Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18902 del 24/10/2017


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 18902 Anno 2018
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MACRI’ UBALDA

SENTENZA

sul ricorso proposto da Dantes Yuri Edmondo, nato a Lecce il 20.6.1986,
avverso l’ordinanza in data 10.2.2017 del Giudice per le indagini preliminari di
Lecce,
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì;
letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale, Delia Cardia, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio
del provvedimento impugnato

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 10.2.2017 il Giudice per le indagini preliminari di
Lecce ha convalidato il provvedimento di DASPO emesso dal Questore della
stessa città in data 6.2.2017 nei confronti di Dantes Yuri Edmondo, perché
sorpreso in data 16.10.2016, unitamente ad appartenenti agli “ultras Lecce”, in
possesso di lunghi bastoni, portati con l’intenzione di offendere, lungo il percorso
che avrebbe dovuto seguire gli automezzi della tifoseria e della squadra della
Nocerina in esito all’incontro di questa con il Nardò.

2. Con il primo motivo di impugnazione, il ricorrente lamenta la violazione
dell’art. 6, comma 3, L. 401/1989 per lesione del diritto di difesa. Espone: a) che
con provvedimento del 6.2.2017, notificato 1’8.2.2017 alle ore 16,25, il Questore
gli aveva imposto il divieto di accesso agli stadi e campi sportivi per anni 5 e, tra

Data Udienza: 24/10/2017

l’altro, l’obbligo di presentarsi in Questura 20 minuti dopo l’inizio del primo
tempo e dopo l’inizio del secondo tempo di tutte le partite che il Lecce avrebbe
disputato con il Nardò per anni 2; b) che il successivo 9.2.2017, ore 12,40 il
Pubblico ministero aveva chiesto la convalida del provvedimento che il Giudice
per le indagini preliminari aveva disposto il 10.2.2017, ore 8,45, senza il rispetto
del termine delle 48 ore per il deposito di scritti e memorie difensive.
Con il secondo motivo, lamenta l’omessa motivazione del provvedimento
impugnato, la sua contraddittorietà ed illogicità. Assume l’assoluta incoerenza tra

finalità della condotta attribuita ai soggetti denunciati – animosità tra le tifoserie
del Lecce e della Nocerina – e le conclusioni, successivamente tratte dal Giudice,
al momento di calibrare i contenuti dell’obbligo di comparizione di cui all’art. 6,
comma 2, L. 401/1989, relativo anche alle partite con il Nardò.
Nardò era solo il luogo in cui il 16.10.2016 era stata disputata la partita
Lecce – Nocerina, sicché non v’era motivo per imporgli una limitazione alla
partecipazione alle competizioni di una squadra cui non era legato da nessun
rapporto né in termini di interesse né di conflittualità.
La squadra del Nardò peraltro era impegnata in competizioni organizzate
dalla Lega Nazionale Dilettanti, diverse da quelle in cui era impegnato in Lecce,
sicché la conferma di una prescrizione così gravosa da parte del Giudice per le
indagini preliminari non era giustificata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Dagli atti emerge il mancato rispetto del termine a difesa di 48 ore
dalla notifica del provvedimento del Questore in data 8.2.2017, ore 16,25 perché
il Giudice per le indagini preliminari ha pronunciato la convalida il 10.2.2017 con
deposito in cancelleria lo stesso giorno, alle ore 8,45.
3.1. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 512/2002, ha affermato che
la misura di prevenzione di cui al secondo comma dell’art. 6 L. 401/89 rientra tra
le forme di restrizione della libertà personale, sicché può essere imposta solo con
atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei casi e modi previsti dalla legge. Ai
sensi del successivo comma 3, in casi eccezionali di necessità ed urgenza,
indicati tassativamente dalla legge, è però consentito all’autorità di pubblica
sicurezza di adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati
entro 48 ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive
48 ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. E’ necessario
pertanto che il destinatario del provvedimento impositivo della misura abbia una
piena e previa conoscenza dei diritti di difesa di cui può fruire in tale giudizio.

2

la premessa fattuale relativa all’ipotesi formulata dalla Digos sul movente e le

3.2. Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 44273/2004, dopo
aver richiamato la giurisprudenza costituzionale, hanno affermato che il controllo
di legalità deve svolgersi su tutti i presupposti legittimanti la misura, vale a dire:
a) la pericolosità del soggetto, verificando se i fatti indicati dal questore possano
costituire indizio sicuro della ritenuta pericolosità; b) l’adeguatezza della misura
in relazione alla sua durata, la quale se ritenuta eccessiva, può essere anche
ridotta ma non aumentata ex officio dal giudice; c) le ragioni di necessità ed
urgenza che hanno indotto il questore a provvedere. Quanto al diritto di difesa,

nel procedimento, presentando memorie e deduzioni ed esaminando la
documentazione che giustifica l’adozione della misura e che è stata trasmessa
dal questore. Perché tale diritto di difesa possa concretamente esercitarsi è
necessario, invero, che venga riconosciuto al destinatario del provvedimento un
congruo termine per poter esaminare gli atti e presentare memorie o deduzioni.
E poiché il pubblico ministero ha il termine di 48 ore dalla notifica del
provvedimento del questore, per richiedere o meno la convalida del
provvedimento, anche l’interessato ha lo stesso termine, decorrente ugualmente
dalla notifica, per esercitare il suo diritto di difesa.
3.3. Il mancato rispetto di tale termine determina l’invalidità
dell’ordinanza di convalida per violazione di legge.
3.4. L’accoglimento del primo motivo di ricorso, il cui esame è
preliminare, solleva questa Corte dalla decisione su ogni altra deduzione e
censura.
3.5. Afferendo il vizio rilevato alla procedura di convalida, l’ordinanza
impugnata deve essere annullata senza rinvio (si vedano, ex plurimis, Cass. Sez.
3, n. 16405/10; n. 18530/10; n. 21344/2010), con conseguente dichiarazione di
cessazione dell’efficacia del provvedimento del Questore limitatamente all’obbligo
di presentazione.

P.Q.M.

annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dichiara cessata l’efficacia del
provvedimento del Questore di Lecce in data 6.2.2017 limitatamente all’obbligo
di presentazione. Manda alla Cancelleria di comunicare il presente
provvedimento al Questore di Lecce.
Così deciso, il 24 ottobre 2017.

hanno ribadito che il soggetto destinatario della misura deve poter interloquire

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