Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18899 del 10/04/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 18899 Anno 2013
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CASUCCI GIULIANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CELONA STEFANO N. IL 28/06/1974
MAUGERI NAZZARENA N. IL 13/06/1979
avverso l’ordinanza n. 243/2012 TRIB. LIBERTA’ di MESSINA, del
08/11/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere D tt. GIULIANO ASUCCI;
lete/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 10/04/2013

RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 8 novembre 2012, il Tribunale di Messina, collegio per il
riesame, confermava il decreto del Tribunale in sede, con il quale era stato
disposto il sequestro preventivo dell’ alloggio di proprietà comunale oggetto di
abusiva e perdurante occupazione da parte di Celona Stefano e Maugeri Nazzarena
nonostante la pronuncia di sentenza di condanna del Tribunale.
Contro tale decisione hanno proposto tempestivo ricorso gli imputati, che ne hanno

per falsa applicazione dell’ art. 321 cod. proc. pen. sotto il profilo della punibilità
del fatto-reato contestato nonché sotto il profilo della carenza/inesistenza della
motivazione
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
La giurisprudenza citata dai ricorrenti, secondo la quale la misura cautelare del
sequestro preventivo, prevista dall’art. 321 cod. proc. pen., che trova la sua
legittimazione nell’interesse sostanziale della prevenzione dei reati, non è
consentita in relazione al reato già perfezionato o di cui sia cessata la permanenza
e richiede che il pericolo nascente dalla libera disponibilità della cosa, sia attuale e
concreto e non semplicemente presupposto. (Cass. Sez. 1, 8.2.1993 n. 501) non è
in contraddizione con quella che costantemente ha affermato che le esigenze
cautelari che l’art. 321 cod. proc. pen. pone a base del sequestro preventivo non si
esauriscono con la consumazione del reato, essendo sempre possibile, anche al di
là delle ipotesi di reato permanente, che dalla libera disponibilità delle cose
pertinenti ad un reato già perfezionatosi derivi comunque l’aggravamento o la
protrazione delle conseguenze di esso o il pericolo della sua reiterazione (Cass. Sez.
5, 2.10.1996 n. 4034; Cass. Sez. 1, 8.3.97 n. 6838; Cass. Sez. 5, 19.5.2009 n.
30932). Ed infatti l’ ordinanza impugnata ha dato conto del protrarsi della
situazione illecita non avendo i ricorrenti provveduto al rilascio dell’ immobile
nonostante la pronuncia di provvedimento in tal senso.
Al rigetto segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrential pagamento delle spese processuali.
Roma 10 aprile 2013

chiesto l’ annullamento per inosservanza o erronea applicazione della legge penale

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