Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18900 del 17/10/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 18900 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GRILLO RENATO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
NAPOLITANO PAOLO N. IL 09/06/1951
avverso la sentenza n. 2890/2011 TRIBUNALE di MILANO, del
15/01/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. RENATO GRILLO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.ÀQ .9-‘
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che ha concluso per e

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 17/10/2013

RITENUTO IN FATTO

1.1 Con sentenza del 15 gennaio 2013 il Tribunale di Milano dichiarava NAPOLITANO
Paolo, imputato del reato di cui all’art. 256 comma 3 del D. Lgs. 152/06 (realizzazione di
discarica senza autorizzazione fatto accertato nel mese di febbraio 2008), colpevole del diverso
reato di abbandono di rifiuti (art. 256 comma 2 stesso D. Lgs.), condannandolo alla pena di €

1.2 Per l’annullamento della detta sentenza propone appello, poi convertito in ricorso,
l’imputato a mezzo del proprio difensore fiduciario, deducendo che l’area in questione (uno
spezzone di terreno di circa 800 mq. all’interno del quale si trovavano, all’atto dell’intervento
dei Vigili del Fuoco, carcasse varie di automezzi, copertoni ed altri rifiuti di vario genere) era
stata dallo stesso restituita alla proprietà “Opera Pia” che lo aveva diffidato a restituirla, di
guisa che la normativa di cui al D. Lgs. 152/06 non era applicabile al caso di specie,
aggiungendo, poi, che l’abbandono di rifiuti e carcasse di autoveicoli era da attribuirsi all’opera
di terzi.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
2. In punto di fatto, come ricordato dal Tribunale, è risultato che nel corso di un intervento
di personale dei Vigili del Fuoco per spegnere un incendio sprigionatosi in un terreno sito nel
Viale Kennedy del Comune di Bollate, era stata accertata la presenza in quel fondo (presenti
tali BERLINGERI Francesco e NAPOLITANO Matteo, fratello dell’odierno imputato e
separatamente giudicato per lo stesso fatto) di carcasse di autoveicoli, copertoni ed altri rifiuti
ammucchiati in quel sito cui si accedeva attraverso una recinzione metallica in parte abbattuta.
E’ anche risultato, per averlo dichiarato in dibattimento lo stesso NAPOLITANO Paolo, che
questi almeno fino al dicembre 2005 deteneva a titolo di comodato l’area in questione di
proprietà di un’opera pia che lo aveva richiesto, previa diffida, in restituzione e da quella data
erano stati posizionati rifiuti di ogni genere oltre quelli che vi si trovavano antecedentemente.
3. Tanto precisato, il ricorrente contesta che alla data dell’accertamento (febbraio 2008),
egli fosse ancora detentore di quell’area che aveva, a suo dire, restituito all’Opera Pia che
l’aveva richiesta, sin dal 2005. Da qui l’asserita inapplicabilità della norma di cui all’art. 256 del
D. Lgs. 152/06 per ragioni di ordine temporale. Si tratta, ad evidenza, di una tesi insostenibile,
in quanto nessuna prova ha mai fornito l’imputato di avere restituito l’area alla proprietà:
diversamente da come sostenuto nel ricorso, l’imputato – come sottolineato dal primo giudice
– si è limitato ad abbandonare tout court l’area ed i rifiuti che ivi stazionavano, senza fare nulla
relativamente al deposito dei rifiuti ivi stazionanti da tempo. Si tratta di un comportamento
negligente, sufficiente ad integrare la fattispecie contravvenzionale, tanto più che il Tribunale
1

/

5.000,00 di ammenda.

aveva anche evidenziato come fosse ben possibile che altri, dopo quella data, possa aver
posizionato altri rifiuti in quel sito, approfittando anche della scarsa protezione dell’area data
da una rete metallica rotta in alcuni tratti. Competeva, quindi, al NAPOLITANO una volta
abbandonata l’area, provvedere alla sua bonifica eliminando i rifiuti: il che, come rimarcato dal
Tribunale non è mai avvenuto.
3.1 Come è noto, il reato di abbandono di rifiuti contemplato dall’art. 256 comma 2 del D.
Lgs. 152/06, oltre ad essere fattispecie contravvenzionale per la quale è sufficiente la colpa, è

nell’area ovvero con il recupero (Sez. 3″ 26.5.2011 n. 25216, Caggiano, Rv. 250969; idem
21.10.2010 n. 40850, Gramegna e altro, Rv. 248706). Tale eliminazione – come ricordato dal
Tribunale – sarebbe dovuta avvenire ad opera del NAPOLITANO Paolo, senza che possa
scriminare la sua condotta l’eventuale collocazione, successivamente a quell’abbandono, di
rifiuti da parte di terzi facilitata proprio dalla negligenza con la quale l’area era custodita,
imputabile allo stesso NAPOLITANO Paolo.
3.2 Come precisato dalla giurisprudenza di questa Corte, gli obblighi relativi alla gestione
ed allo smaltimento permangono a carico del titolare dell’impresa o dell’attività produttiva
anche in caso di avvenuta cessazione di tale attività, in quanto è soltanto per effetto del reale
trasferimento dell’azienda a terzi, che ne assumano in toto la titolarità ed i relativi obblighi,
che può venir meno la responsabilità del precedente titolare (Sez. 3^ 9.10.2007 n. 38512,
Sacchet, Rv. 237830). Tale principio si adatta perfettamente al caso in esame proprio perché
l’area – a detta dello stesso imputato – adibita a raccolta di rottami sin da quando ne era
titolare il padre poi ritiratosi dall’attività, era rimasta nella sua disponibilità fin quando l’opera
pia non ne aveva richiesto la restituzione: restituzione mai formalmente avvenuta e seguita,
invece, da un abbandono non avente alcun valore scriminate per quanto dianzi argomentato.
4. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma, che si ritiene congrua nella misura di C
1.000,00, in favore della Cassa delle Ammende, trovandosi il ricorrente in colpa nell’avere dato
causa all’inammissibilità.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 17 ottobre 2013
Il Consigliere es nsore

anche di natura permanente, la quale cessa soltanto con l’eliminazione dei rifiuti esistenti

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