Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 189 del 02/12/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 189 Anno 2017
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da
• VERDUCI Alfredo nato a Villa San Giovanni il 18/03/1948
avverso la sentenza in data 07/07/2015 della Corte di Appello di Reggio Calabria
PARTE CIVILE: Sgrò Marcella
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luigi Agostinacchio;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Perla Lori, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1.

Con sentenza del 07/07/2015 la Corte di Appello di Reggio Calabria

confermava la decisione del giudice del locale tribunale emessa il 06/07/2010
con la quale l’appellante Alfredo Verduci, titolare dell’omonima società, era stato
condannato alla pena di tre anni, quattro mesi di reclusione ed C 400,00 di multa
perché ritenuto responsabile del reato di estorsione continuata in danno di alcuni
dipendenti, aggravata per aver commesso il fatto con abuso di relazioni d’ufficio.
2. Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato tramite il difensore di fiducia
sulla base di un unico motivo con il quale ha eccepito la violazione, falsa
applicazione della legge penale, inosservanza di norme e manifesta illogicità
della motivazione in ordine alla l ‘sussistenza del reato di calunnia con riferimento
anche all’art. 50 cod. pen. In particolare il ricorrente ha censurato la motivazione

Data Udienza: 02/12/2016

per non aver tenuto conto delle risultanze dei procedimenti civili collegati nonché
del consenso dell’avente diritto, sul presupposto della spontanea rinuncia da
parte dei lavoratori al ridimensionamento dei loro diritti economici.
3. Il ricorso è inammissibile perchè si risolve nella reiterazione dei motivi
proposti in appello e motivatamente disattesi con doppia pronuncia conforme dal
giudice di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto
apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso

cui all’art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), che impone la esposizione delle ragioni
di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta (Cass. Sez. 6, sent. n. 20377 del
11/03/2009, dep. 14/05/2009, Rv. 243838).
4. La corte territoriale ha infatti evidenziato sulla base di argomenti non presi in
considerazione dal ricorrente ovvero non confutati specificatamente:
– i motivi dell’irrilevanza del giudizio relativo alla Sgrò, definito dal giudice del
lavoro (attesa la non definitività della sentenza, l’autonomia del processo penale
rispetto agli accertamenti compiuti in altre sedi giurisdizionali, la legittimità del
licenziamento sulla base di circostanze che non smentivano la ricostruzione dei
fatti offerta dalla parte civile);
– la condotta estorsiva, confermata da cinque diversi soggetti, dipendenti o ex
dipendenti del Verduci, oltre che da un teste estraneo al rapporto di lavoro,
ritenuti tutti attendibili;
– l’inconsistenza delle tesi difensive, tese a screditare la parte civile (pagg. 10 e
11 della sentenza impugnata).
5. Alla dichiarazione d’inammissibilità, segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al
versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di
esonero, della somma ritenuta equa di C 1.500,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro millecinquecento a favore della Cassa
delle ammende.
Sentenza a motivazione semplificata.
Così deciso in Roma il giorno 2 dicembre 2016
Il Consigliere estensore
ott. Luigi Agostinacchio

Il Presidente
Dott. Matilde Cammino

la sentenza oggetto di ricorso, con la conseguenza che sono privi dei requisiti di

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