Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18906 del 28/01/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 18906 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GENTILI ANDREA

Data Udienza: 28/01/2014

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SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GALLUCCI Gianni, nato a Fermo i il 28 giugno 1985;
avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma del 22

REGISTRO

luglio 2013;

GENERALE
n. 41646

letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il

del 2013

ricorso introduttivo;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Gabriele
MAZZOTTA, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
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RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Roma ha, con provvedimento del 22 luglio 2013, rigettato la
richiesta di riesame della ordinanza emessa dal locale Gip e con la quale, in data
8 luglio 2013, era stata applicata, nel corso di un’articolata indagine avente ad
oggetto un imponente traffico di stupefacenti con centro nella zona del viterbese,
a Gallucci Gianni la misura cautelare degli arresti domiciliari.
In particolare si contesta al Gallucci, soggetto sostanzialmente incensurato

suoi conoscenti di recarsi a Roma per acquistare 100 grammi di cocaina al prezzo
di 7.000,00 euro, da lui forniti.
Rileva il Tribunale che, secondo la tesi difensiva del Gallucci, questi avrebbe
dato mandato solo per l’acquisto di 50 grammi di stupefacente, al prezzo di
3.500,00 euro, per uso personale essendo dedito da circa due anni al consumo di
cocaina; viceversa l’accusa sostiene che destinata al Gallucci era solo una parte
dell’originario compendio di 100 grammi, in quanto una parte residua di esso era
destinato ai due corrieri quale compenso per la loro attività.
Tale ricostruzione, infatti, prosegue il Tribunale, emergeva dalle dichiarazioni
rese nell’immediatezza dell’arresto dai corrieri del Gallucci, dichiarazioni che il
Tribunale ritiene utilizzabili in fase cautelare.
In ogni caso, rileva il Tribunale, la quantità di stupefacente destinata la
Gallucci, anche fosse di 50 gr, sarebbe troppo elevata, sia con riferimento al dato
ponderale, sia con riferimento al costo affrontato (dato il reddito del Gallucci),
per potere giustificare un uso solo personale, di tal chè, ritenendo ricorrere i
gravi indizi di colpevolezza a suo carico per il reato di cui all’art. 73 del dPR n.
309 del 1990, e ritenuto che sussista anche il pericolo di recidivanza, desumibile
sia dall’ingente quantità di droga acquistata sia dalla disinvoltura con la quale il
suo acquisto è stato commissionato dal Gallucci a terzi, il Tribunale ha ritenuto
corretta l’applicazione degli arresti domiciliari all’indagato e, quindi, ha
confermato il provvedimento impugnato.
Avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma ha proposto ricorso per
cassazione il Gallucci eccependo preliminarmente la inutilizzabilità delle
dichiarazioni rese a suo carico dai due “corrieri” direttamente alla polizia
giudiziaria; sotto altro profilo il ricorrente osserva come solo uno dei due
“corrieri” sostiene che una parte della droga era loro destinata mentre l’altro
afferma che sarebbero stati ricompensati con una somma di danaro.
Con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza il ricorrente
osserva che l’affermazione della destinazione della sostanza allo spaccio sia
fondata esclusivamente sul dato ponderale della sostanza, laddove, secondo la
giurisprudenza di legittimità, tale elemento non è idoneo ad escludere l’uso
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impiegato nella azienda di famiglia nelle Marche, di avere dato mandato a due

personale; peraltro non è stato adeguatamente considerato, secondo il
ricorrente, l’ammontare del reddito da lui goduto, che gli avrebbe permesso
l’acquisto, senza necessità di rivendita, della sostanza in questione.
Riguardo al pericolo di reiterazione del reato il ricorrente segnala come il
Tribunale del riesame lo abbia affermato senza considerare che, in tutto il
periodo in cui il Gallucci è stato sottoposto ad indagini, cioè nella fase fra
l’arresto dei suoi due corrieri ed il suo arresto (pari a circa un anno), non è

in questione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
In via preliminare rileva questa Corte che, secondo quanto riferito dalla
difesa del ricorrente nel corso della odierna udienza camerale, successivamente
alla proposizione del ricorso ora in esame la posizione processuale del Gallucci
è mutata in quanto costui si è visto revocare, a seguito di provvedimento
emesso dal Gip del Tribunale di Roma, il provvedimento cautelare oggetto del
presente giudizio; cionondimeno permane un interesse del ricorrente acchè
questo sia definito con provvedimento che valuti la legittimità o meno della
misura a suo tempo applicata nei suoi confronti, atteso che, come da
dichiarazione scritta prodotta oggi in udienza, il Gallucci ha espresso
l’intenzione di procedere giudizialmente per il conseguimento dell’indennizzo
per l‘asserita, ingiusta detenzione.
Tanto rilevato in via preliminare, osserva il Collegio che il ricorso, in quanto
manifestamente infondato, deve essere dichiarato inammissibile.
Con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico
dell’indagato, il ricorrente lamenta il fatto che questi siano stati,
illegittimamente, tratti dalle spontanee dichiarazioni eteroaccusatorie rese dai
soggetti che, secondo la accusa (ma la circostanza è, nelle sue linee
fondamentali, ammessa dallo stesso Gallucci), sarebbero stati incaricati da
quest’ultimo di recarsi presso la capitale per acquistare per suo conto dello
stupefacente del tipo cocaina.
Ritiene il Collegio che correttamente, diversamente da quanto opinato dalla
difesa del ricorrente, tale dichiarazioni siano state ritenute astrattamente
idonee a fondare la decisione di emettere misura cautelare nei confronti
dell’odierno ricorrente; è, infatti, condivisibile il principio che questa Corte ha
affermato osservando che sono utilizzabili nella fase delle indagini preliminari,
ai fini dell’applicazione di una misura cautelare personale, le dichiarazioni
spontanee di un coindagato annotate dalla polizia giudiziaria e riportate
nell’informativa di reato (Corte di cassazione, Sezione I penale, 22 aprile 2010
n. 15437).
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emerso a suo carico alcun elemento che possa fare ritenere concreto il pericolo

Che poi la quantità di stupefacente effettivamente destinata al Gallucci
fosse costituita dell’intera fornitura acquistata per conto di costui, con
conseguente compenso per i “corrieri” attraverso il pagamento di una somma di
danaro, ovvero che il Gallucci dovesse trattenere presso di sé solo una parte di
quanto acquistato, costituendo il resto il compenso per la prestazione a lui resa,
è circostanza del tutto irrilevante, dato che in ambedue i casi non vi è dubbio
che, allo stato della attuale cognizione, la condotta dell’indagato integri in linea

reato di cui all’art. 73 del dPR n. 309 del 1990.
Quanto alla destinazione dello stupefacente all’uso personale, circostanza
allegata dal Gallucci onde privare di rilevanza penale la sua condotta, il
Tribunale è giunto ad escluderla, con motivazione che immune da vizi logici o
giuridici, sulla base di diversi indici fra loro concomitanti.
Non è, infatti, contestabile che il dato ponderale, sebbene non possa
essere, al di là di evidenti ipotesi macroscopiche, di per sé solo elemento dal
quale desumere la destinazione dello stupefacente allo spaccio, non sia neppure
un elemento neutro ai fini della indagine in discorso.
Infatti, laddove tale dato si caratterizzi – come avviene nel caso in esame
sia che ci si riferisca ad un valore ponderale di 50 gr (ammesso dal Gallucci),
sia che si ritenga che la sostanza per suo conto acquistata fosse pari a 100 gr
(come riferito dai coindagati) – per essere tale da trasmodare in maniera
univoca rispetto ai limiti dell’ordinario uso esclusivamente personale e non
ricorrendo alcuna motivazione che possa, ad un rigoroso vaglio logico,
giustificare in maniera plausibile la necessità per l’agente di precostituirsi una
ingente provvista di stupefacente destinato all’uso personale, ed in presenza,
infine, di altri indici sintomatici, pur ricorrenti nella fattispecie de qua, quali la
esuberanza del costo necessario per la dotazione in questione rispetto al
proprio reddito documentato, la suddivisione della sostanza in piccole dosi
precostituite, appare del tutto giustificata la inferenza operata dal Tribunale del
riesame in base alla quale la destinazione della sostanza fosse, almeno in
parte, quella della cessione a terzi e non del solo autoconsumo.
Quanto, infine, alla sussistenza delle esigenze cautelari, ravvisate nella
necessità di impedire la reiterazione del reato, il ricorrente lamenta che nella
impugnata ordinanza il Tribunale del riesame abbia omesso di valutare il loro
affievolimento a cagione del tempo intercorso fra l’avvenuto arresto, in
flagranza di reato, dei presunti complici del Gallucci e la esecuzione della
misura cautelare nei confronti di quest’ultimo, tempo nel quale il Gallucci non
avrebbe dimostrato alcuna propensione a delinquere.

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di principio, una delle molteplici modalità attraverso del quali si può realizzare il

Al riguardo il Collegio – a prescindere dalla natura meramente presuntiva
della affermazione sulla illibatezza della condotta del Gallucci nel periodo
precedente alla esecuzione della misura a suo carico, posto che una reale
verifica di tale dato avrebbe presupposto un capillare controllo della sua
condotta da parte degli organi inquirenti e non vi sono elementi per ritenere
che detto controllo sia stato posto in essere – osserva che, anche in questo
caso, le esigenze cautelari sono state correttamente rappresentate dal

concretamente prospettabili, – potendosi cioè ragionevolmente ritenere che,
ripresentandosi le medesime condizioni, sarebbe sussistita ancora la concreta
possibilità che il ricorrente commettesse nuovamente reati della stessa specie
per cui si procede – desumendo plausibilmente detta eventualità sia dalla
professionalità manifestata dal Gallucci (il quale, giova ricordare, si è avvalso
della collaborazione di altre persone da lui assoldate, evidentemente, onde
distogliere da sé parte dei rischi connessi all’operazione delittuosa)
nell’organizzare nella presente occasione il traffico contestatogli, sia dalla non
trascurabile consistenza quantitativa della sostanza da lui commissionata, cosa
che fa ritenere esistente una rete non effimera di possibili successivi acquirenti,
sia dal fatto che, anche se si ritenesse che una parte dello stupefacente fosse
destinato all’autoconsumo, il non elevato reddito documentato del Gallucci non
gli consentirebbe, con mezzi leciti, di procurarsi ulteriormente le sostanze a lui
necessarie.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente, oltre che al pagamento delle spese processuali, al pagamento di una
somma, che si reputa equo determinare in euro 1000,00, in favore della Cassa
delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2014
Il Consigliere estensore

Il Pre i ente

Tribunale di Roma, atteso che esse sono state ritenute, all’epoca, tuttora

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