Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18906 del 10/04/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 18906 Anno 2013
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: RAGO GEPPINO

SENTENZA
su ricorso proposto da:
BICCARI ALESSANDRO nato il 27/04/1985, avverso l’ordinanza del
17/10/2012 del Tribunale di Roma;
Visti gli atti, l’ordinanza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona della dott.ssa Maria Giuseppina
Fodaroni che ha concluso per l’inammissibilità;
FATTO e DIRITTO
1. Con ordinanza del 17/10/2012, il Tribunale di Roma confermava
l’ordinanza con la quale, in data 21/09/2012, il giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Velletri aveva applicato

a BICCARI

Alessandro la misura cautelare dell’obbligo di dimora per il reato di cui
all’art. 629 cod. pen. nei confronti di La Marra Francesco.

2. Avverso la suddetta ordinanza, l’indagato, a mezzo del proprio
difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo ILLOGICITÀ E
CARENZA DI MOTIVAZIONE in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari.

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

1

Data Udienza: 10/04/2013

Il Tribunale, ha ritenuto la sussistenza delle esigenze cautelari con
la seguente motivazione: «Sussiste, come affermato dal primo Giudice,
il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quello per cui si
procede, reso evidente dalle gravi ed allarmanti modalità dei fatti. Le
stata emessa misura in ragione dei limiti edittali, che peraltro può
essere valutata ai fini cautelari), siccome descritte nei capi di
incolpazione ed emergenti dagli atti del procedimento, sono di sicuro
spessore e impongono di formulare un giudizio di prognosi negativo
sulla personalità del Biccari, il quale tra l’altro vanta a suo carico
precedenti penali per lesioni e resistenza a P. U. Tali elementi,
unitamente considerati, denotano la spiccata prodività a delinquere del
prevenuto. Quanto al tempo trascorso dalla data dei fatti (oltre un anno,
durante il quale l’indagato non ha commesso altri reati), evidenziato
nella memoria, deve osservarsi che trattasi proprio del dato di
valutazione che ha indotto il GIP ad applicare la blanda misura
dell’obbligo di dimora, con divieto di allontanarsi dall’abitazione dalle ore
20.00 alle ore 8.00. Sul punto, osserva il Collegio che la misura
applicata è appena sufficiente a contenere la pericolosità del Biccari,
come sopra delineata, e costituisce la forma minima e irrinunciabile di
cautela sociale».
A fronte della suddetta motivazione, il ricorrente, dopo avere
invocato la sentenza no 27865/2009 riv 244417 di questa Corte di
legittimità, si è limitato a dedurre la seguente testuale censura:

«E’

palese la carenza motivazionale della impugnata ordinanza».
Il ricorso – nei testuali termini in cui la censura è stata dedotta – è
manifestamente infondato essendo generico ed aspecifico rispetto alla
motivazione addotta dal Tribunale non illustrando il ricorrente le ragioni
delle proprie doglianze e non consentendone, quindi, lo scrutinio: alla
declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616
c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una
somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si
determina equitativamente in C 1.000,00.

2

condotte delittuose poste in essere (ivi compresa quella per cui non è

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I

t , • ”’

P.Q.M.
DICHIARA
Inammissibile il ricorso e
CONDANNA

1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma 10/04/2013
IL PRESIDENTE
(Dott. Ciro P
IL CONSIGL R EST.
(Dott. G.

o

Il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €

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