Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18909 del 08/11/2017


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 18909 Anno 2018
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: ACETO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Compagnone Baldassarre, nato a Villaricca il 25/04/1977,

avverso l’ordinanza del 27/04/2015 della Corte di appello di Napoli;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale Giovanni Di Leo, che ha concluso chiedendo il rigetto del
ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.11 sig. Baldassarre Compagnone ricorre per l’annullamento dell’ordinanza
del 27/04/2015 della Corte di appello di Napoli che, su richiesta del Procuratore
generale presso quella stessa Corte, ha revocato l’ordinanza di sospensione
dell’ordine di demolizione deliberata quello stesso giorno all’esito del
procedimento camerate con il quale era stato definito l’incidente di esecuzione
con cui l’odierno ricorrente aveva chiesto la revoca o comunque la sospensione
dell’ordine di demolizione del 16/11/2012 emesso dal Procuratore generale

Data Udienza: 08/11/2017

presso la Corte di appello di Napoli in esecuzione della sentenza del 19/05/2008
(irr. 1’11/12/2009) di quella Corte che aveva ordinato la demolizione del
manufatto destinato a civile abitazione, sito in Giugliano in Campania e
abusivamente edificato.
1.1.Con unico motivo, allegando la violazione del diritto al contraddittorio,
eccepisce, ai sensi dell’art. 606, lett. c), cod. proc. pen., la nullità dell’ordinanza
impugnata perché emessa “inaudita altera parte”, con conseguente violazione

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.11 ricorso è inammissibile per mancanza di interesse.

3.Con ordinanza depositata il 27/04/2015, la Corte di appello di Napoli, a
scioglimento della riserva assunta all’udienza camerale del 26/09/2014,
decidendo sull’incidente di esecuzione proposto dall’odierno ricorrente, aveva
sospeso l’ordine di demolizione dell’immobile da lui abusivamente realizzato sul
rilievo che il Tribunale amministrativo della Campania, con sentenza del
28/05/2014, aveva ordinato al Comune di Giugliano e, in via sostitutiva al
Commissario ad acta, di deliberare, entro il termine di novanta giorni dalla
comunicazione o notificazione della sentenza stessa, sulla richiesta del
Compagnone di provvedere, ai sensi dell’art. 1, comma 65, legge reg. Campania
n. 5 del 2013, alla determinazione dei criteri di assegnazione dell’immobile in
questione, acquisito al patrimonio comunale.
3.1.Con istanza formulata alle ore 14,35 di quello stesso 27 aprile, il
Procuratore generale presso la Corte di appello aveva chiesto la revoca
dell’ordinanza deducendo che,

“medio tempore”,

l’immobile era già stato

demolito per oltre la metà della sua consistenza, segnalando il concreto pericolo
per l’incolumità pubblica non essendo più possibile mettere in sicurezza la
restante parte dell’edificio, ormai definitivamente compromessa. Con ordinanza
depositata alle ore 15,36 del 27/04/2015, la Corte di appello ha revocato la
precedente ordinanza con effetto immediato.
3.2.Non v’è dubbio che la Corte di appello avrebbe dovuto decidere
sull’istanza solo all’esito di una nuova udienza camerale, onde garantire
all’interessato il suo diritto al contraddittorio pieno e non differito previsto, a
pena di nullità generale e assoluta, dall’art. 666, commi 3 e 4, cod. proc. pen.
(Sez. 1, n. 45575 del 29/09/2015, Hoxha, Rv. 265235; Sez. 1, n. 39683 del
14/10/2010, El Marzouki, Rv. 248679; Sez. 1, n. 12878 del 19/02/2009, Di
Paolo Petrovic, Rv. 243739). Il giudice dell’esecuzione, infatti, può decidere “de
plano” solo in caso di richiesta manifestamente infondata o meramente ripetitiva
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degli artt. 666, commi 3 e 4, 127, commi 1 e 5, e 178, lett. c), cod. proc. pen..

di altra già rigettata, basata sui medesimi elementi. In tal caso il giudice decide
con decreto motivato avverso il quale può essere proposto ricorso per
cassazione.
3.3.Sennonché, avuto riguardo alle ragioni per cui l’ordine di demolizione
era stato inizialmente sospeso (peraltro con ordinanza adottata a distanza di
sette mesi dall’udienza camerale di discussione), la demolizione dell’immobile,
per oltre la metà della sua consistenza, determinando il venir meno del bene
ambìto dal Compagnone, priva quest’ultimo dell’interesse a impugnare l’odierno

3.4.Ai sensi dell’art. 1, comma 65, legge reg. Campania, n. 5 del 2013,
«Per favorire il raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 7 della legge
regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per
la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico
e per la semplificazione amministrativa), gli immobili acquisiti al patrimonio dei
comuni possono essere destinati prioritariamente ad alloggi di edilizia
residenziale pubblica, di edilizia residenziale sociale, in base alla legge 22 ottobre
1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell’edilizia residenziale pubblica;
norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alla
legge 17 agosto 1942, n. 1150; alla legge 18 aprile 1962, n. 167; alla legge 29
settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari
nel settore dell’edilizia residenziale, agevolata e convenzionata), nonché dei
programmi di valorizzazione immobiliare anche con l’assegnazione in locazione
degli immobili destinati ad uso diverso da quello abitativo, o a programmi di
dismissione immobiliare. In tal caso il prezzo di vendita di detti immobili, stimato
in euro per metro quadrato, non può essere inferiore al doppio del prezzo fissato
per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. I comuni stabiliscono, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e nel
rispetto delle norme vigenti in materia di housing sociale di edilizia pubblica
riguardanti i criteri di assegnazione degli alloggi, i criteri di assegnazione degli
immobili in questione, riconoscendo precedenza a coloro che, al tempo
dell’acquisizione, occupavano il cespite, previa verifica che gli stessi non
dispongono di altra idonea soluzione abitativa, nonché procedure di un piano di
dismissione degli stessi».
3.5.La sospensione dell’ordine di demolizione riconosceva concretezza, nella
“ratio decidendi” della prima ordinanza, alla possibilità del ricorrente di ottenere
l’immobile ai sensi dell’art. 1, comma 65, legge reg., cit. seguendo la scia
tracciata, sul punto, dalla sentenza del giudice amministrativo che aveva ritenuto
fondato l’interesse legittimo del ricorrente di rientrare in possesso dell’immobile.
La demolizione dell’immobile ha frustrato tale possibilità privando tale interesse

3

provvedimento.

del suo bene e rendendo, di fatto, inutile ogni ulteriore pronunciamento sulla
sorte dell’ordine impartito con la condanna.
3.6.Conne autorevolmente insegnato da questa Corte, l’interesse richiesto
dall’art. 568, quarto comma, cod. proc. pen., quale condizione di ammissibilità di
qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del
provvedimento da impugnare e sussiste solo se il gravame sia idoneo a
costituire, attraverso l’eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una
situazione pratica più vantaggiosa per l’impugnante rispetto a quella esistente

13/12/1995, Timpani, Rv. 203093). Nel caso di specie, come detto,
l’annullamento del provvedimento impugnato non potrebbe mai incidere
favorevolmente sulla situazione giuridica soggettiva di vantaggio vantata dal
ricorrente, ormai definitivamente pregiudicata dalla demolizione del bene che ne
costituiva l’oggetto.
3.7.In considerazione della astratta fondatezza del ricorso, alla declaratoria
di inammissibilità non fa seguito la condanna al pagamento delle spese e
dell’ammenda.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 08/11/2017.

(Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, Marinaj, Rv. 251693; Sez. U, n. 42 del

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