Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18904 del 24/10/2017


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 18904 Anno 2018
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MACRI’ UBALDA

SENTENZA

sul ricorso proposto da Marmugi Simone, nato a Milano il 19.11.1992,
avverso l’ordinanza in data 14.4.2017 del Giudice per le indagini preliminari di
Milano,
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì;
letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale, Giuseppina Casella, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza
rinvio dell’ordinanza impugnata, limitatamente all’obbligo di presentazione alla
polizia giudiziaria

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 14.4.2017 il Giudice per le indagini preliminari di
Milano, su richiesta del Pubblico ministero del giorno precedente, ha convalidato
il provvedimento di DASPO nei confronti di Marmugi Simone, emesso dal
Questore della stessa città in data 7.4.2017

2. Con il primo motivo di impugnazione, il ricorrente lamenta la violazione
dell’art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p. in relazione all’art. 6, comma 3, L. 401/89
sotto il profilo dell’eccessiva compressione del diritto di difesa
Con il secondo motivo, deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b),
c.p.p., in relazione all’art. 6, comma 2bis e 3, L. 401/89, sotto il profilo della
mancata considerazione delle memorie depositate in tempo utile.

Data Udienza: 24/10/2017

Con il terzo motivo, censura la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e),
c.p.p., in relazione alla sussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza,
dell’attribuibilità delle condotte, della pericolosità, della durata dell’obbligo di
presentazione.
Chiede pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

dalla notifica del provvedimento del Questore in data 12.4.2017, ore 18,10
perché il Giudice per le indagini preliminari ha pronunciato la convalida il
14.4.2017 con deposito in cancelleria senza indicazione dell’orario da parte del
cancelliere e con l’indicazione di un orario meccanizzato a margine (ore 9,41)
sottoscritto da soggetto non identificabile nella sua qualifica.
3.1. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 512/2002, ha affermato che
la misura di prevenzione di cui al secondo comma dell’art. 6 L. 401/89 rientra tra
le forme di restrizione della libertà personale, sicché può essere imposta solo con
atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei casi e modi previsti dalla legge. Ai
sensi del successivo comma 3, in casi eccezionali di necessità ed urgenza,
indicati tassativamente dalla legge, è però consentito all’autorità di pubblica
sicurezza di adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati
entro 48 ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive
48 ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. E’ necessario
pertanto che il destinatario del provvedimento impositivo della misura abbia una
piena e previa conoscenza dei diritti di difesa di cui può fruire in tale giudizio.
3.2. Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 44273/2004, dopo
aver richiamato la giurisprudenza costituzionale, hanno affermato che il controllo
di legalità deve svolgersi su tutti i presupposti legittimanti la misura, vale a dire:
a) la pericolosità del soggetto, verificando se i fatti indicati dal questore possano
costituire indizio sicuro della ritenuta pericolosità; b) l’adeguatezza della misura
in relazione alla sua durata, la quale se ritenuta eccessiva, può essere anche
ridotta ma non aumentata ex officio dal giudice; c) le ragioni di necessità ed
urgenza che hanno indotto il questore a provvedere. Quanto al diritto di difesa,
hanno ribadito che il soggetto destinatario della misura deve poter interloquire
nel procedimento, presentando memorie e deduzioni ed esaminando la
documentazione che giustifica l’adozione della misura e che è stata trasmessa
dal questore. Perché tale diritto di difesa possa concretamente esercitarsi è
necessario, invero, che venga riconosciuto al destinatario del provvedimento un
congruo termine per poter esaminare gli atti e presentare memorie o deduzioni.
E poiché il pubblico ministero ha il termine di 48 ore dalla notifica del

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3. Dagli atti emerge il mancato rispetto del termine a difesa di 48 ore

provvedimento del questore, per richiedere o meno la convalida del
provvedimento, anche l’interessato ha lo stesso termine, decorrente ugualmente
dalla notifica, per esercitare il suo diritto di difesa.
3.3. Il mancato rispetto di tale termine determina l’invalidità
dell’ordinanza di convalida per violazione di legge. Peraltro, nella specie il
provvedimento non menziona neanche la memoria difensiva tempestivamente
presentata.
3.4. L’accoglimento del primo e del secondo motivo di ricorso, il cui

e censura.
3.5. Afferendo il vizio rilevato alla procedura di convalida, l’ordinanza
impugnata deve essere annullata senza rinvio (si vedano, ex plurimis, Cass. Sez.
3, n. 16405/10; n. 18530/10; n. 21344/2010), con conseguente dichiarazione di
cessazione dell’efficacia del provvedimento del Questore limitatamente all’obbligo
di presentazione.

P.Q.M.

annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dichiara cessata l’efficacia del
provvedimento del Questore di Milano in data 7.4.2017 limitatamente all’obbligo
di presentazione. Manda alla Cancelleria di comunicare il presente
provvedimento al Questore di Milano.

Così deciso, il 24 ottobre 2017.
Il Consigliere estensore

Il Presidente

Ubalda Ma rì

Aldo Fiale

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esame è preliminare, solleva questa Corte dalla decisione su ogni altra deduzione

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