Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 189 del 30/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 189 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BATISTA CRUZ LUIGI JAVIER N. IL 03/11/1982
avverso l’ordinanza n. 766/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
TRIESTE, del 21/08/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 30/09/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Trieste,
ratificando il provvedimento di sospensione cautelare, revocava la misura della detenzione
domiciliare alla quale Batista Cruz Luigi Javier era stato ammesso.
Rilevava, in specie, il tribunale che il condannato più volte violato le prescrizioni
allontanandosi dalla abitazione in orario notturno senza autorizzazione e fornendo
giustificazioni poco plausibili.
Ad avviso del tribunale la condotta del condannato deve ritenersi incompatibile con la

trattamento in regime di detenzione domiciliare; conseguentemente ne disponeva la
revoca con decorrenza dall’ultima violazione tenuto conto del rispetto delle altre
prescrizioni.

2. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del
difensore, il condannato denunciando la violazione di legge ed il vizio della motivazione
rilevando la palese contraddizione della ritenuta incompatibilità della misura alternativa
con la valutazione positiva della complessiva condotta tenuta nel periodo di esecuzione
della misura. Il tribunale, del resto, ha trascurato la valutazione della relazione positiva
dell’UEPE.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Invero, l’ordinanza impugnata – benchè sintetica

è sostenuta da argomenti

plausibili, riferiti a dati di fatto sufficientemente esposti ed adeguatamente valutati in
ordine alla ritenuta incompatibilità con la prosecuzione della misura alternativa. La
complessiva condotta del condannato è stata presa in esame dal tribunale che proprio in
ragione di ciò ha disposto la revoca con decorrenza ex nunc.
A fronte di ciò, il ricorso, all’evidenza, muove censure di merito precluse nel giudizio
di legittimità e volte alla mera rivalutazione delle circostanze di fatto poste a fondamento
della revoca non consentita in questa sede. Inoltre, non è stato allegata la relazione UEPE
sul cui contenuto sono fondati i rilievi sulla motivazione del provvedimento impugnato.

prosecuzione della misura alternativa in quanto espressione di mancata accettazione del

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa della
ammende
Così eciso, il 30 settembre 2013.

DEMOSi TATA1

IN CANCELLERIA

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