Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18898 del 12/10/2017


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 18898 Anno 2018
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GENTILI ANDREA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CUSANI Armando, nato a Formia (Lt) il 8 ottobre 1963;

avverso il decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina del
27 maggio 2017;

letti gli atti di causa, il decreto impugnato e il ricorso introduttivo;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;

sentita la requisitoria del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.
Sante SPINACI, li quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
sentito, altresì, per il ricorrente, l’avv. Luigi PANELLA, del foro di Latina, anche in
sostituzione dell’avv. Angelo Francesco PALMIERI, del foro di Latina, che ha insistito
per l’accoglimento del ricorso.
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Data Udienza: 12/10/2017

RITENUTO IN FATTO
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina ha disposto,
con decreto del 27 maggio 2017, e nell’ambito di una inchiesta avente ad
oggetto la commissione del reato di lottizzazione abusiva in corso di
svolgimento a carico, fra gli altri, di Cusani Armando, il sequestro del
compendio immobiliare denominato Hotel Ganimede.

comprendere dal tenore di esso, la illegittimità di due provvedimenti
denominati Programmi integrati di intervento per lo sviluppo e la
riqualificazione della città, approvati, rispettivamente nel 1999 e nel 2004, dal
Comune di Sperlonga nonché delle convenzioni urbanistiche accessorie a tali
Piani; la illegittimità di questi atti risiederebbe nel fatto che attraverso tali
strumenti – comportanti varianti al piano regolatore – fisiologicamente
finalizzati alla soddisfazione di prioritari di interessi di carattere pubblicistico tali da giustificare il procedimento derogatorio a quello previsto in caso di
variante al Piano regolatore generale – sarebbero, invece, stati perseguiti
scopi e soddisfatti interessi privati di tipo affaristico-speculativi, volti alla
valorizzazione turistico-alberghiera o comunque di residenzialità privata di un
determinato ambito territoriale del Comune.
Aggiunge, peraltro, il Gip di Latina che la illegittimità della operazione
svolta dagli indagati, fra i quali è l’odierno, ricorrente consisterebbe, in ogni
caso, nella esuberanza di essa rispetto agli stessi provvedimenti autorizzatori
emessi in favore della proprietà del predetto Albergo, in attuazione di quanto
previsto dai ricordati Programmi integrati e dalle convenzioni ad essi
accessori.
In particolare il Gip ha evidenziato come la complessiva volumetria della
struttura alberghiera in questione fosse ampiamente superiore a quella
assentita con il permesso a costruire rilasciato dal Comune di Sperlonga; di
tale esuberanza sarebbe ultima espressione, tale da far ritenere tuttora in
corso i termini prescrizionali del reato commesso, la realizzazione di una
vetrata posta a chiusura di un locale porticato, ove è ubicato il ristorante
dell’albergo, in relazione al quale è stata presentata una Scia, non adeguata al
caso in quanto, trattandosi di vetrate fisse, esse avrebbero necessitato del
rilascio di specifico permesso a costruire e non della mera presentazione di
una Scia.

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A fondamento di tale provvedimento il Gip ha posto, a quanto è dato

Avverso detto provvedimento ha interposto direttamente tempestivo
ricorso per cassazione il Cusani, in qualità di indagato, formulando un
complesso atto di impugnazione articolato su quattro, ancorché assai
complessi, motivi.
Il primo

riguarda la ritenuta violazione di legge in relazione alla

individuazione nella condotta descritta nel decreto impugnato della violazione
degli artt. 30 e 44, lettera c), del dPR n. 380 del 2001, posto che l’intervento

ricordati Programmi integrati e dei conseguenti permessi a costruire, ove
necessari.
Aggiunge il ricorrente come il Gip pontino, il quale si è rifatto a taluni
precedenti giurisprudenziali in materia, non abbia tenuto conto del fatto che,
con sentenza n. 42745 del 2017, questa Corte ha annullato con rinvio
l’ordinanza, emessa dal Tribunale del riesame di Latina, confermativa di un
sequestro preventivo emesso dallo stesso Gip di Latina, in relazione ad altri
interventi edilizi operati sulla base del medesimo programma di edificazione,
in un caso per certi versi comparabile col presente.
Col secondo motivo il ricorrente ha contestato la sussistenza del fumus
commissi delicti,

non risultando affatto la maggior consistenza delle

volumetrie realizzate presso l’Hotel Ganimede rispetto a quelle assentite;
peraltro in relazione a tali precedenti episodi già era stata dal Pm di Latina
formulata richiesta di archiviazione in relazione ad un precedente
procedimento penale, sicché gli atti di successiva indagine, non essendo mai
stata formulata la istanza di riapertura delle medesime ex art. 414 cod. proc.
pen., non erano utilizzabili. Quanto alle vetrate di cui alla Scia n. 6507 del
2014 esse non avrebbero i caratteri della inamovibilità sicché le stesse non
necessitavano di autonomo permesso a costruire.
Quanto al terzo motivo di impugnazione, con lo stesso si contesta la
sussistenza del periculum in mora, peraltro già escluso dal Pm procedente il
quale, in occasione di altra richiesta di sequestro, successivamente disposto
dal Gip, aveva escluso dall’ambito del provvedimento cautelare reale la
struttura in questione, in quanto complessivamente già ultimata. Sul punto,
ad avviso del ricorrente, si sarebbe, pertanto, già formato il giudicato
cautelare.
Con il quarto motivo di impugnazione il ricorrente lamenta il fatto che il
presente procedimento costituirebbe duplicazione di un altro fascicolo di
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edilizio per cui è processo è stato eseguito in attuazione di quanto previsto dai

indagini, per il quale già è stato notificato al ricorrente il provvedimento di
chiusura delle indagini, sicché la presente inchiesta costituirebbe violazione
del principio del ne bis in idem sostanziale, anche alla luce dei principi di cui
alla sentenza n. 200 del 2016 della Corte costituzionale con la quale è stato
dichiarata la parziale illegittimità costituzionale dell’art. 649 cod. proc. pen.
Con successiva memoria, depositata in data 12 settembre 2017, la
difesa del ricorrente ha evidenziato come le ragioni dì illegittimità del decreto

evidenziate a seguito della pubblicazione della sentenza di questa Corte n.
38610 del 2017, laddove è stato ribadito che, la presenza di provvedimenti
amministrativi aventi la funzione di autorizzare la realizzazione degli interventi
edilizi attuativi del Programma integrato adottato dal Comune di Sperlonga,
escluderebbero, per gli immobili eseguiti in conformità dei medesimi, la
illiceità penale della relativa condotta, potendo tale apparenza di legittimità
essere disattesa solo nel caso in cui i provvedimenti autorizzatori in discorso
siano macroscopicamente illegittimi, come si verificherebbe ove gli stessi
siano privi di uno dei requisiti essenziali, ovvero nel caso in cui gli stessi siano
emanati da un organo privo di competenza, oppure siano il frutto di un’attività
illecita compiuta dall’organo amministrativo.
Non ricorrendo ad avviso del ricorrente nel presente caso alcuno di tali
elementi, non vi sarebbero gli estremi per la ravvisabilità del fumus commissi
delicti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e, pertanto, lo stesso deve essere rigettato.
Rileva preliminarmente la Corte la astratta ammissibilità, sia pure con le
derivanti conseguenze che saranno in seguito illustrate, del presente ricorso,
proposto per saltum direttamente nei confronti del decreto con il quale è stato
disposto il sequestro preventivo dei manufatti edilizi in questione.
Giova, infatti, precisare che, in tema di provvedimenti cautelari reali, sia
nell’ipotesi di sequestro conservativo ex art. 316 cod. proc. pen., sia di
sequestro preventivo ex art. 321 cod. proc. pen., sia di sequestro probatorio
ex art. 253 cod. proc. pen., come emerge dal combinato disposto degli artt.
257, 318 e 322 cod. proc. pen., con l’art. 324 cod. proc. pen., il codice
processuale prevede, come impugnazioni esperibili, la richiesta di riesame
avverso il provvedimento applicativo di una di tali misure, ovvero l’appello ex
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impugnato, già illustrate col primo motivo di impugnazione, sarebbero viepiù

art. 322-bis cod. proc. pen., per il solo sequestro preventivo (fuori dei casi
previsti dall’art. 322 cod. proc. pen.) e, contro i conseguenti relativi
provvedimenti, il ricorso per cassazione ex art.325 cod. proc. pen.
Lo stesso codice prevede, tuttavia, all’art. 325, comma 2, cod. proc.
pen., anche la possibilità del ricorso per saltum per cassazione per violazione
di legge, ma soltanto contro il decreto di sequestro emesso dal giudice,
riferendosi il legislatore in tal modo inequivocabilmente alla forma tipica di

caso, e per quello probatorio (ex art. 321 cod. proc. pen. e, rispettivamente,
art. 253 cod. proc. pen.) (Corte di cassazione, Sezione IV penale, 26 febbraio
2009, n. 8804).
Si ritiene, a questo punto, necessaria anche un’altra precisazione di
carattere preliminare.
Come questa Corte ha, infatti, più volte rilevato il ricorso per cassazione
avverso l’ordinanza emessa in sede di riesame di provvedimenti di sequestro
(probatorio o preventivo) può essere proposto esclusivamente per violazione
di legge e non anche con riferimento ai motivi di cui all’art. 606, lettera e),
cod. proc. pen.; va tuttavia ribadito che rientra nella violazione di legge anche
la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di una motivazione
meramente apparente; ciò in quanto l’obbligo di motivazione, dovendosi per
tale ritenere solo quella che effettivamente renda esplicito e ricostruibile dal
lettore il percorso argomentativo che l’organo giudicante ha inteso svolgere, è
sanzionato, in caso di inosservanza, da una precisa norma processuale, cioè
l’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., che commina la nullità del
provvedimento in tal modo adottato (per tutte: Corte di cassazione, Sezione
II penale, 20 aprile 2017, n. 18951).
Ciò posto rileva il Collegio che parte ricorrente ha articolato il primo
motivo di censura sulla base della affermata erronea applicazione degli artt.
30 e 44, lettera c), del dPR n. 380 del 2001 nonché di altre norme giuridiche,
indicate nella intestazione del relativo motivo di impugnazione, nonché di
quelle che consentono di realizzare una variante al Piano regolatore generale
attraverso l’accordo di programma.
In particolare il ricorrente ha, poi, invocato quale elemento a proprio
favore, idoneo a superare i precedenti orientamenti giurisprudenziali a lui
sfavorevoli, contenuti in altri precedenti arresti di questa Corte, richiamati
anche dal decreto impugnato, pronunziati su vicende connesse, del pari a
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provvedimento adottabile per il sequestro preventivo, come è nel presente

questa ora in esame, ad interventi edilizi eseguiti in territorio del Comune di
Sperlonga la sentenza di questa Corte n. 42475 del 2016 con la quale è stata
annullata una precedente ordinanza del Tribunale di Latina, in funzione di
giudice del riesame dei provvedimenti cautelari reali, adottata ad altro decreto
di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale di Latina in relazione ad
altri manufatti edili realizzati in esecuzione dei più volte citati Programmi
integrati di intervento per lo sviluppo e la riqualificazione della città

città, nonché, da ultimo, la sentenza sempre di questa Corte n. 38610 del
2017.
Il motivo non ha pregio.
Osserva, infatti, il Collegio – al di là della evidente differenza tipologica
fra i beni oggetto del sequestro ora in discorso (trattandosi ora di una
struttura alberghiera di esclusiva pertinenza privatistica) e quelli coinvolti
dalla sentenza n. 42475 del 2016 di questa Corte (fattispecie nella quale,
invece, si trattava di una pluralità di beni immobili, costituiti anche da terreni
ed edifici destinati all’uso pubblico), elemento questo già di per sé tale da
rendere difficilmente comparabili, tanto più in sede cautelare, le due vicende
sottostanti – che la sentenza della Corte invocata da parte ricorrente si è
limitata a rilevare la mera apparenza della motivazione adottata in tale
occasione dal Tribunale pontino, senza che sia stata riscontrata una effettiva
erroneità della ricostruzione normativa da esso operata, tale da potere essere
efficacemente ritenuta riferibile anche alla operazione ermeneutica contenuta
nel decreto ora impugnato.
Le diversità fra le due vicende, anche processuali, non giustificano la
pedissequa utilizzazione nel presente caso di quanto affermato da questa
Corte, onde pronunziare l’annullamento della ordinanza a suo tempo
impugnata, nella ricordata sentenza n. 42475 del 2016.
Né vale invocare il dictum della sentenza n. 38610 del 29017 di questa
Corte.
Tale pronunzia, infatti, si rifà esplicitamente a quanto riportato da
questa Corte con la precedente decisione n. 7423 del 2014, la quale, se
correttamente intesa, porta ad escludere la illiceità penale delle opere edilizie
realizzate sulla base di un permesso a costruire semplicemente illegittimo e
non anche illecito, ma solo in quanto la illegittimità di quello sia il frutto solo
di un vizio del procedimento amministrativo erroneamente seguito per la
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Programmi integrati di intervento per lo sviluppo e la riqualificazione della

adozione dell’atto in questione, e non anche nella ipotesi, che come vedremo
appare tipicamente rappresentata da quella ora in esame, in cui l’atto
amministrativo viziato è stato preordinato per la realizzazione di uno scopo diverso, ed in buona parte divergente, rispetto a quello che gli è, invece,
tipicamente proprio.
Va, infatti, a tale proposito segnalato come, successivamente alla
emissione delle sentenze ricordate in sede di ricorso introduttivo del presente

intervenuta ad esaminare, sempre in sede di impugnazione di un’ordinanza
reiettiva della richiesta di riesame di un provvedimento cautelare reale, la
legittimità dei Programmi integrati di intervento adottati dal Comune di
Sperlonga.
In particolare questa Corte, con la sentenza n. 44447 del 2017, ebbe a
chiarire, sulla premessa che la adozione del Programma integrato di
intervento per lo sviluppo e la riqualificazione della città è strumento che
ripete la sua astratta legittima adottabilità dalla riscontrata presenza di un
interesse pubblico alla attuazione, attraverso un “insieme coordinato di
interventi e risorse, pubblici e privati, incidenti anche sulle opere di
urbanizzazione e la dotazione degli standard”, della riqualificazione ambientale
ed urbana, che rientra nei compiti del giudice verificare se l’articolato
intervento di programmazione edilizia presenti effettivamente, per la sua
entità e per la tipologia delle varie opere da eseguire, le caratteristiche del
perseguimento dell’interesse pubblico, tali da giustificare la deroga rispetto
all’ordinario percorso procedimentale di variazione degli strumenti urbanistici,
dovendosi ritenere, ove siffatte caratteristiche non siano riscontrabili, la sua
illegittimità nonché la illegittimità derivata del rilascio dei vari permessi a
costruire, basati su detto strumento di carattere generale e che ne
costituiscono la puntuale attuazione.
In tale occasione questa Corte ebbe, pertanto, a riscontrare, in adesione
a quanto ritenuto dal Tribunale di Latina con la ordinanza allora impugnata,
come sia il Programma di intervento integrato, approvato con la delibera n.
1272 del 1999 che il successivo piano di completamento ed il relativo accordo
di programma, approvato con delibera n. 549 del 2004 rivestissero, quanto
meno in relazione alla allora in discussione fase cautelare del giudizio, il
carattere della evidente illegittimità in considerazione della preminente
vocazione e finalità di carattere privatistico speculativo degli interventi edilizi
in esso previsti (finalità apertamente contrastante con quella tipica degli atti
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giudizio nonché di successiva memoria, questa Corte è nuovamente

in questione), giacché la quota in esso riservata alla edilizia pubblica
residenziale era pari, nel suo complesso ad una percentuale ampiamente
inferiore al limita minimo del 40% richiesto per tale genere di interventi dalla
legge n. 167 del 1962.
Tale intervento, pertanto, appariva costituire un mezzo per realizzare
delle varianti al Piano regolatore generale illegittimamente introdotte senza il
rispetto dello specifico iter procedimentale di cui all’art. 10 della legge n. 1150

previste (Corte di cassazione, Sezione III penale, 27 settembre 2017, n.
44447 del 2017).
Da tanto il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina ha,
in termini del tutto plausibili, ora nuovamente desunto la illegittimità dei
permessi a costruire relativi alle opere eseguite presso la struttura alberghiera
denominata Hotel Ganimede, fra le quali vi sono quello oggetto del sequestro
interessato dal decreto attualmente in discussione, in quanto adottati sulla
premessa della esistenza dei ricordati Piani di intervento, la cui conformità alla
tutela degli interessi pubblici cui gli stessi sono astrattamente preordinati
appare essere, almeno in questa sede di carattere cautelare, quanto meno
dubbia.
Tale rilievo risulta, pertanto assorbente del secondo motivo di
impugnazione, con il quale si dubita della legittimità del decreto con il quale è
stata disposta la misura cautelare nella parte in cui in essa sono stati ritenuti
altresì violati gli stessi limiti volumetrici assentiti con gli originari permessi a
costruire; la illegittimità di questi ultimi, infatti, rende irrilevante la
circostanza afferente al rispetto o meno di quanto in essi risulterebbe essere
stato consentito.
Quanto alla non necessità del permesso a costruire per la istallazione
delle vetrate che cingono il porticato del ristorante dell’Hotel Ganimede,
trattandosi (secondo il ricorrente e diversamente da quanto ritenuto in sede di
provvedimento cautelare) di vetrate amovibili, si tratta, come appare
evidente, di una questione di fatto non suscettibile di essere introdotta nella
presente sede di legittimità.
Mentre per ciò che attiene alla necessità che la installazione di pannelli
di vetro su un’intelaiatura metallica sia intervento, ove idoneo a recingere uno
spazio precedentemente aperto, soggetto ala rilascio del permesso a costruire

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del 1942 e, pertanto, nella trascuranza dei controlli e delle verifiche ivi

la giurisprudenza di questa Corte è già ampiamente confortante (per tutte:
Corte di cassazione, Sezione III penale, 15 gennaio 2014, n. 1483).
Relativamente al terzo motivo di impugnazione, con il quale è censurato
il decreto in discorso in quanto lo stesso sarebbe stato adottato in violazione
del principio della cosiddetta intangibilità del giudicato cautelare, che nel caso
di specie si sarebbe formato per avere, in passato, il medesimo Gip del
Tribunale di Latina rigettato, con il decreto del 18 giugno 2015 non oggetto di

della struttura alberghiera in discorso, non sussistendo al momento alcun
aumento del periculum del carico urbanistico, osserva il Collegio che, secondo
la condivisa giurisprudenza di questa Corte, la reiterazione di una richiesta di
applicazione di misura cautelare, che contenga allegazioni e deduzioni diverse
da quelle contenute nella precedente richiesta rigettata, non incontra la
preclusione del cosiddetto giudicato cautelare (Corte di cassazione, Sezione VI
penale, 3 giugno 2014, n. 23025).
Nel caso che ora è in scrutinio il Gip di Latina ha rilevato come sia in atti
un’annotazione del 17 maggio 2017 – quindi successiva al precedente decreto
del 18 giugno 2015 – redatta dalle forze di Polizia giudiziaria attestante
attualità della attività commerciale in corso di svolgimento presso il “Resort
Ganimede” tale da comportare indubbiamente un aggravamento del carico
urbanistico, così da giustificare la rinnovata attualità della valutazione del
periculum in mora derivante dalla presenza in loco di tale struttura turistico
ricettiva.
Quanto, infine, al quarto motivo di impugnazione, con il quale è
contestata la violazione del principio del ne bis in idem così come declinato
dalla sentenza n. 200 del 2016 della Corte costituzionale, il cui contenuto è
stato ampiamente riportato dal ricorrente nel suo atto introduttivo, ne rileva
la Corte la sua inammissibilità.
Più volte infatti il giudice della legittimità, sia pure nella presenza di
talune voci dissonanti delle quali si darà successivamente conto onde
dimostrarne la non pertinenza rispetto al caso in esame, ha rilevato come non
sia deducibile per la prima volta davanti alla Corte di cassazione la violazione
del divieto del ne bis in idem sostanziale, in quanto l’accertamento relativo
alla identità del fatto oggetto dei due diversi procedimenti, intesa come
coincidenza di tutte le componenti della fattispecie concreta, implica un
apprezzamento di merito (Corte di cassazione, Sezione VII penale, 4 ottobre
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impugnazione sul punto da parte del Pm richiedente, il sequestro preventivo

2016, n. 41572, ord.; idem Sezione III penale, 20 maggio 2015, n. 20887;
idem Sezione V penale, 17 ottobre 2014, n. 43485).
Si diceva della esistenza di un non esiguo filone di decisioni orientate in
senso divergente, essendosi, in esse, invece affermato, anche in tempi molto
recenti, che è deducibile nel giudizio di cassazione la preclusione derivante dal
giudicato formatosi sul medesimo fatto, atteso che la violazione del divieto del
bis in idem si risolverebbe in un error in procedendo che, in quanto tale,

presupposti (Corte di cassazione, Sezione V penale, 21 giugno 2017, nonché,
in precedenza, fra le altre: Corte di cassazione, Sezione II penale, 30 luglio
2014, n. 33720; idem Sezione V penale, 5 novembre 2013, n. 44632).
Ciò, però, come è stato chiarito sempre da questa Corte, solo a
condizione che la decisione della relativa questione non comporti la necessità
di accertamenti di fatto, nel qual caso, ove la dedotta preclusione si fosse
formata a seguito di decisioni definitive assunte dal giudice del merito, essa
sarebbe deducibile solo nelle forme dell’incidente di esecuzione (Corte di
cassazione, Sezione V penale, 21 gennaio 2015, n. 2807), mentre, ove la
stessa concerna la fase cautelare del giudizio, la relativa questione potrebbe
essere promossa o in sede di riesame del provvedimento cautelare ovvero di
fronte al Gip quale ragione fondante l’istanza di revoca della misura emessa;
in ambedue i casi, peraltro, con la possibilità, successiva, di esperire in
relazione ai provvedimenti in tal modo emessi gli ordinari strumenti di
impugnazione per essi previsti.
Nel caso ora in esame essendo stato proposto il ricorso per cassazione
direttamente avverso il decreto con il quale è stata disposta la misura
cautelare, la eccezione di giudicato cautelare è caratterizzata dal fatto che con
essa è stato introdotto nel procedimento un elemento di giudizio del tutto
nuovo e non oggetto di una precedente valutazione da parte del giudice che
ha emesso la misura stessa (che infatti di tale profilo della vicenda non parla
affatto); la allegazione di tale ritenuta preclusione solo nella presente fase del
procedimento comporta necessariamente il compimento di taluni
apprezzamenti di fatto, quanto meno sotto il profilo del confronto fra le due
condotte oggetto di contestazione, non consentiti a questo giudici, della
legittimità.
In definitiva il ricorso proposto deve essere rigettato ed il ricorrente va
condannato, visto l’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese
processuali.
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consente al giudice di legittimità l’accertamento di fatto dei relativi

PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2017
Il Presidente

Il Consigliere estensore

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