Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18900 del 10/04/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 18900 Anno 2013
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CASUCCI GIULIANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CASTELLI NICOLA N. IL 26/11/1956
CARDAMONE GASPARE N. IL 18/02/1954
CARDAMONE GIOVANNI CARLO N. IL 24/08/1959
avverso l’ordinanza n. 94/2012 TRIB. LIBERTA’ di TARANTO, del
27/07/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere tt. GIULIANO CASUCCI;
le/sentite le conclusioni del PG Dott.

Udit;i difensor;Avv4.,,ZAA,:,
L

Psit,D

Data Udienza: 10/04/2013

RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 27 luglio 2012, il Tribunale di Taranto, sezione feriale, in
parziale accoglimento delle istanze di riesame contro il decreto di sequestro
preventivo del GIP in sede proposte da JET srl, in persona del legale rappresentante
Castelli Nicola, e da Cardamone Gaspare, Cardamone Giovanni Carlo e Dentico
Gianfranco, disponeva il mantenimento del sequestro fino alla concorrenza della
somma di C 1.097.534,97 e la restituzione del danaro e dei beni eventualmente

Il Tribunale riteneva la sussistenza del fumus in relazione al reato di cui all’ art.
640-bis cod. pen. limitatamente all’ incolpazione riguardante la domanda per I’
ottenimento dei contributi in favore dell’ emittente televisiva al rilievo che risultava
verosimile che la JET avesse gonfiato i ricavi dell’ anno 2008 attraverso l’
espediente di indicare ricavi futuri non corrispondenti a quelli realizzabili e di
utilizzare una fattura di fatto non pagata dalla controparte (società avente la
medesima sede della JET, con soci in comune), non suffragata da documentazione
idonea a dimostrare l’ effettività della prestazione, nulla peraltro essendo stato
dedotto dalla difesa sulla notevole differenza tra l’ importo di C 1.117.833,35
indicato nel conto fatture e i ricavi effettivi dell’ anno 2009 (di competenza dell’
esercizio 2008) pari ad C 673.333,33. Doveva ritenersi sussistente, sotto il profilo
del fumus del delitto di truffa, la fittizietà delle prestazioni fatturate in assenza di
prova dei servizi effettivamente resi. In conseguenza, relativamente alla domanda
di attribuzione dei contributi per l’ anno 2008 la indicazione della media del
fatturato conseguiva all’ artificiosa maggiorazione dei ricavi dell’ anno 2008, per
ottenere l’ ingiusto profitto di C 1.097.534,37, somma cui parametrare il sequestro
per equivalente ai sensi dell’ art. 640-quater cod. pen.
Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso la IET s.r.I., Cardamone
Gaspare e Cadamone Giovanni Carlo , a mezzo dei difensori, che ne hanno chiesto l’
annullamento per violazione dell’ art. 606 c. 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. per
inosservanza ed erronea applicazione dell’ art. 321 cod. proc. pen. nonché per
contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, perché le fatture ritenute
fittizie in realtà sono state emesse in ossequio a quanto convenuto tra la JET srl e la
“Soluzioni Pubblicità e Marketing srl” con il contratto stipulato in data 27.12.2007,
che prevedeva un corrispettivo minimo mensile (da cui derivava l’ emissione della
fattura di C 140.000,00) e un corrispettivo variabile pari all’ 85%

dei ricavi

conseguiti dalla concessionaria , sicché in base ai semplici calcoli derivanti dall’
importo complessivo dei ricavi era agevole rilevare che la fatturazione era
addirittura inferiore (dato giustificabilt con la considerazione che essa era in
semplice acconto).

19A

eccedenti tale importo.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile. L’ art 325 cod. proc. pen. lo limita infatti alle sole ipotesi
di violazione di legge. Nel caso in esame la motivazione del Tribunale è esistente ed
esaustiva. La sua eventuale erroneità viene denunciata mediante la
rappresentazione di dati di natura fattuale, come tali non verificabili in questa sede
di legittimità.
L’ indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte

– per espressa volontà del legislatore – a riscontrare l’ esistenza di un logico
apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità
di verificare l’ adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è
avvalso per sostenere il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni
processuali.
Esula infatti dai poteri della Corte di cassazione quello della “rilettura” degli
elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via
esclusiva, riservata al giudice del merito, senza che possa integrare il vizio di
legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata,
valutazione delle risultanze processuali (Cass. S.U. 30.4/2.7.97 n. 6402, ric.
Dessimone e altri; Cass. S.U. 24.9-10.12.2003 n. 47289, ric. Petrella).
I ricorrenti devono essere in conseguenza condannati al pagamento delle spese
processuali e di somma in favore della Cassa delle ammende, che in ragione dei
profili di colpa rinvenibili nei rilevati motivi di inammissibilità, si stima equo
liquidare in C 1000,00 a carico di ciascuno.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno al versamento della somma di € 1000,00 alla Cassa delle
ammende.

Roma 10 aprile 2013

circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato

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