Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18899 del 04/04/2017


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 18899 Anno 2017
Presidente: CARCANO DOMENICO
Relatore: GIANESINI MAURIZIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SARACENI FRANCESCO nato il 14/03/1979 a GUARDIAGRELE

avverso l’ordinanza del 14/07/2016 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
sentita la relazione svolta dal Consigliere MAURIZIO GIANESINI;
lette/seyde le conclusioni del PG

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Data Udienza: 04/04/2017

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– ritenuto che Francesco SARACENI ha personalmente proposto ricorso per
Cassazione contro l’ordinanza con la quale la Corte di Appello di L’ AQUILA ha
dichiarato inammissibile, per tardività, l’appello proposto contro la sentenza 13
gennaio 2016 del Tribunale di CHIETI;
– ritenuto che il ricorrente ha dedotto un unico motivo di ricorso con il quale
ha lamentato inosservanza di legge processuale ex art. 606, lett. c cod. proc.

quando era entrata in vigore la legge 67/2014, e avrebbe dovuto essere
processualmente trattato come tale per tutto il seguito del procedimento e del
processo, con conseguente notifica dell’avviso di deposito della sentenza con
estratto ex art. 548 cod. proc. pen., notifica non realmente posta in essere;
– ritenuto che il Procuratore generale ha osservato, in fatto, che l’imputato
non era in realtà mai stato dichiarato contumace dato che all’udienza preliminare
del 21/5/2014 il Gup ne aveva legittimamente dichiarato l’assenza, così che non
risultava alcuna ragione di operatività della precedente normativa e il ricorso
andava dichiarato inammissibile;
– considerato che tutto il ragionamento svolto nel ricorso muove dall’errato
presupposto che il SARACENI sia stato dichiarato contumace quando in realtà lo
stesso è stato formalmente e correttamente dichiarato assente all’udienza
preliminare del 21 maggio 2017, quattro giorni dopo l’entrata in vigore della
legge 67/2014;
– considerato che non trova conseguentemente applicazione al caso in
esame l’art. 15 bis della legge citata, come affermato da Cass. Sez. 5 del
17/2/2016 n. 34180, Golemi, Rv 267655, a mente della quale in tema di
sospensione del processo per assenza dell’imputato, le disposizioni degli artt.
420-bis e quater, introdotte dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, non si applicano ai
processi in corso nei quali l’imputato sia già stato dichiarato contumace e non sia
stato emesso il decreto di irreperibilità, dal momento che gli stessi, ai sensi
dell’art. 15-bis della citata legge n. 67 del 2014, continuano ad essere disciplinati
dalle previsioni normative anteriormente vigenti, con ogni conseguenza in ordine
alla dichiarazione di contumacia ed ai suoi effetti;
– considerato quindi che la Corte di Appello di L’AQUILA ha del tuutto
cd12rrettamente e conseguentemente fatto applicazione delle nuove disposizioni e
dichiarato quindi la inammissibilità, per tardività, della impugnazione proposta

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pen. dato che l’imputato era già stato dichiarato contumace il 17/5/2014,

oltre il termine di trenta giorni dalla scadenza di quello stabilito dalla legge per il
deposito della motivazione;
– considerato quindi che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto
proposto per motivi manifestamente infondati, con le conseguenze di cui all’art.
616 cod. proc. pen. in tema di spese;

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

ammende.
Così deciso il 4 aprile 2017.
Il Consigliere est nsore
Maurizio GIANES

spese processuali e della somma di 1.500,00 euro in favore della cassa delle

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