Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18902 del 17/10/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 18902 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GRILLO RENATO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DI SABATINO CANDELORO N. IL 02/02/1966
avverso l’ordinanza n. 22/2013 TRIB. LIBERTA’ di L’AQUILA, del
18/04/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;
1,ekte/sentite le conclusioni del PG Dott. À. rk
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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 17/10/2013

RITENUTO IN FATTO
1.1 Con ordinanza del 18 aprile 2013 il Tribunale di L’Aquila, in funzione di Riesame, ha
dichiarato l’inammissibilità della richiesta di riesame avanzata nell’interesse di DI SABATINO
Candeloro (soggetto indagato per i reati di cui agli artt. 256, comma 3 0 e 260 del D. L,.vo
152/06 e 483 e 484 cod. pen.) avverso il decreto di sequestro preventivo del 28 marzo 2013
emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del medesimo Tribunale, avente per oggetto

1.2 Rilevava il Tribunale che essendo il DI SABATINO soggetto terzo rispetto al soggetto
/
destinatario del sequestro e dunque non legittimato ad impugnare il provvedimento cautelare
l’istanza di riesame doveva considerarsi inammissibile in quanto unico soggetto legittimato a
/
richiedere la restituzione è la persona giuridica titolare del bene ablato.
1.3 Avverso il detto provvedimento propone ricorso DI SABATINO Candeloro a mezzo del
proprio difensore deducendo violazione di legge per erronea applicazione della legge
processuale, perché il Tribunale avrebbe erroneamente escluso l’interesse dell’indagato ad
impugnare il provvedimento diretto nei confronti di un terzo. Rileva, al riguardo, la difesa che
anche quale soggetto terzo, l’indagato avrebbe comunque un interesse ad impugnare il
provvedimento ed ulteriormente deduce che, in ogni caso, esso ricorrente aveva comunque un
interesse diretto alla restituzione dei terreni in quanto titolare del 50% delle quote sociali della
società ERUROPIEMME s.r.I., nonchè amministratore delegato della medesima società,
specificando che sulle aree oggetto del sequestro il ricorrente esercitava (ed esercita) la
propria attività lavorativa consistente nella lavorazione dei residui provenienti dalle lavorazioni
edili. Deduce, altresì, assoluta mancanza della motivazione per avere il Tribunale omesso di
spiegare le ragioni per le quali il DI SABATINO, pur risultando amministratore delegato della
società intestataria dei beni e titolare del 50% delle quote sociali della stessa società, non
avesse interesse ad impugnare il provvedimento cautelare.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Premesso che avverso il provvedimento cautelare reale di sequestro preventivo il
ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge in quanto nel concetto di
violazione di legge vanno riconnpresi “sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi
della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del
provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e
ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice”
(S.U. 29.5.2008 n. 25932 Ivanov, Rv. 239692; Sez. 5″ 13.10.2009 n. 43068, Bosi, Rv.
245093), nel caso in esame sussiste in modo evidente la denunciata violazione.

1

alcuni terreni appartenenti alla EUROPIEMME s.r.I..

3. Va anzitutto rilevato che secondo l’indirizzo costante di questa Suprema Corte anche
all’indagato viene riconosciuto l’interesse ad avanzare richiesta di riesame del sequestro
preventivo anche quando questo abbia per oggetto beni intestati a terzi (in termini Sez. 2^
14.6.2011 n. 32977, Chiriaco, Rv. 251091; conforme Sez. 4^ 20.4.2005, Ventrone, Rv.
231374): ciò per il decisivo rilievo che l’interesse si misura sulla possibilità del dissequestro, a
prescindere dalla spettanza del diritto alla restituzione del bene (così Sez. 2^ 32977/11 cit.).
Quello che importa è quindi l’interesse concreto del soggetto terzo rispetto al bene in

dimostrare in termini di relazione tra la cosa e il soggetto medesimo (in termini, tra le tante,
Sez,. 3^ 27.1.2010 n. 10977, Ambrosetti, Rv. 246344; Sez. 1^ 18.2.2009 n. 13037, Giorgi,
Rv. 243554; Sez. 6^ 21.6.2012 n. 35786. Buttini e altro, Rv. 254395).
4. Sotto altro profilo, dalla documentazione allegata al ricorso e sottoposta peraltro alla
valutazione del Tribunale in sede di riesame emergeva con chiarezza il diretto interesse del DI
SABATINO a ricorrere in quanto titolare del 50% delle quote sociali della EUROPIEMME s.r.I.,
società intestataria dei terreni sequestrati, non senza aggiungere che su tali aree il DI
SABATINO svolgeva la propria attività lavorativa nell’ambito della quale è poi maturato il
procedimento penale che lo vede indagato per reati in materia di violazione della disciplina sui
rifiuti. (v. per l’interesse del terzo a ricorrere in caso di titolarità di quote societarie, Sez. 3^
3.5.2013 n. 29094, Rossi, Rv. 257051).
5. Evidente, pertanto, al di là della errata applicazione – oltre che inosservanza – della
legge penale, l’omessa motivazione da parte del Tribunale e la conseguente nullità del
provvedimento dichiarativo della inammissibilità.
6. Consegue l’annullamento della ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di L’Aquila
per nuovo esame in ordine alla posizione del ricorrente DI SABATINO alla luce dei principi di
diritto enunciati da questa Corte Suprema.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di L’Aquila.
Così deciso in Roma 17 ottobre 2013
Il Co sigliere estensore

Presidente

sequestro ad ottenerne la restituzione, interesse che ovviamente il terzo deve compiutamente

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