Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18903 del 24/10/2017


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 18903 Anno 2018
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MACRI’ UBALDA

SENTENZA

sul ricorso proposto da Cogorno Moreno, nato a Genova il 10.7.1990,
avverso l’ordinanza in data 1.4.2017 del Giudice per le indagini preliminari di
Genova,
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì;
letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale, Delia Cardia, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio
del provvedimento impugnato

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 1.4.2017, ore 13,00, il Giudice per le indagini
preliminari di Genova su richiesta del Pubblico ministero in data 31.3.2017, ore
12,40, ha convalidato il provvedimento di DASPO emesso dal Questore della
stessa città in data 20.3.2017 e notificato in data 30.3.2017 alle ore 14,10 a
Cogorno Moreno, il quale, già appartenente alla tifoseria sampdoriana legata al
mondo degli ultras, in occasione del raduno dell’ultradestra in Genova
1’11.2.2017, aveva preso parte attiva agli scontri con le Forze dell’Ordine in
piazza Sturla, travisandosi con uno scaldacollo ed un casco, lanciando un
fumogeno e contrapponendosi con altri al reparto della squadra mobile armato di
cintura.

Data Udienza: 24/10/2017

2. Con un unico motivo di impugnazione, il ricorrente lamenta la violazione
dell’art. 6, comma 3, L. 401/1989 per lesione del diritto di difesa, atteso il
mancato rispetto del termine minimo di 48 ore tra la richiesta di convalida del
provvedimento del Questore da parte del Pubblico ministero e la decisione del
Giudice per le indagini preliminari.

CONSIDERATO IN DIRITTO

dalla notifica del provvedimento del Questore in data 30.3.2017, ore 14,10
perché il Giudice per le indagini preliminari ha pronunciato la convalida
1’1.4.2017 ore 13 con deposito in cancelleria lo stesso giorno senza indicazione
dell’orario in calce da parte del cancelliere e con indicazione sul frontespizio
accanto al timbro della Procura della Repubblica di un altro orario,
presumibilmente quello di arrivo nell’Ufficio di Procura alle ore 13,35.
3.1. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 512/2002, ha affermato che
la misura di prevenzione di cui al secondo comma dell’art. 6 L. 401/89 rientra tra
le forme di restrizione della libertà personale, sicché può essere imposta solo con
atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei casi e modi previsti dalla legge. Ai
sensi del successivo comma 3, in casi eccezionali di necessità ed urgenza,
indicati tassativamente dalla legge, è però consentito all’autorità di pubblica
sicurezza di adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati
entro 48 ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive
48 ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. E’ necessario
pertanto che il destinatario del provvedimento impositivo della misura abbia una
piena e previa conoscenza dei diritti di difesa di cui può fruire in tale giudizio.
3.2. Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 44273/2004, dopo
aver richiamato la giurisprudenza costituzionale, hanno affermato che il controllo
di legalità deve svolgersi su tutti i presupposti legittimanti la misura, vale a dire:
a) la pericolosità del soggetto, verificando se i fatti indicati dal questore possano
costituire indizio sicuro della ritenuta pericolosità; b) l’adeguatezza della misura
in relazione alla sua durata, la quale se ritenuta eccessiva, può essere anche
ridotta ma non aumentata ex officio dal giudice; c) le ragioni di necessità ed
urgenza che hanno indotto il questore a provvedere. Quanto al diritto di difesa,
hanno ribadito che il soggetto destinatario della misura deve poter interloquire
nel procedimento, presentando memorie e deduzioni ed esaminando la
documentazione che giustifica l’adozione della misura e che è stata trasmessa
dal questore. Perché tale diritto di difesa possa concretamente esercitarsi è
necessario, invero, che venga riconosciuto al destinatario del provvedimento un
congruo termine per poter esaminare gli atti e presentare memorie o deduzioni.

2

3. Dagli atti emerge il mancato rispetto del termine a difesa di 48 ore

E poiché il pubblico ministero ha il termine di 48 ore dalla notifica del
provvedimento del questore, per richiedere o meno la convalida del
provvedimento, anche l’interessato ha lo stesso termine, decorrente ugualmente
dalla notifica, per esercitare il suo diritto di difesa.
3.3. Il mancato rispetto del termine comporta che l’ordinanza di convalida
sia affetta da vizio di violazione di legge.
3.4. Afferendo il vizio rilevato alla procedura di convalida, l’ordinanza
impugnata deve essere annullata senza rinvio (si vedano, ex plurimis, Cass. Sez.

cessazione dell’efficacia del provvedimento del Questore limitatamente all’obbligo
di presentazione.

P.Q.M.

annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dichiara cessata l’efficacia del
provvedimento del Questore di Genova in data 20.3.2017 limitatamente
all’obbligo di presentazione. Manda alla Cancelleria di comunicare il presente
provvedimento al Questore di Genova.

Così deciso, il 24 ottobre 2017.

3, n. 16405/10; n. 18530/10; n. 21344/2010), con conseguente dichiarazione di

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