le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di
legittimità, collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di
merito in ordine alla dosimetria della pena sono infatti insindacabili in cassazione
ove siano sorrette da motivazione congrua , esente da vizi logico-giuridici ed idonea
a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione del giudice
d’appello è senz’altro da ritenersi adeguata , avendo la Corte territoriale fatto
riferimento ai precedenti penali, anche specifici e recenti, da cui è gravato
l’imputato.
Il ricorso è dunque fondato su motivi non consentiti dalla legge e va pertanto
dichiarato inammissibile, a norma dell’art 606 co 3 cpp , con conseguente
condanna al pagamento delle spese del procedimento e di una somma a favore della
cassa delle ammende che si stima equo quantificare in euro mille .

PQM
Visti gli artt 615 co 2 e 616 cpp
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento e di una somma a favore della cassa delle ammende di euro mille

Così deciso in Roma il 29-11-12.

Il ricorrente deduce vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale,

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