Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1890 del 29/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1890 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) DI MASO GIOVANNI N. IL 12/01/1940
avverso la sentenza n. 3222/2009 CORTE APPELLO di BARI, del
21/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 29/11/2012

Di Maso Giovanni ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte
d’appello di Bari in data 21-11-11 , che ha confermato la pronuncia di primo grado,
con la quale l’imputato è stato condannato per i reati di cui agli artt 337 , 635 e 582
cp., commessi in Vieste il 19-7-2004.
Il ricorrente deduce vizio di motivazione e violazione dell’art 336 cp e degli artt 15
tulps e 349 cpp , sussistendo la scriminante dell’atto arbitrario del pubblico ufficiale
poiché era stato disposto in assenza dei presupposti di legge l’accompagnamento in
caserma del Di Maso , che era identificato , avendo fornito documenti d’identità
validi , con il pretesto di dovergli contestare un illecito che non gli è mai stato
contestato, né prima né dopo, non essendo mai stato redatto alcun verbale
d’infrazione alla normativa in materia di navigazione.
Al ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto basato su motivi che non rientrano
nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili
di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del
giudice di merito ,le cui determinazioni , al riguardo, sono insindacabili in cassazione
ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto
dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum .Nel caso
di specie, la Corte d’appello ha evidenziato come si sia trattato soltanto di una
convocazione presso gli uffici e non di un accompagnamento coatto , nel legittimo
esercizio delle funzioni di controllo della documentazione di bordo delle
imbarcazioni ormeggiate nel porticciolo , indipendentemente dalla previa
constatazione di infrazioni .Dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è
quindi enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i
giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo
pervenuti alla conferma della sentenza di prime cure attraverso una disamina
completa ed approfondita delle risultanze processuali , in nessun modo censurabile
sotto il profilo della correttezza logica ,e sulla base di apprezzamenti di fatto non
qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò
insindacabili in questa sede .
Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille, determinata secondo
equità, in favore della Cassa delle ammende
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende
Così deciso in Roma, all ‘udienza del 29-11-12.

OSSERVA

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