Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18906 del 24/10/2017


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 18906 Anno 2018
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
De Santis Iva, nata a Sonnino il 13 novembre 1959
avverso l’ordinanza del Tribunale di Latina del 28 febbraio 2017,
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Paolo
Canevelli, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, avv. Domenico Bianchi.
RITENUTO IN FATTO
1. – Con ordinanza del 28 febbraio 2017 il Tribunale di Latina ha – per quanto qui
rileva – confermato iJ sequestro preventivo disposto dal Gip dello stesso Tribunale, in
relazione ai reati di cui agli artt. 44, comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 380 del 2001, e 479
cod. pen., avente ad oggetto un complesso edilizio costituito da un ristorante, parcheggi e
locali caldaia, un porticato aperto, quattro unità abitative realizzate al grezzo.
2. – Avverso l’ordinanza l’indagata ha proposto, tramite il difensore, ricorso per
cassazione, deducendo: 1) l’esistenza di una sentenza del tribunale di Latina del 2001, che
avrebbe sancito la legittimità del titolo concessorio con il quale era stato edificato il
ristorante e, di conseguenza, la legittimità della modificazione dell’area da agricola a
commerciale, che renderebbe inesistente la lottizzazione abusiva con riferimento agli
ulteriori immobili; 2) la prescrizione del reato, sul rilievo che lo stato dei luoghi sarebbe
rimasto identico dalla primavera del 2012; 3) la mancanza di motivazione in relazione al
periculum in mora, trattandosi di un ristorante attivo da più di 20 anni.
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Data Udienza: 24/10/2017

Con memoria del 26 settembre 2017, la difesa ha proposto ricorso integrativo,
ribadendo le doglianze già formulate e sostenendo, con un motivo aggiunto, che il
consulente tecnico del pubblico ministero avrebbe rappresentato una abusività di fatto
inesistente, perché si sarebbe riferito a un piano regolatore generale che era stato adottato
nel 1997, ovvero dopo l’emanazione della concessione edilizia nel 1995.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Il ricorso – i cui motivi possono essere presi in considerazione unitariamente –

essenziali ai fini della decisione, ma a valutazioni del Tribunale circa gli indizi di reato;
valutazioni comunque insindacabili in questa sede, perché non riconducibili alla categoria
della violazione di legge ai sensi e per gli effetti dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen. (ex

plurimis, ribadiscono che il ricorso per cassazione in tema di misure cautelari reali può
riguardare solo la motivazione assente o meramente apparente del provvedimento
impugnato, sez. 3, 10 luglio 2015, n. 39833; sez. 6, 10 gennaio 2013, n. 6589, rv. 254893).
3.1. – Le censure del ricorrente si riducono, del resto, a una critica generica rivolta
ad affermazioni del Tribunale che risultano del tutto logiche e coerenti, laddove l’ordinanza

evidenzia: 1) il carattere agricolo dell’area nella quale le opere edilizie sono state realizzate,
in mancanza di una valida variante urbanistica; 2) la falsa attestazione, riportata nei titoli
amministrativi in virtù dei quali le opere erano state realizzate, della conformità alle
previsioni dello strumento urbanistico vigente; 3) la circostanza che le opere sono ancora in
corso di esecuzione perché costituiscono un tutto unitario; 4) la conseguente non
prescrizione del reato, ancora in essere al momento dell’accertamento e del sequestro
(2016); 5) l’irrilevanza della sentenza del 2001 del Tribunale di Latina, richiamata dalla
difesa, trattandosi di una pronuncia precedente rispetto agli ulteriori titoli autorizzativi
illegittimi e agli ulteriori interventi edilizi, che configurano, nel loro complesso, la
lottizzazione abusiva; 6) l’ulteriore circostanza che tale sentenza non prendeva in
considerazione tutti i profili di illegittimità della concessione edilizia e, in particolare, il
radicale contrasto della stessa con la destinazione agricola dell’area, e non poteva avere,
dunque, l’effetto consolidare la abusiva modificazione di tale destinazione; 7) l’irrilevanza
della documentazione fotografica prodotta dalla difesa in relazione alla determinazione
dell’epoca di realizzazione delle opere, perché non chiaramente intelligibile; 8) l’evidente
aumento del carico urbanistico, non sopportabile in base alle previsioni del piano regolatore
generale delle norme tecniche di attuazione e, in ogni caso, la preordinazione del sequestro
alla confisca obbligatoria dei terreni delle opere.
3.2. – Ed è superfluo ricordare che, così argomentando, il Tribunale ha correttamente
applicato i principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di questa Corte in materia
di lottizzazione abusiva, secondo cui ea contravvenzione di lottizzazione abusiva è reato

è inammissibile. Lo stesso non si riferisce, infatti, alla mancanza della motivazione su profili

progressivo nell’evento, che sussiste anche quando l’attività posta in essere sia successiva
agli atti di frazionamento o ad opere già eseguite, atteso che tali iniziali attività, pur
integrando la configurazione del reato, non esauriscono il percorso criminoso che si protrae
con gli interventi successivi che incidono sull’assetto urbanistico, in quanto l’esecuzione di
opere di urbanizzazione primaria e secondaria compromette ulteriormente le scelte di
destinazione e di uso del territorio riservate alla competenza pubblica (ex multis, Sez. 3, n.
12772 del 28/02/2012, Rv. 252236; Sez. 3, n. 36940 del 11/05/2005, Rv. 232190). In altri

realizzate ulteriori condotte, collegate alle precedenti, tali da aggravare l’offesa all’interesse
al corretto assetto del territorio; con la conseguenza che il termine di prescrizione inizia a
decorrere, nel caso di lottizzazione materiale o mista, dopo il completamento sia dell’attività
negoziale sia dell’attività di edificazione.
3.3. – Ai sensi dell’art. 585, comma 4, cod. proc. pen., l’inammissibilità dei motivi
principali di impugnazione si estende anche al motivo nuovo proposto con la memoria del
26 settembre 2017 ed esonera perciò questa Corte dal suo esame.
4. – Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto
conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella
fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza
versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria
dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle
spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa
delle ammende, equitativamente fissata in C 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2017.

termini, il momento consumativo del reato viene spostato in avanti ogni volta che vengono

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