Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 189 del 19/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 189 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NAPOLI MARIO N. IL 12/09/1965
avverso l’ordinanza n. 8142/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
MILANO, del 19/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;

Data Udienza: 19/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Milano
dichiarava inammissibile il reclamo proposto da Napoli Mario avverso quella del
Magistrato di Sorveglianza che aveva provveduto sull’istanza di liberazione
anticipata, per tardività: il provvedimento era stato, infatti, notificato
all’interessato il 15/6/2014, mentre il reclamo era stato depositato solo il

2. Ricorre per cassazione Napoli Mario, deducendo che il ritardo nella
presentazione del reclamo non era stato determinato da negligenza ma dal
trasferimento in penitenziari differenti.
Ribadendo la fondatezza del reclamo, il ricorrente chiede di rivedere la
decisione adottata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.

In effetti, il ricorrente, del tutto genericamente, giustifica il ritardo nella
presentazione del reclamo: ma senza aver mai richiesto la restituzione nel
termine per presentarlo e senza avere dimostrato che il ritardo conseguiva a
caso fortuito o a forza maggiore.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta congrua, di euro 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle Ammende, non
esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 19 novembre 2015

Il Consigliere estensore

DE P cos I TATA:

Il Presidente

16/7/2014 e i relativi motivi il successivo 24/7/2014.

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