Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18905 del 17/10/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 18905 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GRILLO RENATO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
NICOLAJ S.R.L.
avverso l’ordinanza n. 33/2013 TRIB. LIBERTA’ di L’AQUILA, del
13/06/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;
)p/sentite le conclusioni del PG Dott. “( .

Udit i difensor Avv.;

Data Udienza: 17/10/2013

RITENUTO IN FATTO
1.1 Con ordinanza del 13 giugno 2013 il Tribunale di L’Aquila, in funzione di Riesame, ha
rigettato la richiesta di riesame proposta nell’interesse della società NICOLA] s.r.l. in persona
del legale rappresentante pro tempore avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal
Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di L’Aquila in data 16 maggio 2013, avente per
oggetto la somma di C 105.518,78.
1.2 Rilevava il Tribunale che la somma de qua dovesse ritenersi profitto del reato di truffa

Galileo e che, quanto al periculum in mora, lo stesso doveva ritenersi sussistente in relazione
al pericolo che ove da parte della stazione appaltante fosse stata accreditata tale somma al
NICOLAJ, i reati ipotizzati (tra i quali anche quelli fiscali in materia di evasione dell’IVA)
sarebbero stati portati ad ulteriori conseguenze.
1.3 Avverso il detto provvedimento propone ricorso la società suddetta, a mezzo del
proprio difensore deducendo articolati motivi che possono così sintetizzarsi: a) omessa
motivazione con riferimento alla circostanza che il decreto impugnato emesso il 16 maggio
2013 sarebbe stato emesso dal GIP sul presupposto, erroneo, che il decreto precedente (poi
parzialmente annullato dal Tribunale del Riesame con separata ed antecedente ordinanza
quanto al soggetto presso il quale eseguire il sequestro) era stato emesso soltanto ai sensi
dell’art. 321 cod. proc. pen. e non anche ai fini della confisca per equivalente, sicchè non
essendo stato annullato nel merito il precedente decreto di sequestro, il successivo impugnato con l’istanza di riesame poi disattesa dal Tribunale – sarebbe stato emesso in
spregio al divieto del ne bis in idem; b) omessa motivazione in punto di qualificazione della
somma de qua come “profitto” del reato di truffa, peraltro del tutto insussistente; c) che, a
voler ritenere sussistente detto reato, in ogni caso questo non potrebbe comunque considerarsi
venuto a consumazione per la mancata effettuazione del pagamento della somma ritenuta
illecita; d) manifesta illogicità e comunque omessa motivazione in punto di qualificazione delle
condotte dell’indagato in quanto il codice C.E.R. attribuito per i rifiuti (codice n. 191304)
doveva ritenersi a giudizio del P.M. procedente erroneo, non mancando di rilevare la totale
estraneità dell’indagato al processo di identificazione del rifiuto, attribuibile, invece, al
produttore (DEC-NY); e) omessa motivazione in ordine alla asserita inutilizzabilità delle
intercettazioni telefoniche per violazione dell’art. 267 cod. proc. pen.; f) omessa motivazione
con riferimento alla affermazione del tutto apodittica che nella fattispecie dovesse configurarsi
anche il reato di frode in pubbliche forniture oltre che quello di truffa, senza alcuna
specificazione al riguardo; g) omessa motivazione con riferimento al ritenuto periculum in
mora, soltanto apoditticamente e con clausola di stile ritenuto sussistente.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.

1

(oltre che di frode in pubbliche forniture) ravvisabile a carico dei soci NICOLA.] Luca e NICOLA)

2. Premesso che avverso il provvedimento cautelare reale di sequestro preventivo il
ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge in quanto nel concetto di
violazione di legge vanno ricompresi “sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi

della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del
provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e
ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice”
(S.U. 29.5.2008 n. 25932 Ivanov, Rv. 239692; Sez. 5^ 13.10.2009 n. 43068, Bosi, Rv.

3. Invero, il provvedimento impugnato si connota per una motivazione assolutamente
apodittica tanto con riguardo al fumus dei reati ipotizzati (tanto la truffa che la frode in
pubbliche forniture) senza che da parte del Tribunale, a fronte delle specifiche censure
sollevate con l’istanza di riesame sia stata data risposta appena sufficiente: tanto vale sia con
riguardo alla questione della prospettata violazione del principio del ne bis in idem, quanto,
ancor di più, con riferimento alla qualificazione della somma come profitto e con riferimento,
ancora, al profilo concernente la mancata consumazione del reato di truffa (che, se vera
inciderebbe sul fumus criminis) ed, infine, alla pretesa inutilizzabilità delle intercettazioni
telefoniche. Analogo vizio si riscontra con riguardo alla ritenuta sussistenza del periculum in

mora, vista la proposizione meramente assertiva mediante il ricorso a formule di stile
assolutamente generiche ed incoerenti rispetto alle precise censure sollevate con l’istanza di
riesame che avrebbero meritato una risposta specifica, in realtà solo apparentemente fornita.
4. Consegue l’annullamento della ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di L’Aquila
perché proceda ad analitica motivazione alla luce delle considerazioni svolte da questa
Suprema Corte in ordine al vizio di motivazione denunciato.

P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di L’Aquila.
Così deciso in Roma 17 ottobre 2013
Il Consigliere estensore

Il Presidente

245093), nel caso in esame sussiste in modo evidente la denunciata violazione.

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