Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18907 del 29/01/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 18907 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: ORILIA LORENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BOZZETTO ANGELO
avverso l’ordinanza n. 38/2013 TRIB. LIBERTA’ di TARANTO, del
05/03/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Udit i difensor Avv.; T-v-Q-3-

Data Udienza: 29/01/2014

RILEVATO IN FATI-0
1. Il Tribunale del Riesame di Taranto, con ordinanza 5.3.2013, ha confermato
il decreto di sequestro preventivo di 65 cappelle gentilizie, 44 edicole funerarie e 180
tumuli realizzati dalla società amministrata dal Bozzetto, ipotizzando nei suoi confronti
il fumus del reato di costruzione abusiva perchè trattavasi di opere eseguite in assenza
del permesso di costruire. Dopo avere ricostruto la vicenda ammnistrativa riguardante
l’ampliamento del cimitero di Talsano, il Tribunale ha osservato:
– che già nel 2005 il Bozzetto aveva realizzato cappelle gentilizie ed edicole

funerarie, provvedendo poi alla sanatoria;
che la società da lui ammnistrata, titolare di una concessione per

progettazine, costruzione e ampliamento del cimitero, nel 2011 ha proceduto alla
costruzione di 65 cappelle gentilizie, 44 edicole funerarie e 180 tumuli in assenza di
permesso;
– che tali manufatti non sono compresi nella concessione del 2004, essendo
questi ultimi evidenziati in giallo nella planimetria allegata alla autorizzazione del
2007;
– che i provvedimenti del TAR sospensivi dell’efficacia delle relative ordinanze
comunali di demolizione non avevano affrontato il merito della legittimità delle opere;
– che, secondo quanto previsto dalla convenzione, il Bozzetto era autorizzato a
realizzare loculi, cellette per ossari e infrastrutturazione dei lotti, mentre nel caso di
specie aveva realizzato direttamente cappelle, edicole e tumuli;
– che tali opere erano soggette a permesso di costruire, trattandosi di nuove
costruzioni modificative dell’assetto del territorio non rientranti nella previsione
dell’art. 7 .lett. c) del DPR n. 380/2001, non trattandosi di “attività edilizia delle
pubbliche amministrazioni” ma di opere realizzate da un privato concessionario e cita
al riguardo una pronuncia di questa Corte.
2. Il Bozzetto – tramite difensore – ricorre per cassazione denunziando due
motivi:
2.1 errata applicazione degli artt. 31 e 44 del DPR n. 380/2001: secondo il
ricorrente, il Tribunale ha omesso di applicare l’art. 7 lett. c) del DPR n. 380/2001 e ha
considerato anche le opere realizzate nel 2005, non oggetto di contestazione; inoltre,
non ha tenuto conto delle ordinanze del TAR ed ha errato nel ritenere necessario il
permesso di costruire;
2.2 errata applicazione dell’art. 7 lett. c) del DPR n. 380/2001: procede ad una
analisi della disposizione e rileva che i manufatti sono tutti conformi alle tavole del
progetto esecutivo e approvate con delibera del Commissario Straordinario, oltre ad
essere peienamente conformi al parere della CAEC (Commissione Artistica Edilizia
Cimiteriale) e al regolamento di polizia mortuaria. Rileva infine che la pronuncia della

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cassazione n. 18900/2008 a cui ha fatto riferimento il Tribunale sembra condividere
proprio l’impostazione della difesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I due motivi – che ben si prestano a trattazione congiunta per l’attinenza al
tema della soggezione delle opere al permesso di costruire – sono privi di fondamento.
Nel sequestro preventivo la verifica del giudice del riesame, ancorché non
debba tradursi nel sindacato sulla concreta fondatezza dell’accusa, deve, tuttavia,
accertare la possibilità di sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato;

pertanto, ai fini dell’individuazione del “fumus commissi delicti”, non è sufficiente la
mera “postulazione” dell’esistenza del reato, da parte del pubblico ministero, in quanto
il giudice del riesame nella motivazione dell’ordinanza deve rappresentare in modo
puntuale e coerente le concrete risultanze processuali e la situazione emergente dagli
elementi forniti dalle parti e dimostrare la congruenza dell’ipotesi di reato prospettata
rispetto ai fatti cui si riferisce la misura cautelare reale sottoposta al suo esame (Sez.
4, Sentenza n. 15448 del 14/03/2012 Cc. dep. 20/04/2012 Rv. 253508; Sez. 3,
Sentenza n. 26197 del 05/05/2010 Cc. dep. 09/07/2010 Rv. 247694; Sez. 5, Sentenza
n. 37695 del 15/07/2008 Cc. dep. 03/10/2008 Rv. 241632).
Ciò premesso, occorre rilevare altresì che in materia di edilizia, anche le opere
eseguite dai Comuni sono soggette all’obbligo di conformarsi alle disposizioni
urbanistiche vigenti e ai relativi controlli salvo restando che, per effetto dell’art. 7 del
d.P.R. n. 380 del 2001 e della contestuale abrogazione del D.L. n. 398 del 1993 e
successive modifiche, per dette opere non è richiesto il previo rilascio del permesso di
costruire, cui deve ritenersi equipollente, infatti, la delibera del consiglio o della giunta
comunale accompagnata da un progetto riscontrato conforme alle prescrizioni
urbanistiche ed edilizie (Sez. 3, Sentenza n. 18900 del 02/04/2008 Cc. dep.
09/05/2008 Rv. 239918; Sez. 3, Sentenza n. 40115 del 22/05/2012 Ud. dep.
11/10/2012 Rv. 253671).
Da tale principio si desume quindi che solo per le opere eseguite dai Comuni
non è richiesto il permesso di costruire, bensì – quale atto equipollente – la delibera
del consiglio o della giunta comunale accompagnate da un progetto riscontrato
conforme alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie (cfr. cass. cit.). Si tratta della cd.
validazione del progetto ai sensi del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, art. 47 prevista
dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 7.
Per le opere realizzate da privati concessionari, il predetto titolo abilitativo è
invece necessario.
Come già rilevato dalle sezioni unite civili (v. Sez. U, Sentenza n. 28804 del
27/12/2011 Rv. 620814), la procedura di finanza di progetto (project financing)
prevede una fase pubblicistica volta all’individuazione della scelta del promotore che si
conclude con l’affidamento della concessione al soggetto vincitore dell’apposita

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sequenza di evidenza pubblica; ed una di natura prettamente privatistica per la quale
viene sottoscritta una convenzione con la quale si stabiliscono le contrapposte
obbligazioni e si individuano le ragioni per contestare inadempimenti, diffidare
all’esecuzione di prestazioni e dare corso alla eventuale risoluzione della convenzione
qualora gli inadempimenti siano particolarmente gravi (Cons. St. 843/2011;
8554/2010).
Tale ricostruzione della fattispecie legale esclude dunque che si tratti di “opere

Venendo al caso di specie, il Tribunale di Taranto, dopo avere considerato
irrilevanti le motivazioni delle ordinanze di sospensiva adottate dal TAR (fondate su
mere clausole di stile col richiamo alla “necessità di svolgere un compiuto esame delle
problematiche poste dal ricorso” senza alcun contributo conoscitivo in ordine alla
vicenda), ha fondato il suo giudizio sul rilievo che la convenzione e l’atto integrativo
autorizzavano la costruzione di loculi e cellette per ossari nonchè l’esecuzione di opere
di urbanizzazione e predisposizione (infrastrutturazione) dei lotti sui quali in futuro si
sarebbero costruiti in futuro manufatti cimiteriali e non anche alla loro diretta
realizzazione nella specie di cappelle, edicole funerarie e tumuli, cosa che di fatto è
avvenuta. Ha quindi ritenuto necessario il permesso di costruire, perchè non ricorreva
il presupposto soggettivo richiesto dalla norma dell’art. 7 del d.P.R. n. 380 del 2001,
trattandosi appunto non di attività edilizia realizzata dalle pubbliche amministrazioni,
ma di opere realizzate da un privato concessionario sia pure nell’ambito della finanza
di progetto, cioè di una metodologia attuativa del cd. partenariato pubblico-privato.
Il ragionamento appare corretto giuridicamente, essendo pacifico che i lavori in
questione furono affidati alla società amministrata dal Bozzetto a seguito di
approvazione della proposta di Project Financing e di successiva convenzione; dallo
stesso provvedimento impugnato risulta che la delibera commissariale del 5.3.2007 n.
584 faceva riferimento a tipologie costruttive da realizzare dai privati concessionari e
quindi non vi è alcun dubbio che si è al di fuori di realizzazione di opera pubblica da
parte del Comune stesso. Del resto, come pure il Tribunale ha rilevato, per gli anni
2007, 2008 e 2009 erano stati rilasciati permessi di costruire.
La denunziata violazione di legge non sussiste, dunque.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 29.1.2014.

.eseguite dai Comuni”.

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