Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18901 del 10/04/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 18901 Anno 2013
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CASUCCI GIULIANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CIRILLO FRANCESCO N. IL 21/11/1974
avverso l’ordinanza n. 5098/2012 TRIB. LIBERTAt di NAPOLI, del
10/07/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dctt. GIULIANO £ASUCCI;
hgte/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 10/04/2013

RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 10 luglio 2012, il Tribunale di Napoli, 8^ sezione penale
collegio A, confermava l’ ordinanza del GIP in sede, con la quale era stata disposta
la misura cautelare della custodia cautelare in carcere nei confronti di Napolano
Massimiliano, Cirillo Francesco e Di Bona Metello perché gravemente indiziati, in
concorso fra loro e con altri, dei delitti di omicidio aggravato (capo A) di Noviello
Domenico, ricettazione porto e detenzione illegale(capo B) di armi clandestine (di

provenienza delittuosa, con le aggravanti ulteriori di aver commesso il fatto con
metodologia mafiosa ed al fine di agevolare l’ associazione mafiosa capeggiata da
Giuseppe Setola in nome e per conto della famiglia Bidognetti e (per Di Bona
Metello) mentre si era sottratto volontariamente ali’ esecuzione di provvedimento
restrittivo emesso dall’ Autorità giudiziaria, in Castel Volturno fino al 16 maggio
2008.
Il Tribunale rammentava che il compendio indiziario si fondava sulle dichiarazioni
auto ed etero-accusatorie dei collaboratori Massimo Alfiero, Oreste Spagnuolo e
Luigi Tartarone, utilizzabili, convergenti fra di loro ed attendibili. In particolare Di
Bona è stato indicato come il conducente dell’ autovettura a bordo della quale si
trovava l’ Alfiero, Napolano come “specchiettista” in quanto incaricato di segnalare
ai complici i movimenti della vittima, Cirillo come partecipe della delibera
omicidiaria e portatore di specifico movente in quanto denunciato da Niviello per l’
estorsione di cui si era reso responsabile e per l’ effetto detenuto dal 20 gennaio
2003 al 10 agosto 2006. Sussistevano le esigenze cautelari ed unica misura idonea
era quella in atto in forza sia della presunzione di cui all’ art. 275 c. 3 cod. proc.
pen. sia della gravità dei fatti e della valutazione negativa della personalità degli
indagati, gravati da precedenti penali.
Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’ indagato Cirillo Francesco, a
mezzo del difensore, che ne ha chiesto l’ annullamento per i seguenti motivi:
– violazione dell’ art. 311, 606, 273, 192 cod. proc. pen. e 110 cod. pen. perché
Tartarone è chiamante in correità de relato: per la posizione del ricorrente riferisce
soltanto quanto appreso da Alfient, peraltro in maniera divergente rispetto al
narrato della fonte diretta, sicché andavano escluse sia la convergenza sia

l’

autonomia. Peraltro il Tribunale ha omesso di considerare che Tartarone, in
relazione alla diversa posizione di Goglia Tammaro (altro coindagato), è stato
smentito da Oreste Spagnolo e ritenuto quindi inattendibile. La circostanza del
ringraziamento di Cirillo al killer Alfiero è riferita solo da Tartarone, senza alcun
riscontro.

cui una arma da guerra), di ricettazione (capo C) di autovettura Toyota Yaris di

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato, perché l’ ordinanza impugnata (dopo avere al par. 2.1.
compiutamente spiegato le ragioni per le quali doveva ritenersi sussistente l’
attendibilità soggettiva dei propalanti, sicché la doglianza di omessa motivazione
sul punto è infondata) ha individuato la gravità indiziaria sulla base del movente e
delle convergenti dichiarazioni di Tartarone e Alfiero in ordine alla circostanza che
quest’ ultimo aveva ricevuto l’ incarico di uccidere Noviello in presenza del
Cirillo aveva personalmente ringraziato Alfiero: la sintetica motivazione non
consente di rilevare le contraddizioni rilevate nel ricorso. L’ ordinanza non
puntualizza se Tartarone (relativamente alla fase del conferimento dell’ incarico) sia
dichiarante de relato, ma piuttosto pone in rilievo che egli riferisce circostanza
caduta sotto la sua diretta percezione per l’ episodio successivo all’ esecuzione del
delitto, cioè quello del ringraziamento.
L’ assunto secondo il quale in diverso provvedimento del medesimo Tribunale
Tartarone sarebbe stato valutato come inattendibile sollecita una non consentita
valutazione di merito. Peraltro la lettura dell’ ordinanza indicata e allegata al ricorso
evidenzia che quel Giudice non ha dubitato dell’ attendibilità del Tartarone: ha
rilevato solo che le sue dichiarazioni, in ordine alla posizione di Goglia (peraltro non
idonee ad evidenziare la consapevolezza del Goglia), erano prive del necessario
valore indiziante in quanto non riscontrate da quelle di Oreste Spagnuolo (che
aveva confermato la presenza di Goglia, ma ne aveva escluso la consapevolezza).
Il ricorso deve in conseguenza essere rigettato con condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali. La Cancelleria dovrà provvedere alla
comunicazione al Direttore dell’ istituto di pena dove il ricorrente è detenuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Si provveda a norma dell’ art. 94 disp. att. cod. proc. pen.

ricorrente, dato ulteriormente confermato dal fatto (narrato da Tartarone) che

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