Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18908 del 24/10/2017


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 18908 Anno 2018
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

Data Udienza: 24/10/2017

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

TRAINA DANIELE nato il 01/04/1981 a PALERMO
nel procedimento a carico di quest’ultimo

avverso l’ordinanza del 27/04/2017 del TRIB. LIBERTA’ di TRAPANI
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO;
le7fsentite le conclusioni del PG PAOLO CANEVELLI
Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento con rinvio in relazione al periculum in
mora
Udito il di nsore

.A.\

RITENUTO IN FATTO
1. — Con ordinanza del 27 aprile 2017, il Tribunale di Trapani ha rigettato la richiesta
di riesame proposta dall’indagato avverso il decreto di sequestro preventivo del Gip del
Tribunale di Marsala del 14 aprile 2017, avente ad oggetto chioschi e pergolati in legno
abusivamente realizzati e mantenuti in area demaniale marittima invasa arbitrariamente,
nonché sottoposta a vincolo paesaggistico (artt. 44, comma 1, lettera c, del d.P.R. n. 380
del 2001, 54 e 1161 cod. nav., 633 e 639 bis cod. pen.).

cassazione, lamentando, con unico motivo di doglianza, la violazione dell’art. 42 della legge
della Regione Siciliana n. 3 del 2016, che consente il mantenimento delle strutture balneari
per tutto l’anno solare, sulla base di una semplice formale comunicazione da inviare
all’autorità concedente; iter che sarebbe stato rispettato dalla società del ricorrente. Si
sostiene che il sequestro era stato effettuato in un periodo di legittima autorizzazione e che
il permanere dei sigilli violerebbe l’interesse dell’indagato, in mancanza del periculum in
mora, non essendosi considerato che i chioschi sono legittimamente autorizzati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Il ricorso è infondato.
Risulta pacifico che la collocazione della struttura sia stata autorizzata dal Comune e
dal demanio marittimo con atti del 17 giugno 2014 del 23 settembre 2014, per il solo periodo
tra maggio e settembre di ogni anno. Risulta altresì pacifico che la società dell’indagato non
abbia ottemperato all’obbligo di rimuovere le opere e ripristinare lo stato dei luoghi al
termine della stagione estiva 2014 e di ogni successiva stagione estiva fino a 2017. La
società dell’indagato aveva inoltrato all’Assessorato regionale competente, all’Ufficio del
demanio marittimo e al Libero consorzio di Trapani una richiesta di mantenimento annuale
relativa ai chioschi in questione, ai sensi dell’art. 42 della legge regionale n. 3 del 2016. Il
9 novembre 2016 il Libero consorzio di Trapani aveva espresso parere contrario all’istanza,
rilevando l’applicabilità nel caso di specie dell’art. 39, comma 2, della stessa legge n. 3 del
2017, il quale esclude che i piani di utilizzo delle aree demaniali marittime riguardino i parchi
e le riserve naturali che restano disciplinati dai regolamenti e dei piani previsti dalla
normativa vigente in materia di aree naturali protette, con conseguente inapplicabilità della
procedura di cui al successivo art. 42. L’area su cui insistono le opere rientra, infatti,
nell’area di preriserva RNO Isole dello Stagnone di Marsala; cosicché il Libero consorzio
aveva richiesto lo smontaggio delle strutture entro il 15 novembre 2016. In coerenza con
detto provvedimento, lo Sportello unico per le attività produttive del Comune di Marsala, in
data 13 gennaio 2017, aveva comunicato che la richiesta di prosecuzione dell’attività dei
due chioschi stagionali non poteva essere accolta, invitando la società a trasmettere
documentazione comprovante l’avvenuto smontaggio della struttura. Il 3 marzo 2017 la
I

2. – Avverso l’ordinanza l’indagato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per

polizia giudiziaria aveva accertato che la struttura era ancora esistente, tanto che all’interno
della stessa era presente un soggetto che effettuava lavori di manutenzione.
Tale essendo la situazione di fatto, non contestata neanche dal ricorrente, il Tribunale
– in totale continuità con quanto già affermato dal Gip – ha correttamente ritenuto
inapplicabile al caso di specie, di costruzione in area naturale protetta, il richiamato art. 42
della legge reg. n. 3 del 2016, ritenendo legittimi gli atti di diniego del Libero consorzio
comunale e dello Sportello unico per le attività produttive. E, del resto, l’interessari non

stessi. Quanto al pericolo, è sufficiente osservare che, come ben evidenziato dal
provvedimento del Gip richiamato nell’ordinanza impugnata, lo stesso è reso evidente dalla
circostanza che l’indagato ha sostanzialmente mantenuto le strutture senza mai smontarle
alla fine delle varie stagioni estive, e ha perseverato nell’illecito, sebbene le stesse fossero
state oggetto di un precedente provvedimento di sequestro e di un ordine di demolizione.
Si tratta di un comportamento che è indice di un totale dispregio delle regole che disciplinano
la tutela del territorio e la proprietà demaniale, lasciando presagire la verosimile
prosecuzione dell’attività illecita anche al termine delle successive stagioni estive, e rende,
dunque, irrilevante in senso contrario la circostanza che le strutture siano comunque
autorizzate limitatamente a tali stagioni.
4. – Il ricorso, conseguentemente, deve essere rigettato, con condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2017.

ha dedotto di avere impugnato tali provvedimenti, essendosi limitato a non adempiere agli

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