Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18900 del 24/10/2017


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 18900 Anno 2018
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MACRI’ UBALDA

SENTENZA

sul ricorso proposto da Tiana Francesco, nato a Torino il 18.6.1975,
avverso l’ordinanza in data 8.3.2017 del Giudice per le indagini preliminari di
Torino,
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì;
letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale, Alfredo Pompeo Viola, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza
rinvio del provvedimento impugnato

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 8.3.2017 il Giudice per le indagini preliminari di
Torino ha convalidato il provvedimento emesso dal Questore di Torino in data
21.2.2017 nei confronti di Tiana Francesco.

2. Con il primo motivo di impugnazione, il ricorrente lamenta la violazione
dell’art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p. in relazione al mancato rispetto del
termine del diritto di difesa ex art. 6, comma 2bis e 3, L. 401/1989.
Premette in fatto che a) in data 7.3.2017 ore 8,40 aveva ricevuto la notifica
del provvedimento del Questore; b) lo stesso giorno il Pubblico ministero aveva
richiesto la convalida, richiesta depositata 1’8.3.2017, ore 10,15, nella cancelleria
del Giudice per le indagini preliminari; c) il Giudice per le indagini preliminari
aveva pronunciato la convalida in data 8.3.2017, senza indicazione dell’orario,

Data Udienza: 24/10/2017

con un provvedimento depositato dal Cancelliere il 9.3.2017 ad un orario
imprecisato.
Eccepisce la violazione del diritto di difesa perché la decisione del Giudice
per le indagini preliminari in data 8.3.2017, pur depositata il giorno successivo,
era intervenuta prima delle 48 ore dalla notifica del provvedimento.
Argomenta che il deposito della memoria non esauriva il diritto di difesa,
tant’era vero che, proprio nel caso specifico, nelle immediatezze, il difensore
aveva depositato una memoria manoscritta che era una sorta di nota di

intenzione di depositare una seconda memoria che meglio avesse dettagliato le
deduzioni difensive. Tale facoltà gli era stata inibita, perché il Giudice per le
indagini preliminari aveva provveduto a convalidare il provvedimento questorile
senza il rispetto delle 48 ore, termine valido anche per l’interessato
personalmente.
Con il secondo motivo, deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e),
c.p.p., in relazione al giudizio di pericolosità. Il Giudice per le indagini preliminari
aveva inferito la sua pericolosità sociale dalle sentenze di condanna per
resistenza a pubblico ufficiale, indicative della propensione ad opporsi
all’autorità. Sennonché, i precedenti, ivi compreso quello per DASPO, non
avevano nulla a che vedere con i fatti del 12.2.2017, siccome erano trascorsi più
di dieci anni, il che gli faceva meritare addirittura la riabilitazione del DASPO ex
art. 8bis L. 401/1989. Non era irrilevante poi il fatto che il Pubblico ministero
avesse escluso l’abitualità della condotta, ritenuta la modestia della stessa,
nonché l’esiguità del danno, ed avesse presentato una richiesta di archiviazione
per la particolare tenuità del fatto.
Con il terzo motivo, allega la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e),
c.p.p., in relazione alla congruità della durata e modalità della misura imposta,
siccome la prescrizione della doppia presentazione in commissariato durante le
trasferte avrebbe privato la misura della funzione preventiva, rendendola solo
eccessivamente invasiva, circostanza non valutata dal Giudice per le indagini
preliminari.
Conclude chiedendo l’annullamento del provvedimento questorile con ì
provvedimenti consequenziali.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Dagli atti emerge il mancato rispetto del termine a difesa di 48 ore
dalla notifica del provvedimento del Questore in data 7.3.2017, ore 8,40 perché
il Giudice per le indagini preliminari ha pronunciato la convalida 1’8.3.2017 con
deposito in cancelleria il 9.3.2017 senza indicazione dell’orario.

2

accompagnamento alla richiesta di archiviazione del procedimento penale, con l’

3.1. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 512/2002, ha affermato che
la misura di prevenzione di cui al secondo comma dell’art. 6 L. 401/89 rientra tra
le forme di restrizione della libertà personale, sicché può essere imposta solo con
atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei casi e modi previsti dalla legge. Ai
sensi del successivo comma 3, in casi eccezionali di necessità ed urgenza,
indicati tassativamente dalla legge, è però consentito all’autorità di pubblica
sicurezza di adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati
entro 48 ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive
48 ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. E’ necessario
pertanto che il destinatario del provvedimento impositivo della misura abbia una
piena e previa conoscenza dei diritti di difesa di cui può fruire in tale giudizio.
3.2. Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 44273/2004, dopo
aver richiamato la giurisprudenza costituzionale, hanno affermato che il controllo
di legalità deve svolgersi su tutti i presupposti legittimanti la misura, vale a dire:
a) la pericolosità del soggetto, verificando se i fatti indicati dal questore possano
costituire indizio sicuro della ritenuta pericolosità; b) l’adeguatezza della misura
in relazione alla sua durata, la quale se ritenuta eccessiva, può essere anche
ridotta ma non aumentata ex officio dal giudice; c) le ragioni di necessità ed
urgenza che hanno indotto il questore a provvedere. Quanto al diritto di difesa,
hanno ribadito che il soggetto destinatario della misura deve poter interloquire
nel procedimento, presentando memorie e deduzioni ed esaminando la
documentazione che giustifica l’adozione della misura e che è stata trasmessa
dal questore. Perché tale diritto di difesa possa concretamente esercitarsi è
necessario, invero, che venga riconosciuto al destinatario del provvedimento un
congruo termine per poter esaminare gli atti e presentare memorie o deduzioni.
E poiché il pubblico ministero ha il termine di 48 ore dalla notifica del
provvedimento del questore, per richiedere o meno la convalida del
provvedimento, anche l’interessato ha lo stesso termine, decorrente ugualmente
dalla notifica, per esercitare il suo diritto di difesa.
3.3. Il termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento del questore
dev’essere comunque interamente osservato per consentire delle difese
compiute sia al destinatario della misura che al suo legale, i quali possono
depositare plurime memorie nell’arco temporale indicato. E’ pertanto affetta da
violazione di legge l’ordinanza di convalida del DASPO che non abbia rispettato
tale termine.
3.4. L’accoglimento del primo motivo di ricorso, il cui esame è
preliminare, solleva questa Corte dalla decisione su ogni altra deduzione e
censura.
3.5. Afferendo il vizio rilevato alla procedura di convalida, l’ordinanza
impugnata deve essere annullata senza rinvio (si vedano, ex plurimis, Cass. Sez.

3

I

3, n. 16405/10; n. 18530/10; n. 21344/2010), con conseguente dichiarazione di
cessazione dell’efficacia del provvedimento del Questore limitatamente all’obbligo
di presentazione.

P.Q.M.
annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dichiara cessata l’efficacia del
provvedimento del Questore di Torino in data 21.2.2017 limitatamente
all’obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria di comunicare il presente

Così deciso, il 24 ottobre 2017.

dispositivo al Questore di Torino

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