Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18903 del 10/04/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 18903 Anno 2013
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CASUCCI GIULIANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CASTIELLO GENNARO N. IL 21/02/1984
avverso l’ordinanza n. 6661/2012 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
25/10/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere ptt. GIULIANO CASUCCI
lett/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 10/04/2013

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RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 25 ottobre 2012, il Tribunale di Napoli, X^ sezione penale,
confermava l’ ordinanza della Corte di appello in sede, con la quale era stata
rigettata l’ istanza di Castiello Gennaro diretta ad ottenere la sostituzione della
misura cautelare della custodia cautelare in carcere disposta in relazione ai delitti di
concorso in rapina pluriaggravata e di resistenza agli agenti di polizia intervenuti
subito dopo la rapina, fatti commessi in Acerra il 6 luglio 2011.

essendo nel frattempo stata pronunciata anche la sentenza di appello che,
confermato il giudizio di responsabilità, aveva solo ridotto la pena detentiva a tre
anni e quattro mesi di reclusione, osservava che, nonostante l’ incensuratezza e la
piena ammissione dei fatti, unica misura idonea era quella inframuraria perché
proporzionata alla pena inflitta e unica idonea a scongiurare il pericolo di
reiterazione.
Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’ imputato, a mezzo del
difensore, che ne ha chiesto l’ annullamento per violazione dell’ art. 275 cod. proc.
pen. e per illogicità e mancanza di motivazione non essendo stata addotta alcuna
spiegazione in ordine al’ inadeguatezza della meno grave misura degli arresti
domiciliari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Il provvedimento impugnato si è limitato infatti a confermare e giustificare la
persistenza delle esigenze cautelari senza nulla spiegare in relazione alli
adeguatezza e proporzionalità della misura in atto e senza nulla dire in ordine alle
ragioni per le quali una misura meno afflittiva sarebbe inidonea a far fronte alle
rilevate esigenze, nel rispetto dei principio della minor compressione possibile della
libertà personale.
Ed invero va confermato che il principio di proporzionalità, al pari di quello di
adeguatezza, opera come parametro di commisurazione delle misure cautelari alle
specifiche esigenze ravvisabili nel caso concreto, tanto al momento della scelta e
della adozione del provvedimento coercitivo, che per tutta la durata dello stesso,
imponendo una costante verifica della perdurante idoneità della misura applicata a
fronteggiare le esigenze che concretamente permangano o residuino, secondo il
principio della minor compressione possibile della libertà personale (Cass. S.U.
31.3.2011 n. 16085).
Si impone quindi l’ annullamento con rinvio al Tribunale di Napoli, che, nella piena
libertà di valutazione propria del giudice di merito, procederà a nuovo esame,
adeguandosi al principio di diritto enunciato.

Il Tribunale, rammentato che l’ impugnazione riguardava solo le esigenze cautelari,

P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo

esame. Si provveda a norma dell’ art. 94 disp. att. cod. proc. pen.

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