Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18898 del 17/10/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 18898 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GRILLO RENATO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GEt\TRALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
BRESCIA
nei confronti di:
ARCHETTI DEMETRIO SIMONE N. IL 27/07/1959
avverso la sentenza n. 2977/2012 TRIBUNALE di BERGAMO, del
25/03/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. RENATO GRILLO
_
Udito il Procuratore Gengale in persona del Dott. A(4 2,12_.- •
che ha concluso per e i
cc>

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 17/10/2013

RITENUTO IN FATTO

1.1 Con sentenza del 25 marzo 2013 il Tribunale di Bergamo assolveva ARCHETTI
Demetrio Simone, imputato del reato di cui all’art. 2 della L. 638/83 (omesso versamento delle
ritenute previdenziali per i propri dipendenti per il periodo marzo-luglio 2006) perché il fatto
non costituisce reato.

Repubblica, deducendo, con unico motivo, l’erronea applicazione della legge penale, per avere
il Tribunale ritenuto non configurabile il reato per assenza dell’elemento soggettivo
valorizzando la circostanza della grave situazione economica della azienda quale causa di
giustificazione del mancato versamento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
2. Invero come evidenziato dal Tribunale, pur essendo innegabile la crisi finanziaria
attraversata dalla società – certamente inidonea a scriminare la condotta per costante
orientamento di questa Corte (vds. Sez. 3^ 19.1.2011 n. 13100, Biglia, Rv. 249917) – nel
caso concreto i contributi erano stati comunque versati interamente sia pure attraverso una
rateizzazione dei pagamenti chiesta dal rappresentante legale dell’azienda all’INPS ed
autorizzata dall’Istituto: tale circostanza è stata, a ragione, considerata rilevante sotto il profilo
dell’elemento soggettivo del reato costituendo dimostrazione della precisa volontà da parte
dell’imputato di adempiere comunque alla prestazione pur in costanza delle difficoltà finanziarie
in cui la propria azienda versava. Il Tribunale, nel dare atto di tale circostanza, ha anche
sottolineato come da parte del funzionario delegato dell’Istituto previdenziale era stata
comunicato, nel corso dell’udienza dibattimentale, l’avvenuto versamento rateizzato dei
contributi, così come la regolarità dei versamenti.
3. Ne consegue che le ragioni esposte dal ricorrente P.M. a sostegno del ricorso sono
palesemente infondate in quanto non è stata certamente la deficitaria situazione economica
dell’azienda a giustificare l’omesso versamento, quanto l’atteggiamento dell’imputato di
adempiere seguito dal comportamento positivo sia pure attraverso apposite modalità (la
rateizzazione) previamente concordate con l’INPS.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero.
Così deciso in Roma il 17 ottobre 2013
Il

sidente

1.2 Per l’annullamento della detta sentenza propone ricorso il Procuratore della

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