Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18908 del 10/04/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 18908 Anno 2013
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: RAGO GEPPINO

SENTENZA
su ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Caltanissetta
avverso l’ordinanza pronunciata dal Tribunale di Caltanissetta in data
26/10/2012 nei confronti di MESSINA GIUSEPPE nato il 05/02/1962;
Visti gli atti, l’ordinanza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona della dott.ssa Maria Giuseppina
Fodaroni che ha concluso per l’annullamento con rinvio;
udito il difensore avv.to Giuseppe Dacquì che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso

FATTO
1. Con ordinanza del 26/10/2012, il Tribunale di Caltanissetta
annullava l’ordinanza con la quale, in data 01/10/2012, il giudice per le
indagini preliminari del Tribunale della medesima città aveva applicato la
misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di MESSINA
Giuseppe – Assistente capo della Polizia Penitenziaria nel carcere di
Caltanissetta – in ordine al reato di cui agli artt. 61 n° 9, 110, 416 bis
cod. pen. per avere tenuto, nella sua suddetta qualità, i contatti tra Di
Gati Elia, ristretto presso il carcere di Caltanissetta dal mese di gennaio
al mese di agosto del 2010, ed in seguito divenuto collaboratore di

Data Udienza: 10/04/2013

7.1

TITT Mtgir

1

giustizia, e gli appartenenti all’associazione mafiosa, Allegro Matteo e
Angotti Marco, recapitando al Di Gati, da parte di quest’ultimi, denaro e
generi di vestiario, portando fuori dal carcere la notizia dell’avvio di una
sua collaborazione con la giustizia, ed infine tentando di indurre il Di
Gati a non conferire con il magistrato inquirente e a nominare, a tal fine,
un nuovo difensore di fiducia.
2. Avverso la suddetta ordinanza, il P.M. ha proposto ricorso per
cassazione deducendo ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE
sia in ordine alla valutazione della prova sia in merito alla sussistenza di
riscontri oggettivi individualizzanti.
Il ricorrente, innanzitutto, sostiene che, in fase cautelare, gli indizi
a carico dell’indagato erano più che sufficienti per confermare
l’ordinanza di custodia cautelare. In secondo luogo, rileva che,
erroneamente ed illogicamente, non era stato considerato elemento
individualizzante la circostanza che l’indagato avesse avuto 116 contatti
telefonici con gli Allegro.
Inoltre, il tribunale, non avrebbe fornito una plausibile spiegazione
del perché il rinvenimento a distanza di due anni di un carica batterie
per telefono cellulare in un’area del carcere dove non si possono portare
i propri telefoni ed in un ufficio nella disponibilità del Messina, non
costituisca riscontro logico individualizzante all’affermazione del Di Gati
secondo la quale il Messina lo avrebbe fatto parlare con Matteo Allegro
con un telefono nella sua disponibilità.
Infine, il ricorrente sostiene che la fuoriuscita della notizia della
collaborazione del Di Gati poteva essere stata effettuata solo dal
Messina perché nessun contatto con altri appartenenti alla Polizia
Penitenziaria era emerso con gli Allegro.
DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato per le ragioni di seguito
indicate.

2

TT, 7″.

Il tribunale, dopo avere affermato l’attendibilità del Di Gati (pag.
18 ss), ha escluso che le dichiarazioni di costui avessero trovato un
riscontro oggettivo ed individualizzante: di conseguenza, alla stregua
della giurisprudenza di questa Corte, ha annullato l’ordinanza di custodia
La prima doglianza del ricorrente è generica: infatti, se è vero che,
in fase cautelare sono sufficienti i gravi indizi di colpevolezza, è anche
vero che spetta al giudice verificare se l’accusa abbia fornito un quadro
probatorio che abbia le caratteristiche della gravità indiziaria: la qual
cosa, nella fattispecie, il tribunale ha escluso.
Il problema, quindi, consiste nel verificare se la motivazione
addotta dal Tribunale presenti o meno uno dei vizi motivazionali di cui
all’art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
Sul punto, va osservato che il tribunale ha preso in esame
analiticamente tutti gli indizi (pag. 20 ss) ma, con amplissima ed
accurata motivazione ha ritenuto che nessuno di essi costituisse un
oggettivo riscontro alle dichiarazioni accusatorie del Di Gati.
Ora, il P.M. ricorrente, fra tutti gli indizi in questione, ha appuntato
la sua critica solo su quella parte della motivazione che ha disatteso due
indizi e cioè: a) i contatti telefonici fra il Messina e gli Allegro; b) il
rinvenimento di un caricabatteria per telefoni cellulari rinvenuto
nell’ufficio del Messina.
In ordine all’indizio sub a), il tribunale, dopo avere rilevato che «i
n. 116 contatti telefonici registrati nel periodo in questione tra Allegro
Matteo ed il Messina […] sono risultati tutti o di contenuto irrilevante o
sempre relativi all’esercizio della caccia» ha concluso osservando che
«se pure indicativi di una stabilità di rapporti tra l’odierno indagato e
Matteo Allegro, non consentono, attesa l’irrilevanza dei contatti
intercettati agli specifici fini che qui interessano, di riscontrare le
dichiarazioni rese da Di Gati Elia nella parte relativa all’attribuzione della
specifica condotta delittuosa descritta alla posizione di Messina Giuseppe
-.1».

Si tratta di motivazione puntuale che si basa su un oggettivo dato
processuale (irrilevanza delle intercettazioni conclusasi con esito

3

cautelare.

negativo) che non si vede come possa essere superato e per quali
rnotiviovrebbe essere ritenuta manifestamente illogica: è piuttosto il
ricorrente che, con un salto logico, ritiene che quei contatti telefonici
costituiscano un riscontro individualizzante.
obiettato che si trattava di un indizio irrilevante essendo avvenuto a
distanza di due anni dai fatti in contestazione: anche in tal caso la
motivazione è ineccepibile e, al contrario, è la doglianza del ricorrente
che mostra tutti i suoi limiti nella parte in cui pretende di collegare il
suddetto fatto alle dichiarazioni rese due anni prima dal Di Gati: il
ricorrente, per dare un rilievo a quel fatto avrebbe dovuto provare che il
Messina, al tempo dei fatti in contestazione, aveva la disponibilità in
carcere della suddetta attrezzatura. Ignorandosi tale circostanza, è del
tutto improprio, se non con un salto logico, ricollegare i due fatti.
Infine, la circostanza secondo la quale non sarebbero emersi
contatti fra gli Allegro ed altri appartenenti alla Polizia penitenziaria, è,
come si suol dire, una circostanza che prova troppo e, comunque, che
ha una modestissima valenza indiziaria tale cioè da non poter assurgere,
da sola, al rango di gravità indiziaria sufficiente a giustificare
l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere.
P.Q.M.
DICHIARA
Inammissibile il ricorso del P.m.
Roma 10/04/2013

In ordine al ritrovamento del carica batterie, il tribunale ha

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